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Document 32015R0058
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/58 of 15 January 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the expiry date of the approval of the active substance tepraloxydim Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/58 della Commissione, del 15 gennaio 2015 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tepraloxydim Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/58 della Commissione, del 15 gennaio 2015 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tepraloxydim Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 10 del 16.1.2015, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 10/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/58 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tepraloxydim
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1197/2012 della Commissione (2) ha rinviato al 31 luglio 2017 la data di scadenza del periodo di approvazione della sostanza attiva tepraloxydim fissata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). |
(2) |
L'unico richiedente il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tepraloxydim ha informato la Commissione e lo Stato membro relatore della sua scelta di non voler dare ulteriore seguito alla domanda di rinnovo. |
(3) |
È quindi opportuno fissare la data di scadenza alla data originaria di scadenza fissata prima dell'adozione del regolamento (UE) n. 1197/2012. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», della sostanza numero 100 «tepraloxydim», la data «31 luglio 2017» è sostituita dalla data «31 maggio 2015».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'estensione dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metossifenozide, milbemectin, phenmedipham, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, quinoxifen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiacloprid, tiram e ziram (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 27).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).