Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2393

    Decisione (UE, Euratom) 2015/2393 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica del suo regolamento interno

    GU L 332 del 18.12.2015, p. 133–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2393/oj

    18.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 332/133


    DECISIONE (UE, Euratom) 2015/2393 DEL CONSIGLIO

    dell'8 dicembre 2015

    recante modifica del suo regolamento interno

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno del Consiglio (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dal 1o novembre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, occorre accertare che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.

    (2)

    Fino al 31 marzo 2017, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che l'atto sia adottato in base alla maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. In tal caso, un membro del Consiglio può chiedere che si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione.

    (3)

    Tali percentuali sono calcolate conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno»).

    (4)

    L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno prevede che, con effetto dal 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti le cifre di cui al suddetto allegato conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente.

    (5)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno per l'anno 2016,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato III del regolamento interno è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO III

    Cifre relative alla popolazione dell'Unione e alla popolazione di ciascuno Stato membro per l'attuazione delle disposizioni in materia di votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio

    Ai fini dell'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE, dell'articolo 238, paragrafi 2 e 3, TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36, la popolazione dell'Unione e la popolazione di ciascuno Stato membro, nonché la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione dell'Unione, per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, sono le seguenti:

    Stato membro

    Popolazione

    Percentuale della popolazione dell'Unione

    Germania

    81 089 331

    15,93

    Francia

    66 352 469

    13,04

    Regno Unito

    64 767 115

    12,73

    Italia

    61 438 480

    12,07

    Spagna

    46 439 864

    9,12

    Polonia

    38 005 614

    7,47

    Romania

    19 861 408

    3,90

    Paesi Bassi

    17 155 169

    3,37

    Belgio

    11 258 434

    2,21

    Grecia

    10 846 979

    2,13

    Repubblica ceca

    10 419 743

    2,05

    Portogallo

    10 374 822

    2,04

    Ungheria

    9 855 571

    1,94

    Svezia

    9 790 000

    1,92

    Austria

    8 581 500

    1,69

    Bulgaria

    7 202 198

    1,42

    Danimarca

    5 653 357

    1,11

    Finlandia

    5 471 753

    1,08

    Slovacchia

    5 403 134

    1,06

    Irlanda

    4 625 885

    0,91

    Croazia

    4 225 316

    0,83

    Lituania

    2 921 262

    0,57

    Slovenia

    2 062 874

    0,41

    Lettonia

    1 986 096

    0,39

    Estonia

    1 313 271

    0,26

    Cipro

    847 008

    0,17

    Lussemburgo

    562 958

    0,11

    Malta

    429 344

    0,08

    Totale

    508 940 955

     

    Soglia (62 %)

    315 543 392

     

    Soglia (65 %)

    330 811 621»

     

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

    Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. GRAMEGNA


    (1)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


    Top