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Document 32015D1863

    Decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

    GU L 274 del 18.10.2015, p. 174–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1863/oj

    18.10.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 274/174


    DECISIONE (PESC) 2015/1863 DEL CONSIGLIO

    del 18 ottobre 2015

    che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1), concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

    (2)

    Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione a opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.

    (3)

    Il 2 aprile 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante, hanno concordato i parametri chiave di un piano d'azione congiunto globale (PACG) con l'Iran.

    (4)

    Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante, hanno raggiunto un accordo con l'Iran per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. La piena attuazione del PACG garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.

    (5)

    Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2231 (2015) che approva il PACG, sollecita la sua piena attuazione secondo il calendario deciso nel PACG e stabilisce le azioni da mettere in atto conformemente al PACG.

    (6)

    Il 20 luglio 2015 il Consiglio ha accolto con favore e avallato il PACG e si è impegnato a rispettarne i termini e a seguire il piano di attuazione convenuto. Il Consiglio ha altresì sostenuto pienamente l'UNSCR 2231 (2015).

    (7)

    Il Consiglio ha ulteriormente ribadito che le azioni e gli impegni dell'Unione nell'ambito del PACG relativi alla revoca delle sanzioni saranno espletati in conformità del calendario e delle modalità specificate nel piano medesimo e che la revoca delle sanzioni economiche e finanziarie entrerà in vigore dopo che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) avrà certificato che l'Iran ha attuato i propri impegni in materia di nucleare come indicato nel PACG.

    (8)

    Il Consiglio ha osservato che le disposizioni nel quadro del piano d'azione congiunto convenuto a Ginevra nel 2013 erano state prorogate per un ulteriore periodo di sei mesi, a coprire il periodo necessario all'AIEA per verificare che l'Iran abbia intrapreso tali azioni.

    (9)

    L'impegno di revocare tutte le sanzioni dell'Unione relative al nucleare conformemente al PACG lascia impregiudicato il meccanismo di risoluzione delle controversie specificato nel piano e la reintroduzione di sanzioni dell'Unione in caso di significativa inadempienza da parte dell'Iran degli impegni assunti nel quadro del PACG.

    (10)

    In caso di reintroduzione di sanzioni dell'Unione, per l'esecuzione dei contratti conclusi in conformità del PACG durante il periodo di revoca delle sanzioni sarà fornita un'adeguata protezione coerentemente con le precedenti disposizioni in vigore nel momento in cui le sanzioni erano state originariamente imposte.

    (11)

    L'UNSCR 2231 (2015) stabilisce che all'attuazione, accertata dall'AIEA, degli impegni dell'Iran in materia di nucleare di cui al PACG, decadranno le disposizioni delle UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) e 2224 (2015).

    (12)

    L'UNSCR 2231 (2015) dispone inoltre che gli Stati adempiano alle pertinenti disposizioni contenute nella dichiarazione del 14 luglio 2015 della Cina, della Francia, della Germania, della Federazione russa, del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell'Unione europea, figurante nell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015), volta a promuovere la trasparenza e a creare un clima favorevole alla piena attuazione del PACG.

    (13)

    Le pertinenti disposizioni contenute nella dichiarazione del 14 luglio 2015 comprendono un meccanismo di riesame e prevedono decisioni relative ai trasferimenti verso l'Iran o alle attività svolte con il paese in materia di nucleare, restrizioni sulle armi e i missili balistici e misure di divieto di visto e congelamento dei beni applicabili a talune persone ed entità.

    (14)

    Conformemente al PACG, gli Stati membri dovrebbero cessare l'applicazione di tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell'Unione relative al nucleare contemporaneamente all'attuazione da parte dell'Iran delle misure concordate in materia di nucleare, accertata dall'AIEA.

    (15)

    Gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre, alla stessa data, un regime di autorizzazione per il riesame e le decisioni sui trasferimenti verso l'Iran o le attività svolte con il paese in materia di nucleare non contemplati dall'UNSCR 2231 (2015), in piena coerenza con il PACG.

    (16)

    Conformemente al PACG, sarà istituita una commissione congiunta, costituita da rappresentanti dell'Iran e di Cina, Francia, Germania, Federazione russa, Regno Unito e Stati Uniti e dall'alto rappresentante, preposta al controllo dell'attuazione del PACG e allo svolgimento delle funzioni da esso previste.

    (17)

    È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.

    (18)

    È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2010/413/PESC è così modificata:

    1)

    all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai trasferimenti diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, con transito nel territorio degli Stati membri dei prodotti di cui al paragrafo 2, lettera c), punto 1, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera.»;

    2)

    all'articolo 15, i paragrafi 1, 2, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità e legislazioni e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto del mare e dei pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione.

    2.   Gli Stati membri, nel rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto del mare, possono chiedere ispezioni di navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi trasportino prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione.

    5.   Nei casi in cui è effettuata l'ispezione di cui ai paragrafi 1 o 2, gli Stati membri sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione. Tali sequestri e smaltimenti saranno effettuati a spese dell'importatore o, qualora il rimborso di tali costi non possa essere ottenuto dall'importatore, lo si può esigere, in conformità della legislazione nazionale, da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.

    6.   È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori sotto la giurisdizione degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi di proprietà dell'Iran o da esso noleggiate, incluso con equipaggio, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e smaltito, a norma dei paragrafi 1, 2 e 5.»;

    3)

    l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

    «È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi tecnici e di manutenzione a aeromobili cargo iraniani, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che gli aeromobili cargo trasportano prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito, a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 5.»;

    4)

    all'articolo 19, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

    «d)

    delle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al piano d'azione congiunto globale (PACG) o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015); che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG o con l'UNSCR 2231 (2015); che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate che figurano nell'allegato III;

    e)

    delle altre persone non menzionate dall'allegato III che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al PACG o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) o nella presente decisione; che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG, con l'UNSCR 2231 (2015) o con la presente decisione; che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate che figurano nell'allegato IV.»;

    5)

    all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica al transito attraverso i territori degli Stati membri ai fini delle attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 2, lettera c), punto 1, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera.»;

    6)

    all'articolo 19, paragrafo 7, il punto ii) è sostituito dal seguente:

    «ii)

    promozione degli obiettivi dell'UNSCR 2231 (2015), anche laddove si applica l'articolo XV dello statuto dell'AIEA;»;

    7)

    all'articolo 19, i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

    «9.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, II, III o IV, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.

    10.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7, punti i) e ii), sottopone le autorizzazioni proposte al Consiglio di sicurezza per approvazione.»;

    8)

    all'articolo 20, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

    «d)

    delle altre persone ed entità indicate dal Consiglio di sicurezza che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al PACG o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015); che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG o con l'UNSCR 2231 (2015); che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate, ovvero sono state possedute o controllate da persone o entità designate che figurano nell'allegato III;

    e)

    delle altre persone ed entità non menzionate dall'allegato III che hanno partecipato, sono state direttamente associate o hanno dato il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione intraprese in violazione degli impegni dell'Iran di cui al PACG o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche attraverso un coinvolgimento nell'approvvigionamento di prodotti, beni, attrezzature, materiali e tecnologie vietati che figurano nella dichiarazione di cui all'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) o nella presente decisione; che hanno assistito persone o entità designate per eludere o agire in modo non coerente con il PACG, con l'UNSCR 2231 (2015) o con la presente decisione; che hanno agito per conto o sotto la direzione di persone o entità designate o sono state possedute o controllate da persone o entità designate che figurano nell'allegato IV.»;

    9)

    all'articolo 20, paragrafo 3, la parte conclusiva è sostituita dal testo seguente:

    «previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza dell'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il Consiglio di sicurezza non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.»;

    10)

    all'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:

    a)

    necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al Consiglio di sicurezza e quest'ultimo abbia dato la sua approvazione;

    b)

    oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data dell'UNSCR 1737 (2006) e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza;

    c)

    necessari per attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 2, lettera c), punto 1, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera.

    d)

    necessari per i progetti di cooperazione nucleare per fini civili descritti nell'allegato III del PACG, previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza e approvazione dello stesso;

    e)

    necessari per attività direttamente correlate ai prodotti di cui agli articoli 26 quater e 26 quinquies, o per qualsiasi altra attività richiesta per l'attuazione del PACG, previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza e approvazione dello stesso.»;

    11)

    all'articolo 20, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che:

    a)

    il contratto non riguarda prodotti, materiali, attrezzature, beni, tecnologie, assistenza, formazione, assistenza finanziaria, investimenti, servizi d'intermediazione o di altro tipo vietati di cui alla presente decisione;

    b)

    il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1;

    e purché gli Stati membri pertinenti abbiano notificato al Consiglio di sicurezza l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.»;

    12)

    l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

    «Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi delle UNSCR 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010) e 2231 (2015), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse o le misure contemplate nella presente decisione, nei confronti delle persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III o IV, ovvero di qualsiasi altra persona o entità in Iran, governo iraniano compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.»;

    13)

    l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

    «1.   Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e III sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza.

    2.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige l'elenco contenuto negli allegati II e IV e adotta le relative modifiche.»;

    14)

    all'articolo 24, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Qualora il Consiglio di sicurezza inserisca in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato III.

    2.   Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), e all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati II e IV.»;

    15)

    l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli allegati I, II, III e IV riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato riguardo all'allegato I e dal Consiglio di sicurezza riguardo all'allegato III.

    2.   Gli allegati I, II, III e IV riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato relativamente all'allegato I o dal Consiglio di sicurezza riguardo all'allegato III. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I, II, III e IV riportano inoltre la data di designazione.»;

    16)

    all'articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti:

    «4.   Sono sospese le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 20, paragrafi 2 e 12, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità elencate nell'allegato V.

    5.   Sono sospese le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 20, paragrafi 2 e 12, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità elencate nell'allegato VI.»;

    17)

    l'articolo 26 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 26 bis

    1.   Sono sospese le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), agli articoli 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, 4 septies, 4 octies, 4 nonies, 4 decies, 4 undecies, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 8 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 bis e 18 ter, all'articolo 20, paragrafi 7, 11, 13 e 14, all'articolo 21 e all'articolo 26 ter.»;

    18)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 26 quater

    1.   Sono soggetti all'approvazione caso per caso del Consiglio di sicurezza la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la loro giurisdizione, dei seguenti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, originari o meno del loro territorio:

    a)

    tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari;

    b)

    qualsiasi altro prodotto che secondo lo Stato membro può contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante non coerenti con il PACG.

    2.   Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento all'Iran di attrezzature menzionate al paragrafo 2, lettera c), punto 1, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera.

    3.   Gli Stati membri che svolgono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurano che:

    a)

    se del caso, siano soddisfatti i requisiti degli orientamenti figuranti nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari;

    b)

    hanno ottenuto e sono in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito;

    c)

    se del caso, notificheranno al Consiglio di sicurezza la fornitura, la vendita o il trasferimento entro dieci giorni dagli stessi; e

    d)

    in caso di fornitura di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie inclusi nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari, ne informeranno anche l'AIEA entro dieci giorni dalla fornitura, dalla vendita o dal trasferimento.

    4.   Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, nonché alla relativa prestazione di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo, quando tali attività sono direttamente correlate:

    a)

    alla necessaria modifica di due centrifughe in cascata presso l'impianto di Fordow al fine della produzione di isotopi stabili;

    b)

    all'esportazione da parte dell'Iran dell'uranio arricchito eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale; o

    c)

    alla modernizzazione del reattore di Arak basata sulla progettazione di massima concordata e, successivamente, sulla progettazione definitiva concordata di tale reattore,

    a condizione che gli Stati membri assicurino che:

    d)

    tutte le attività in questione siano intraprese nel rigoroso rispetto del PACG;

    e)

    notificheranno tali attività, con dieci giorni di anticipo, al Consiglio di sicurezza e alla commissione congiunta;

    f)

    se del caso, siano soddisfatti i requisiti degli orientamenti figuranti nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari;

    g)

    hanno ottenuto e sono in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito; e

    h)

    in caso di fornitura di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie inclusi nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari, ne informeranno anche l'AIEA entro dieci giorni dalla fornitura, dalla vendita o dal trasferimento.

    5.   Sono soggetti all'approvazione caso per caso del Consiglio di sicurezza la prestazione di assistenza o formazione tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo relativi alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione o all'impiego di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran.

    6.   Sono soggetti all'approvazione caso per caso del Consiglio di sicurezza gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte dell'Iran, di suoi cittadini o di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti l'estrazione dell'uranio o la produzione o l'uso di materiali nucleari figuranti nella parte 1 dell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari.

    7.   È soggetto all'approvazione caso per caso della commissione congiunta l'approvvigionamento in Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.

    8.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri di qualsiasi approvazione concessa o attività intrapresa ai sensi del presente articolo.

    Articolo 26 quinquies

    1.   Sono soggetti a un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la loro giurisdizione, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie non contemplati dall'articolo 26 quater o dall'articolo 26 sexies che possano contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento, con l'acqua pesante o ad altre attività non coerenti con il PACG, siano essi originari o meno del loro territorio.

    L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

    2.   Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento all'Iran delle attrezzature menzionate nello stesso paragrafo per reattori ad acqua leggera.

    3.   Gli Stati membri che svolgono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurano di aver ottenuto e di essere in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito.

    4.   Gli Stati membri che svolgono le attività di cui al paragrafo 2 assicurano che notificheranno tali attività agli altri Stati membri entro dieci giorni.

    5.   Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, nonché alla relativa prestazione di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo, quando tali attività sono direttamente correlate:

    a)

    alla necessaria modifica di due centrifughe in cascata presso l'impianto di Fordow per la produzione di isotopi stabili;

    b)

    all'esportazione da parte dell'Iran dell'uranio arricchito eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale; o

    c)

    alla modernizzazione del reattore di Arak basata sulla progettazione di massima concordata e, successivamente, sulla progettazione definitiva concordata di tale reattore;

    a condizione che gli Stati membri assicurino che:

    d)

    tutte le attività in questione siano intraprese nel rigoroso rispetto del PACG;

    e)

    notificheranno tali attività, con dieci giorni di anticipo, agli altri Stati membri; e

    f)

    hanno ottenuto e sono in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito.

    6.   Sono soggetti a un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro in questione la prestazione di assistenza o formazione tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo relativi alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione o all'impiego di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran.

    7.   Sono soggetti a un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro in questione gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte dell'Iran, di suoi cittadini o di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti tecnologie di cui al paragrafo 1.

    8.   È soggetto all'approvazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro in questione l'approvvigionamento in Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.

    9.   Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'approvvigionamento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 se risulta loro che la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'approvvigionamento in questione o la fornitura del servizio in questione contribuirebbero ad attività non coerenti con il PACG.

    10.   Lo Stato membro in questione informa, con almeno dieci giorni di anticipo, gli altri Stati membri della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del presente articolo.

    Articolo 26 sexies

    1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la loro giurisdizione, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figuranti nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico o di altri prodotti che possano contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, siano essi originari o meno del loro territorio.

    L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

    2.   Sono inoltre vietati:

    a)

    la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;

    b)

    il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la relativa fornitura di assistenza tecnica, formazione, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;

    c)

    la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto di cui alle lettere a) e b);

    d)

    gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte dell'Iran, di suoi cittadini o di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti tecnologie di cui al paragrafo 1.

    3.   È vietato l'approvvigionamento in Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio di tale paese.

    Articolo 26 septies

    1.   Sono soggetti a un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di esportazione la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di grafite e metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, siano essi originari o meno del loro territorio.

    L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

    2.   La fornitura di:

    a)

    assistenza o formazione tecnica e altri servizi pertinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1;

    b)

    finanziamenti o assistenza finanziaria per la fornitura, la vendita o il trasferimento dei prodotti di cui al paragrafo 1 ovvero la fornitura di assistenza e formazione tecnica correlate,

    è soggetta anch'essa a un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro in questione.

    3.   Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 se:

    a)

    risulta loro che la fornitura, la vendita o il trasferimento in questione o la fornitura del servizio in questione:

    i)

    contribuirebbero ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o altre attività connesse con il nucleare non coerenti con il PACG;

    ii)

    contribuirebbero al programma militare o balistico iraniano; o

    iii)

    sarebbero direttamente o indirettamente vantaggiosi per il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica;

    b)

    i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza non prevedono adeguate garanzie in merito ai destinatari finali.

    4.   Lo Stato membro in questione informa, con almeno dieci giorni di anticipo, gli altri Stati membri della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del presente articolo.

    Articolo 26 octies

    1.   Sono soggetti a un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di esportazione la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di software per integrare i processi industriali, siano essi originari o meno del loro territorio.

    L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.

    2.   La fornitura di:

    a)

    assistenza o formazione tecnica e altri servizi pertinenti ai prodotti di cui al paragrafo 1;

    b)

    finanziamenti o assistenza finanziaria per la fornitura, la vendita o il trasferimento dei prodotti di cui al paragrafo 1 ovvero la fornitura di assistenza e formazione tecnica correlate;

    è soggetta anch'essa a un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro in questione.

    3.   Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie di cui al paragrafo 1 se:

    a)

    risulta loro che la fornitura, la vendita o il trasferimento in questione o la fornitura del servizio in questione:

    i)

    contribuirebbero ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o altre attività connesse con il nucleare non coerenti con il PACG;

    ii)

    contribuirebbero al programma militare o balistico iraniano; o

    iii)

    sarebbero direttamente o indirettamente vantaggiosi per il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica;

    b)

    i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza non prevedono adeguate garanzie in merito ai destinatari finali.

    4.   Lo Stato membro in questione informa, con almeno dieci giorni di anticipo, gli altri Stati membri della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del presente articolo.»;

    19)

    sono aggiunti gli allegati figuranti negli allegati della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dalla data in cui il Consiglio constata che il direttore generale dell'AIEA ha presentato, al Consiglio dei governatori dell'AIEA e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, una relazione che conferma che l'Iran ha adottato le misure di cui ai paragrafi da 15.1 a 15.11 dell'allegato V del PACG. La data di applicazione è pubblicata lo stesso giorno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ASSELBORN


    (1)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO III

    Elenco delle persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), e delle persone ed entità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d)

    A.

    Persone

    B.

    Entità.»


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO IV

    Elenco delle persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera e), e delle persone ed entità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e)

    A.

    Persone

    B.

    Entità.»


    ALLEGATO III

    «ALLEGATO V

    ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 4

    1.

    AGHA-JANI, Dawood

    2.

    ALAI, Amir Moayyed

    3.

    ASGARPOUR, Behman

    4.

    ASHIANI, Mohammad Fedai

    5.

    ASHTIANI, Abbas Rezaee

    6.

    ORGANIZZAZIONE IRANIANA PER L'ENERGIA ATOMICA (AEOI)

    7.

    BAKHTIAR, Haleh

    8.

    BEHZAD, Morteza

    9.

    CENTRO DI PRODUZIONE E RICERCA DI COMBUSTIBILE NUCLEARE DI ISFAHAN (NFRPC) E CENTRO DI TECNOLOGIA NUCLEARE DI ISFAHAN (ENTC)

    10.

    FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.:

    11.

    HOSSEINI, Seyyed Hussein

    12.

    IRANO HIND SHIPPING COMPANY

    13.

    IRISL BENELUX NV

    14.

    JABBER IBN HAYAN

    15.

    KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE

    16.

    KAVOSHYAR COMPANY

    17.

    LEILABADI, Ali Hajinia

    18.

    MESBAH ENERGY COMPANY

    19.

    MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY

    20.

    MOHAJERANI, Hamid-Reza

    21.

    MOHAMMADI, Jafar

    22.

    MONAJEMI, Ehsan

    23.

    NOBARI, Houshang

    24.

    NOVIN ENERGY COMPANY

    25.

    CENTRO DI RICERCA NUCLEARE PER L'AGRICOLTURA E LA MEDICINA

    26.

    PARS TRASH COMPANY

    27.

    PISHGAM (PIONEER) ENERGY INDUSTRIES

    28.

    QANNADI, Mohammad

    29.

    RAHIMI, Amir

    30.

    RAHIQI, Javad

    31.

    RASHIDI, Abbas

    32.

    SABET, M. Javad Karimi

    33.

    SAFDARI, Seyed Jaber

    34.

    SOLEYMANI, Ghasem

    35.

    SOUTH SHIPPING LINE IRAN (SSL)

    36.

    TAMAS COMPANY»


    ALLEGATO IV

    «ALLEGATO VI

    ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 5

    1.

    ACENA SHIPPING COMPANY LIMITED

    2.

    ADVANCE NOVEL

    3.

    AGHAJARI OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

    4.

    AGHAZADEH, Reza

    5.

    AHMADIAN, Mohammad

    6.

    AKHAVAN-FARD, Massoud

    7.

    ALPHA EFFORT LTD

    8.

    ALPHA KARA NAVIGATION LIMITED

    9.

    ALPHA NARI NAVIGATION LIMITED

    10.

    ARIAN BANK

    11.

    ARVANDAN OIL & GAS COMPANY

    12.

    ASHTEAD SHIPPING COMPANY LTD

    13.

    ASPASIS MARINE CORPORATION

    14.

    ASSA CORPORATION

    15.

    ASSA CORPORATION LTD

    16.

    ATLANTIC INTERMODAL

    17.

    AVRASYA CONTAINER SHIPPING LINES

    18.

    INDUSTRIE AZARAB (AZARAB INDUSTRIES)

    19.

    AZORES SHIPPING COMPANY ALIAS AZORES SHIPPING FZE LLC

    20.

    BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA

    21.

    BANK KARGOSHAE

    22.

    BANCA MELLAT

    23.

    BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY

    24.

    BANK MELLI IRAN ZAO

    25.

    BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY

    26.

    BANCA MELLI

    27.

    BANK OF INDUSTRY AND MINE

    28.

    BANK REFAH KARGARAN

    29.

    BANK TEJARAT

    30.

    BEST PRECISE LTD

    31.

    BETA KARA NAVIGATION LTD

    32.

    BIIS MARITIME LIMITED

    33.

    BIS MARITIME LIMITED

    34.

    BONAB RESEARCH CENTER

    35.

    BRAIT HOLDING SA

    36.

    BRIGHT JYOTI SHIPPING

    37.

    BRIGHT SHIP FZC

    38.

    BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED

    39.

    BYFLEET SHIPPING COMPANY LTD

    40.

    CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY

    41.

    BANCA CENTRALE DELL'IRAN

    42.

    CHAPLET SHIPPING LIMITED

    43.

    COBHAM SHIPPING COMPANY LTD

    44.

    CONCEPT GIANT LTD

    45.

    COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK

    46.

    CRYSTAL SHIPPING FZE

    47.

    DAJMAR, Mohammad Hossein

    48.

    DAMALIS MARINE CORPORATION

    49.

    DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH

    50.

    DARYA DELALAN SEFID KHAZAR SHIPPING COMPANY

    51.

    DELTA KARA NAVIGATION LTD

    52.

    DELTA NARI NAVIGATION LTD

    53.

    DIAMOND SHIPPING SERVICES

    54.

    DORKING SHIPPING COMPANY LTD

    55.

    EAST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

    56.

    EDBI EXCHANGE COMPANY

    57.

    EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY

    58.

    EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LTD

    59.

    EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

    60.

    EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG

    61.

    ELBRUS LTD

    62.

    ELCHO HOLDING LTD

    63.

    ELEGANT TARGET DEVELOPMENT LIMITED

    64.

    ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

    65.

    ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG

    66.

    EMKA COMPANY

    67.

    EPSILON NARI NAVIGATION LTD

    68.

    E-SAIL ALIAS E-SAIL SHIPPING COMPANY

    69.

    ETA NARI NAVIGATION LTD

    70.

    ETERNAL EXPERT LTD

    71.

    EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK

    72.

    EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN

    73.

    FAIRWAY SHIPPING

    74.

    FAQIHIAN, Dr Hoseyn

    75.

    FARNHAM SHIPPING COMPANY LTD

    76.

    FASIRUS MARINE CORPORATION

    77.

    FATSA

    78.

    FIFTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

    79.

    FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

    80.

    FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

    81.

    FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG

    82.

    FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK

    83.

    FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH

    84.

    FIRST OCEAN GMBH & CO. KG

    85.

    FIRST PERSIAN EQUITY FUND

    86.

    FOURTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

    87.

    FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

    88.

    FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

    89.

    FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG

    90.

    FUTURE BANK BSC

    91.

    GACHSARAN OIL & GAS COMPANY

    92.

    GALLIOT MARITIME INCORPORATION

    93.

    GAMMA KARA NAVIGATION LTD

    94.

    GIANT KING LIMITED

    95.

    GOLDEN CHARTER DEVELOPMENT LTD

    96.

    GOLDEN SUMMIT INVESTMENTS LTD

    97.

    GOLDEN WAGON DEVELOPMENT LTD

    98.

    GOLPARVAR, Gholam Hossein

    99.

    GOMSHALL SHIPPING COMPANY LTD

    100.

    GOOD LUCK SHIPPING COMPANY LLC

    101.

    GRAND TRINITY LTD

    102.

    GREAT EQUITY INVESTMENTS LTD

    103.

    GREAT METHOD LTD

    104.

    GREAT PROSPECT INTERNATIONAL LTD

    105.

    HAFIZ DARYA SHIPPING LINES

    106.

    HARVEST SUPREME LTD

    107.

    HARZARU SHIPPING

    108.

    HELIOTROPE SHIPPING LIMITED

    109.

    HELIX SHIPPING LIMITED

    110.

    HK INTERTRADE COMPANY LTD

    111.

    HONG TU LOGISTICS PRIVATE LIMITED

    112.

    HORSHAM SHIPPING COMPANY LTD

    113.

    IFOLD SHIPPING COMPANY LIMITED

    114.

    INDUS MARITIME INCORPORATION

    115.

    INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANIZATION

    116.

    INSIGHT WORLD LTD

    117.

    INTERNATIONAL SAFE OIL

    118.

    IOTA NARI NAVIGATION LIMITED

    119.

    IRAN FUEL CONSERVATION ORGANIZATION

    120.

    IRAN INSURANCE COMPANY

    121.

    IRANIAN OFFSHORE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO

    122.

    IRANIAN OIL COMPANY LIMITED

    123.

    IRANIAN OIL PIPELINES AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY (IOPTC)

    124.

    IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY

    125.

    IRANO MISR SHIPPING COMPANY

    126.

    IRINVESTSHIP LTD

    127.

    IRISL (MALTA) LTD

    128.

    IRISL EUROPE GMBH

    129.

    IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY

    130.

    IRISL MARITIME TRAINING INSTITUTE

    131.

    IRITAL SHIPPING SRL

    132.

    ISI MARITIME LIMITED

    133.

    ISIM AMIN LIMITED

    134.

    ISIM ATR LIMITED

    135.

    ISIM OLIVE LIMITED

    136.

    ISIM SAT LIMITED

    137.

    ISIM SEA CHARIOT LTD

    138.

    ISIM SEA CRESCENT LTD

    139.

    ISIM SININ LIMITED

    140.

    ISIM TAJ MAHAL LTD

    141.

    ISIM TOUR COMPANY LIMITED

    142.

    SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES)

    143.

    JACKMAN SHIPPING COMPANY

    144.

    KALA NAFT

    145.

    KALAN KISH SHIPPING COMPANY LTD

    146.

    KAPPA NARI NAVIGATION LTD

    147.

    KARA SHIPPING AND CHARTERING GMBH

    148.

    KAROON OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

    149.

    KAVERI MARITIME INCORPORATION

    150.

    KAVERI SHIPPING LLC

    151.

    KEY CHARTER DEVELOPMENT LTD

    152.

    KHALILIPOUR, Said Esmail

    153.

    KHANCHI, Ali Reza

    154.

    KHAZAR EXPL & PROD CO

    155.

    KHAZAR SHIPPING LINES

    156.

    KHEIBAR COMPANY

    157.

    KING PROSPER INVESTMENTS LTD

    158.

    KINGDOM NEW LTD

    159.

    KINGSWOOD SHIPPING COMPANY LIMITED

    160.

    KISH SHIPPING LINE MANNING COMPANY

    161.

    LAMBDA NARI NAVIGATION LIMITED

    162.

    LANCING SHIPPING COMPANY LIMITED

    163.

    LOGISTIC SMART LTD

    164.

    LOWESWATER LTD

    165.

    MACHINE SAZI ARAK

    166.

    MAGNA CARTA LIMITED

    167.

    MALSHIP SHIPPING AGENCY

    168.

    MARBLE SHIPPING LIMITED

    169.

    MAROUN OIL & GAS COMPANY

    170.

    MASJED-SOLEYMAN OIL & GAS COMPANY

    171.

    MASTER SUPREME INTERNATIONAL LTD

    172.

    MAZANDARAN CEMENT COMPANY

    173.

    MEHR CAYMAN LTD

    174.

    MELLAT BANK SB CJSC

    175.

    MELLI AGROCHEMICAL COMPANY PJS

    176.

    MELLI BANK PLC

    177.

    MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL

    178.

    MELODIOUS MARITIME INCORPORATION

    179.

    METRO SUPREME INTERNATIONAL LTD

    180.

    MIDHURST SHIPPING COMPANY LIMITED (MALTA)

    181.

    MILL DENE LTD

    182.

    MINISTERO DELL'ENERGIA

    183.

    MINISTERO DEL PETROLIO

    184.

    MODALITY LTD

    185.

    MODERN ELEGANT DEVELOPMENT LTD

    186.

    MOUNT EVEREST MARITIME INCORPORATION

    187.

    NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

    188.

    NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY SRL

    189.

    NAMJOO, Majid

    190.

    NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG

    191.

    NARMADA SHIPPING

    192.

    NATIONAL IRANIAN DRILLING COMPANY

    193.

    NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY

    194.

    NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY

    195.

    NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NEDERLAND (ALIAS: NIOC NETHERLANDS REPRESENTATION OFFICE)

    196.

    NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD

    197.

    NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY, INTERNATIONAL AFFAIRS LIMITED

    198.

    NATIONAL IRANIAN OIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY (NIOEC)

    199.

    NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTION COMPANY (NIOPDC)

    200.

    NATIONAL IRANIAN OIL REFINING AND DISTRIBUTION COMPANY

    201.

    NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY

    202.

    NEUMAN LTD

    203.

    NEW DESIRE LTD

    204.

    NEW SYNERGY

    205.

    NEWHAVEN SHIPPING COMPANY LIMITED

    206.

    NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

    207.

    NINTH OCEAN GMBH & CO. KG

    208.

    NOOR AFZA GOSTAR

    209.

    NORTH DRILLING COMPANY

    210.

    SOCIETÀ DI PRODUZIONE E DI APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILE NUCLEARE (NUCLEAR FUEL PRODUCTION AND PROCUREMENT COMPANY)

    211.

    OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH

    212.

    OCEAN EXPRESS AGENCIES PRIVATE LIMITED

    213.

    ONERBANK ZAO

    214.

    OXTED SHIPPING COMPANY LIMITED

    215.

    PACIFIC SHIPPING

    216.

    PARS SPECIAL ECONOMIC ENERGY ZONE

    217.

    PARTNER CENTURY LTD

    218.

    PEARL ENERGY COMPANY LTD

    219.

    PEARL ENERGY SERVICES, SA

    220.

    PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC

    221.

    PETRO SUISSE

    222.

    PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY LTD

    223.

    PETROLEUM ENGINEERING & DEVELOPMENT COMPANY

    224.

    PETROPARS INTERNATIONAL FZE

    225.

    PETROPARS IRAN COMPANY

    226.

    PETROPARS LTD

    227.

    PETROPARS OILFIELD SERVICES COMPANY

    228.

    PETROPARS UK LIMITED

    229.

    PETWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED

    230.

    POST BANK OF IRAN

    231.

    POWER PLANTS' EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY (SAAKHTE TAJHIZATE NIROOGAHI)

    232.

    PROSPER METRO INVESTMENTS LTD

    233.

    RASTKHAH, Engineer Naser

    234.

    REIGATE SHIPPING COMPANY LIMITED

    235.

    RESEARCH INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY

    236.

    REZVANIANZADEH, Mohammad Reza

    237.

    RISHI MARITIME INCORPORATION

    238.

    SACKVILLE HOLDINGS LTD

    239.

    SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY

    240.

    SALEHI, Ali Akbar

    241.

    SANFORD GROUP

    242.

    SANTEXLINES

    243.

    SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH

    244.

    SECOND OCEAN GMBH & CO. KG

    245.

    SEIBOW LOGISTICS LIMITED

    246.

    SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

    247.

    SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG

    248.

    SHALLON LTD

    249.

    SHEMAL CEMENT COMPANY

    250.

    SHINE STAR LIMITED

    251.

    SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY

    252.

    SILVER UNIVERSE INTERNATIONAL LTD

    253.

    SINA BANK

    254.

    SINO ACCESS HOLDINGS

    255.

    SINOSE MARITIME

    256.

    SISCO SHIPPING COMPANY LTD

    257.

    SIXTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

    258.

    SIXTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

    259.

    SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

    260.

    SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG

    261.

    SMART DAY HOLDINGS LTD

    262.

    SOLTANI, Behzad

    263.

    SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT)

    264.

    SOROUSH SARAMIN ASATIR

    265.

    SOUTH WAY SHIPPING AGENCY CO. LTD

    266.

    SOUTH ZAGROS OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

    267.

    SPARKLE BRILLIANT DEVELOPMENT LIMITED

    268.

    SPRINGTHORPE LIMITED

    269.

    STATIRA MARITIME INCORPORATION

    270.

    SUREH (NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY)

    271.

    SYSTEM WISE LTD

    272.

    TAMALARIS CONSOLIDATED LTD

    273.

    TENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

    274.

    TENTH OCEAN GMBH & CO. KG

    275.

    TEU FEEDER LIMITED

    276.

    THETA NARI NAVIGATION

    277.

    THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH

    278.

    THIRD OCEAN GMBH & CO. KG

    279.

    THIRTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

    280.

    THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

    281.

    TOP GLACIER COMPANY LIMITED

    282.

    TOP PRESTIGE TRADING LIMITED

    283.

    TRADE CAPITAL BANK

    284.

    TRADE TREASURE

    285.

    TRUE HONOUR HOLDINGS LTD

    286.

    TULIP SHIPPING INC

    287.

    TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

    288.

    TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG

    289.

    UNIVERSAL TRANSPORTATION LIMITATION UTL

    290.

    VALFAJR 8TH SHIPPING LINE

    291.

    WEST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

    292.

    WESTERN SURGE SHIPPING COMPANY LIMITED

    293.

    WISE LING SHIPPING COMPANY LIMITED

    294.

    ZANJANI, Babak

    295.

    ZETA NERI NAVIGATION.»


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