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Document 32015D2037

    Decisione (UE) 2015/2037 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale

    GU L 298 del 14.11.2015, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2037/oj

    14.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 298/23


    DECISIONE (UE) 2015/2037 DEL CONSIGLIO

    del 10 novembre 2015

    che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'Unione promuove la ratifica delle convenzioni internazionali sul lavoro classificate dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) come aggiornate, per contribuire agli sforzi dell'Unione volti a promuovere i diritti umani e un lavoro dignitoso per tutti, nonché ad eradicare la tratta degli esseri umani sia all'interno che all'esterno dell'Unione. La protezione dei principi e diritti fondamentali nel lavoro ne costituisce un elemento essenziale.

    (2)

    La Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, integrata dal protocollo del 2014, è una convenzione fondamentale dell'ILO e riguarda la regolamentazione che richiama norme fondamentali del lavoro.

    (3)

    Parti del protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro («protocollo») rientrano nelle competenze dell'Unione a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, alcune norme del Protocollo sono già coperte dall'acquis dell'Unione nel settore della politica sociale. A tale riguardo, l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettere a) e d) del protocollo, in particolare, riguardano materie coperte dalla direttiva 91/533/CEE del Consiglio (1), dalla direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) nonché dalle direttive sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, comprese la direttiva 89/391/CEE del Consiglio (3), la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la direttiva 94/33/CE del Consiglio (5) e la direttiva 92/85/CEE del Consiglio (6).

    (4)

    L'articolo 19, paragrafo 4, della Costituzione dell'ILO, sull'adozione e la ratifica delle convenzioni, si applica per analogia ai protocolli, che sono accordi internazionali vincolanti, soggetti a ratifica e collegati a convenzioni.

    (5)

    Poiché solo gli Stati possono essere parti del Protocollo, l'Unione non può ratificarlo.

    (6)

    Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a ratificare il protocollo, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, relativamente alle parti di competenza dell'Unione a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, TFUE.

    (7)

    Le parti del protocollo che rientrano nella competenza conferita all'Unione diverse dalle parti relative alla politica sociale formeranno oggetto di una decisione adottata parallelamente alla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, per le parti che rientrano nella competenza conferita all'Unione dall'articolo 153, paragrafo 2, TFUE.

    Articolo 2

    Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a depositare quanto prima, e preferibilmente entro il 31 dicembre 2016, i loro strumenti di ratifica del Protocollo presso il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. GRAMEGNA


    (1)  Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32).

    (2)  Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).

    (3)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

    (4)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

    (5)  Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).

    (6)  Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).


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