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Document 32015R0274

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/274 della Commissione, del 19 febbraio 2015 , recante duecentoventiseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

GU L 47 del 20.2.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/274/oj

20.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/274 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2015

recante duecentoventiseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 10 febbraio 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha approvato l'aggiunta di una persona all'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda in cui figurano le persone, i gruppi e le entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Denis Mamadou Gerhard Cuspert (alias Abu Talha al-Almani). Data di nascita: 18.10.1975. Luogo di nascita: Berlino, Germania. Nazionalità: tedesca. Numero di identificazione nazionale: 2550439611 (numero di identificazione nazionale tedesco attribuito il 22.4.2010 nel distretto Friedrichshain-Kreuzberg di Berlino, Germania, scade il 21.4.2020). Indirizzo: Karl-Marx-Str. 210, 12055 Berlino, Germania. Altre informazioni: (a) descrizione fisica: occhi: castani; capelli: neri; statura: 178 cm. Tatuaggi: BROKEN DREAMS in lettere (sulla schiena) e paesaggio africano (sulla parte superiore del braccio destro); (b) nome del padre: Richard Luc-Giffard; (c) nome della madre: Sigrid Cuspert; (d) localizzato nella zona di frontiera Siria/Turchia (gennaio 2015). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.2.2015.»


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