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Document 32015R0151

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/151 della Commissione, del 30 gennaio 2015 , che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «dossiciclina» Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 26 del 31.1.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/151/oj

    31.1.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 26/13


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/151 DELLA COMMISSIONE

    del 30 gennaio 2015

    che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «dossiciclina»

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

    visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati all'utilizzo per animali da produzione alimentare o nei biocidi utilizzati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.

    (2)

    Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

    (3)

    La dossiciclina figura attualmente nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita per i bovini, i suini ed il pollame per muscolo, fegato e rene nei bovini, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano, e per muscolo, pelle e grasso, fegato e rene per i suini ed il pollame, esclusi gli animali che producono uova destinate al consumo umano.

    (4)

    L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una richiesta di estensione della voce esistente per la dossiciclina ai conigli.

    (5)

    A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di fissare un LMR per la dossiciclina per i conigli e di estrapolare l'LMR relativo alla dossiciclina da bovini, suini, pollame e conigli a tutte le specie da produzione alimentare.

    (6)

    La voce relativa alla dossiciclina nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 dovrebbe pertanto essere modificata per includere l'LMR per tutte le specie da produzione alimentare per muscolo, grasso, fegato e rene, ad esclusione degli animali che producono latte o uova destinati al consumo umano.

    (7)

    È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole che permetta alle parti interessate di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al nuovo LMR.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1 aprile 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

    (2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «dossiciclina» è sostituita dalla seguente:

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animale

    LMR

    Tessuti campione

    Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

    Classificazione terapeutica

    «Dossiciclina

    Dossiciclina

    Tutte le specie da produzione alimentare

    100 μg/kg

    300 μg/kg

    300 μg/kg

    600 μg/kg

    Muscolo

    Grasso

    Fegato

    Rene

    Per il pesce l'LMR del muscolo si riferisce a “muscolo e pelle in proporzioni naturali”.

    Gli LMR per grasso, fegato e rene non si applicano al pesce.

    Per suini e pollame l'LMR del grasso si riferisce a “pelle e grasso in proporzioni naturali”.

    Da non utilizzare in animali che producono latte o uova destinati al consumo umano.

    Agenti antinfettivi/Antibiotici»


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