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Document 32015R0704

    Regolamento (UE) 2015/704 della Commissione, del 30 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne il tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2015/2774

    GU L 113 del 1.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. impl. da 32023R0915

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/704/oj

    1.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 113/27


    REGOLAMENTO (UE) 2015/704 DELLA COMMISSIONE

    del 30 aprile 2015

    che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne il tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi per le diossine, i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili per il pesce e i prodotti della pesca.

    (2)

    Le associazioni rappresentative delle parti interessate hanno fornito dati sulla presenza di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico. Da tali dati si può osservare che in molte occasioni l'attuale tenore massimo di 75 ng/g di peso umido non può essere rispettato attenendosi alle buone prassi della pesca in normali condizioni di crescita e di cattura. I dati forniti dimostrano che l'attuale tenore massimo non è conforme al principio per cui i tenori massimi per i contaminanti sono fissati al livello più basso ragionevolmente ottenibile. È pertanto opportuno incrementare l'attuale tenore massimo di PCB non diossina-simili nello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico, senza mettere in pericolo la sanità pubblica.

    (3)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1881/2006 di conseguenza.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).


    ALLEGATO

    L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificato:

    1)

    il punto 5.3 è sostituito dal seguente:

    «5.3

    Muscolo di pesce, prodotti della pesca e prodotti derivati (25) (34), ad eccezione:

    dell'anguilla selvatica

    dello spinarolo (Squalus acanthias) selvatico

    del pesce d'acqua dolce selvatico, ad eccezione delle specie di pesce diadrome catturate in acqua dolce

    del fegato di pesce e dei prodotti derivati dalla sua trasformazione

    degli oli di organismi marini

    Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici.

    3,5 pg/g di peso umido

    6,5 pg/g di peso umido

    75 ng/g di peso umido»

    2)

    Il seguente punto 5.4 bis è inserito dopo il punto 5.4:

    «5.4 bis

    Muscolo di spinarolo (Squalus acanthias) selvatico e prodotti derivati (34)

    3,5 pg/g di peso umido

    6,5 pg/g di peso umido

    200 ng/g di peso umido»


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