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Document 32015R0807

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/807 della Commissione, del 22 maggio 2015, recante 232a modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    C/2015/3596

    GU L 128 del 23.5.2015, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/807/oj

    23.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 128/16


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/807 DELLA COMMISSIONE

    del 22 maggio 2015

    recante 232a modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento.

    (2)

    Il 18 maggio 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di cancellare una persona dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

    (3)

    Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2015

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    All'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa:

    «Abdul Rahim Al-Talhi [alias a) 'Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd' Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) 'Abd al-Rahim al-Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) 'Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, k) Abdul Rahim, l) Abu Al Bara'a Al Naji, m) Shuwayb Junayd]. Indirizzo: Buraydah, Arabia Saudita. Data di nascita: 8.12.1961. Luogo di nascita: Al-Shefa, Al-Taif, Arabia Saudita. N. passaporto: F275043 (dell'Arabia Saudita, rilasciato il 29.5.2004, scaduto il 5.4.2009). Nazionalità: saudita. Altre informazioni: coinvolto nella fornitura di finanziamenti, armi e altri tipi di assistenza al gruppo Abu Sayyaf. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.10.2007.»


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