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Document 32015D1863
Council Decision (CFSP) 2015/1863 of 18 October 2015 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
Decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 274 del 18.10.2015, p. 174–197
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/174 |
DECISIONE (PESC) 2015/1863 DEL CONSIGLIO
del 18 ottobre 2015
che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1), concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. |
(2) |
Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione a opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo. |
(3) |
Il 2 aprile 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante, hanno concordato i parametri chiave di un piano d'azione congiunto globale (PACG) con l'Iran. |
(4) |
Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante, hanno raggiunto un accordo con l'Iran per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. La piena attuazione del PACG garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare. |
(5) |
Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2231 (2015) che approva il PACG, sollecita la sua piena attuazione secondo il calendario deciso nel PACG e stabilisce le azioni da mettere in atto conformemente al PACG. |
(6) |
Il 20 luglio 2015 il Consiglio ha accolto con favore e avallato il PACG e si è impegnato a rispettarne i termini e a seguire il piano di attuazione convenuto. Il Consiglio ha altresì sostenuto pienamente l'UNSCR 2231 (2015). |
(7) |
Il Consiglio ha ulteriormente ribadito che le azioni e gli impegni dell'Unione nell'ambito del PACG relativi alla revoca delle sanzioni saranno espletati in conformità del calendario e delle modalità specificate nel piano medesimo e che la revoca delle sanzioni economiche e finanziarie entrerà in vigore dopo che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) avrà certificato che l'Iran ha attuato i propri impegni in materia di nucleare come indicato nel PACG. |
(8) |
Il Consiglio ha osservato che le disposizioni nel quadro del piano d'azione congiunto convenuto a Ginevra nel 2013 erano state prorogate per un ulteriore periodo di sei mesi, a coprire il periodo necessario all'AIEA per verificare che l'Iran abbia intrapreso tali azioni. |
(9) |
L'impegno di revocare tutte le sanzioni dell'Unione relative al nucleare conformemente al PACG lascia impregiudicato il meccanismo di risoluzione delle controversie specificato nel piano e la reintroduzione di sanzioni dell'Unione in caso di significativa inadempienza da parte dell'Iran degli impegni assunti nel quadro del PACG. |
(10) |
In caso di reintroduzione di sanzioni dell'Unione, per l'esecuzione dei contratti conclusi in conformità del PACG durante il periodo di revoca delle sanzioni sarà fornita un'adeguata protezione coerentemente con le precedenti disposizioni in vigore nel momento in cui le sanzioni erano state originariamente imposte. |
(11) |
L'UNSCR 2231 (2015) stabilisce che all'attuazione, accertata dall'AIEA, degli impegni dell'Iran in materia di nucleare di cui al PACG, decadranno le disposizioni delle UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) e 2224 (2015). |
(12) |
L'UNSCR 2231 (2015) dispone inoltre che gli Stati adempiano alle pertinenti disposizioni contenute nella dichiarazione del 14 luglio 2015 della Cina, della Francia, della Germania, della Federazione russa, del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell'Unione europea, figurante nell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015), volta a promuovere la trasparenza e a creare un clima favorevole alla piena attuazione del PACG. |
(13) |
Le pertinenti disposizioni contenute nella dichiarazione del 14 luglio 2015 comprendono un meccanismo di riesame e prevedono decisioni relative ai trasferimenti verso l'Iran o alle attività svolte con il paese in materia di nucleare, restrizioni sulle armi e i missili balistici e misure di divieto di visto e congelamento dei beni applicabili a talune persone ed entità. |
(14) |
Conformemente al PACG, gli Stati membri dovrebbero cessare l'applicazione di tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell'Unione relative al nucleare contemporaneamente all'attuazione da parte dell'Iran delle misure concordate in materia di nucleare, accertata dall'AIEA. |
(15) |
Gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre, alla stessa data, un regime di autorizzazione per il riesame e le decisioni sui trasferimenti verso l'Iran o le attività svolte con il paese in materia di nucleare non contemplati dall'UNSCR 2231 (2015), in piena coerenza con il PACG. |
(16) |
Conformemente al PACG, sarà istituita una commissione congiunta, costituita da rappresentanti dell'Iran e di Cina, Francia, Germania, Federazione russa, Regno Unito e Stati Uniti e dall'alto rappresentante, preposta al controllo dell'attuazione del PACG e allo svolgimento delle funzioni da esso previste. |
(17) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione. |
(18) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/413/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai trasferimenti diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, con transito nel territorio degli Stati membri dei prodotti di cui al paragrafo 2, lettera c), punto 1, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera.»; |
2) |
all'articolo 15, i paragrafi 1, 2, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità e legislazioni e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto del mare e dei pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione. 2. Gli Stati membri, nel rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto del mare, possono chiedere ispezioni di navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi trasportino prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione. 5. Nei casi in cui è effettuata l'ispezione di cui ai paragrafi 1 o 2, gli Stati membri sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione. Tali sequestri e smaltimenti saranno effettuati a spese dell'importatore o, qualora il rimborso di tali costi non possa essere ottenuto dall'importatore, lo si può esigere, in conformità della legislazione nazionale, da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti. 6. È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori sotto la giurisdizione degli Stati membri, di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza alle navi di proprietà dell'Iran o da esso noleggiate, incluso con equipaggio, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che le navi trasportano prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o finché il carico non sia stato ispezionato, e se necessario sequestrato e smaltito, a norma dei paragrafi 1, 2 e 5.»; |
3) |
l'articolo 18 è sostituito dal seguente: «È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi tecnici e di manutenzione a aeromobili cargo iraniani, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che gli aeromobili cargo trasportano prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione sono effettuati in violazione della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito, a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 5.»; |
4) |
all'articolo 19, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
|
5) |
all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica al transito attraverso i territori degli Stati membri ai fini delle attività direttamente correlate ai prodotti di cui al paragrafo 2, lettera c), punto 1, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera.»; |
6) |
all'articolo 19, paragrafo 7, il punto ii) è sostituito dal seguente:
|
7) |
all'articolo 19, i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: «9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, II, III o IV, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata. 10. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7, punti i) e ii), sottopone le autorizzazioni proposte al Consiglio di sicurezza per approvazione.»; |
8) |
all'articolo 20, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
|
9) |
all'articolo 20, paragrafo 3, la parte conclusiva è sostituita dal testo seguente: «previa notifica da parte dello Stato membro interessato al Consiglio di sicurezza dell'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il Consiglio di sicurezza non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.»; |
10) |
all'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Sono altresì ammesse deroghe per i fondi e le risorse economiche:
|
11) |
all'articolo 20, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che:
e purché gli Stati membri pertinenti abbiano notificato al Consiglio di sicurezza l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, se del caso, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tale fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.»; |
12) |
l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi delle UNSCR 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010) e 2231 (2015), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse o le misure contemplate nella presente decisione, nei confronti delle persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III o IV, ovvero di qualsiasi altra persona o entità in Iran, governo iraniano compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.»; |
13) |
l'articolo 23 è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e III sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige l'elenco contenuto negli allegati II e IV e adotta le relative modifiche.»; |
14) |
all'articolo 24, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Qualora il Consiglio di sicurezza inserisca in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato III. 2. Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), e all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati II e IV.»; |
15) |
l'articolo 25 è sostituito dal seguente: «1. Gli allegati I, II, III e IV riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato riguardo all'allegato I e dal Consiglio di sicurezza riguardo all'allegato III. 2. Gli allegati I, II, III e IV riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato relativamente all'allegato I o dal Consiglio di sicurezza riguardo all'allegato III. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I, II, III e IV riportano inoltre la data di designazione.»; |
16) |
all'articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti: «4. Sono sospese le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 20, paragrafi 2 e 12, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità elencate nell'allegato V. 5. Sono sospese le misure di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 20, paragrafi 2 e 12, nella misura in cui si applicano alle persone ed entità elencate nell'allegato VI.»; |
17) |
l'articolo 26 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 26 bis 1. Sono sospese le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), agli articoli 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, 4 septies, 4 octies, 4 nonies, 4 decies, 4 undecies, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 8 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 bis e 18 ter, all'articolo 20, paragrafi 7, 11, 13 e 14, all'articolo 21 e all'articolo 26 ter.»; |
18) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 26 quater 1. Sono soggetti all'approvazione caso per caso del Consiglio di sicurezza la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la loro giurisdizione, dei seguenti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, originari o meno del loro territorio:
2. Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento all'Iran di attrezzature menzionate al paragrafo 2, lettera c), punto 1, dell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015) per reattori ad acqua leggera. 3. Gli Stati membri che svolgono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurano che:
4. Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, nonché alla relativa prestazione di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo, quando tali attività sono direttamente correlate:
a condizione che gli Stati membri assicurino che:
5. Sono soggetti all'approvazione caso per caso del Consiglio di sicurezza la prestazione di assistenza o formazione tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo relativi alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione o all'impiego di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran. 6. Sono soggetti all'approvazione caso per caso del Consiglio di sicurezza gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte dell'Iran, di suoi cittadini o di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti l'estrazione dell'uranio o la produzione o l'uso di materiali nucleari figuranti nella parte 1 dell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari. 7. È soggetto all'approvazione caso per caso della commissione congiunta l'approvvigionamento in Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio di tale paese. 8. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri di qualsiasi approvazione concessa o attività intrapresa ai sensi del presente articolo. Articolo 26 quinquies 1. Sono soggetti a un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la loro giurisdizione, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie non contemplati dall'articolo 26 quater o dall'articolo 26 sexies che possano contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento, con l'acqua pesante o ad altre attività non coerenti con il PACG, siano essi originari o meno del loro territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione. 2. Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento all'Iran delle attrezzature menzionate nello stesso paragrafo per reattori ad acqua leggera. 3. Gli Stati membri che svolgono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 assicurano di aver ottenuto e di essere in una posizione tale da poter esercitare efficacemente il diritto di verificare l'utilizzo finale e la destinazione finale di ciascun articolo fornito. 4. Gli Stati membri che svolgono le attività di cui al paragrafo 2 assicurano che notificheranno tali attività agli altri Stati membri entro dieci giorni. 5. Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, nonché alla relativa prestazione di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo, quando tali attività sono direttamente correlate:
a condizione che gli Stati membri assicurino che:
6. Sono soggetti a un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro in questione la prestazione di assistenza o formazione tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di investimento, di intermediazione o di altro tipo relativi alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, alla fabbricazione o all'impiego di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran. 7. Sono soggetti a un'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro in questione gli investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte dell'Iran, di suoi cittadini o di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti tecnologie di cui al paragrafo 1. 8. È soggetto all'approvazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro in questione l'approvvigionamento in Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio di tale paese. 9. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'approvvigionamento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 se risulta loro che la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'approvvigionamento in questione o la fornitura del servizio in questione contribuirebbero ad attività non coerenti con il PACG. 10. Lo Stato membro in questione informa, con almeno dieci giorni di anticipo, gli altri Stati membri della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del presente articolo. Articolo 26 sexies 1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili sotto la loro giurisdizione, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figuranti nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico o di altri prodotti che possano contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, siano essi originari o meno del loro territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione. 2. Sono inoltre vietati:
3. È vietato l'approvvigionamento in Iran, da parte dei cittadini degli Stati membri, ovvero mediante le loro navi o aeromobili di bandiera, di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio di tale paese. Articolo 26 septies 1. Sono soggetti a un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di esportazione la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di grafite e metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, siano essi originari o meno del loro territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione. 2. La fornitura di:
è soggetta anch'essa a un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro in questione. 3. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 se:
4. Lo Stato membro in questione informa, con almeno dieci giorni di anticipo, gli altri Stati membri della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del presente articolo. Articolo 26 octies 1. Sono soggetti a un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di esportazione la fornitura, la vendita o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di software per integrare i processi industriali, siano essi originari o meno del loro territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione. 2. La fornitura di:
è soggetta anch'essa a un'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro in questione. 3. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie di cui al paragrafo 1 se:
4. Lo Stato membro in questione informa, con almeno dieci giorni di anticipo, gli altri Stati membri della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del presente articolo.»; |
19) |
sono aggiunti gli allegati figuranti negli allegati della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dalla data in cui il Consiglio constata che il direttore generale dell'AIEA ha presentato, al Consiglio dei governatori dell'AIEA e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, una relazione che conferma che l'Iran ha adottato le misure di cui ai paragrafi da 15.1 a 15.11 dell'allegato V del PACG. La data di applicazione è pubblicata lo stesso giorno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).
ALLEGATO I
«ALLEGATO III
Elenco delle persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), e delle persone ed entità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d)
A. |
Persone |
B. |
Entità.» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO IV
Elenco delle persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera e), e delle persone ed entità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e)
A. |
Persone |
B. |
Entità.» |
ALLEGATO III
«ALLEGATO V
ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 4
1. |
AGHA-JANI, Dawood |
2. |
ALAI, Amir Moayyed |
3. |
ASGARPOUR, Behman |
4. |
ASHIANI, Mohammad Fedai |
5. |
ASHTIANI, Abbas Rezaee |
6. |
ORGANIZZAZIONE IRANIANA PER L'ENERGIA ATOMICA (AEOI) |
7. |
BAKHTIAR, Haleh |
8. |
BEHZAD, Morteza |
9. |
CENTRO DI PRODUZIONE E RICERCA DI COMBUSTIBILE NUCLEARE DI ISFAHAN (NFRPC) E CENTRO DI TECNOLOGIA NUCLEARE DI ISFAHAN (ENTC) |
10. |
FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.: |
11. |
HOSSEINI, Seyyed Hussein |
12. |
IRANO HIND SHIPPING COMPANY |
13. |
IRISL BENELUX NV |
14. |
JABBER IBN HAYAN |
15. |
KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE |
16. |
KAVOSHYAR COMPANY |
17. |
LEILABADI, Ali Hajinia |
18. |
MESBAH ENERGY COMPANY |
19. |
MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY |
20. |
MOHAJERANI, Hamid-Reza |
21. |
MOHAMMADI, Jafar |
22. |
MONAJEMI, Ehsan |
23. |
NOBARI, Houshang |
24. |
NOVIN ENERGY COMPANY |
25. |
CENTRO DI RICERCA NUCLEARE PER L'AGRICOLTURA E LA MEDICINA |
26. |
PARS TRASH COMPANY |
27. |
PISHGAM (PIONEER) ENERGY INDUSTRIES |
28. |
QANNADI, Mohammad |
29. |
RAHIMI, Amir |
30. |
RAHIQI, Javad |
31. |
RASHIDI, Abbas |
32. |
SABET, M. Javad Karimi |
33. |
SAFDARI, Seyed Jaber |
34. |
SOLEYMANI, Ghasem |
35. |
SOUTH SHIPPING LINE IRAN (SSL) |
36. |
TAMAS COMPANY» |
ALLEGATO IV
«ALLEGATO VI
ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 5
1. |
ACENA SHIPPING COMPANY LIMITED |
2. |
ADVANCE NOVEL |
3. |
AGHAJARI OIL & GAS PRODUCTION COMPANY |
4. |
AGHAZADEH, Reza |
5. |
AHMADIAN, Mohammad |
6. |
AKHAVAN-FARD, Massoud |
7. |
ALPHA EFFORT LTD |
8. |
ALPHA KARA NAVIGATION LIMITED |
9. |
ALPHA NARI NAVIGATION LIMITED |
10. |
ARIAN BANK |
11. |
ARVANDAN OIL & GAS COMPANY |
12. |
ASHTEAD SHIPPING COMPANY LTD |
13. |
ASPASIS MARINE CORPORATION |
14. |
ASSA CORPORATION |
15. |
ASSA CORPORATION LTD |
16. |
ATLANTIC INTERMODAL |
17. |
AVRASYA CONTAINER SHIPPING LINES |
18. |
INDUSTRIE AZARAB (AZARAB INDUSTRIES) |
19. |
AZORES SHIPPING COMPANY ALIAS AZORES SHIPPING FZE LLC |
20. |
BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA |
21. |
BANK KARGOSHAE |
22. |
BANCA MELLAT |
23. |
BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY |
24. |
BANK MELLI IRAN ZAO |
25. |
BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY |
26. |
BANCA MELLI |
27. |
BANK OF INDUSTRY AND MINE |
28. |
BANK REFAH KARGARAN |
29. |
BANK TEJARAT |
30. |
BEST PRECISE LTD |
31. |
BETA KARA NAVIGATION LTD |
32. |
BIIS MARITIME LIMITED |
33. |
BIS MARITIME LIMITED |
34. |
BONAB RESEARCH CENTER |
35. |
BRAIT HOLDING SA |
36. |
BRIGHT JYOTI SHIPPING |
37. |
BRIGHT SHIP FZC |
38. |
BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED |
39. |
BYFLEET SHIPPING COMPANY LTD |
40. |
CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY |
41. |
BANCA CENTRALE DELL'IRAN |
42. |
CHAPLET SHIPPING LIMITED |
43. |
COBHAM SHIPPING COMPANY LTD |
44. |
CONCEPT GIANT LTD |
45. |
COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK |
46. |
CRYSTAL SHIPPING FZE |
47. |
DAJMAR, Mohammad Hossein |
48. |
DAMALIS MARINE CORPORATION |
49. |
DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH |
50. |
DARYA DELALAN SEFID KHAZAR SHIPPING COMPANY |
51. |
DELTA KARA NAVIGATION LTD |
52. |
DELTA NARI NAVIGATION LTD |
53. |
DIAMOND SHIPPING SERVICES |
54. |
DORKING SHIPPING COMPANY LTD |
55. |
EAST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY |
56. |
EDBI EXCHANGE COMPANY |
57. |
EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY |
58. |
EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LTD |
59. |
EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
60. |
EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG |
61. |
ELBRUS LTD |
62. |
ELCHO HOLDING LTD |
63. |
ELEGANT TARGET DEVELOPMENT LIMITED |
64. |
ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
65. |
ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
66. |
EMKA COMPANY |
67. |
EPSILON NARI NAVIGATION LTD |
68. |
E-SAIL ALIAS E-SAIL SHIPPING COMPANY |
69. |
ETA NARI NAVIGATION LTD |
70. |
ETERNAL EXPERT LTD |
71. |
EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK |
72. |
EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN |
73. |
FAIRWAY SHIPPING |
74. |
FAQIHIAN, Dr Hoseyn |
75. |
FARNHAM SHIPPING COMPANY LTD |
76. |
FASIRUS MARINE CORPORATION |
77. |
FATSA |
78. |
FIFTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
79. |
FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
80. |
FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
81. |
FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG |
82. |
FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK |
83. |
FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
84. |
FIRST OCEAN GMBH & CO. KG |
85. |
FIRST PERSIAN EQUITY FUND |
86. |
FOURTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
87. |
FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
88. |
FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
89. |
FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG |
90. |
FUTURE BANK BSC |
91. |
GACHSARAN OIL & GAS COMPANY |
92. |
GALLIOT MARITIME INCORPORATION |
93. |
GAMMA KARA NAVIGATION LTD |
94. |
GIANT KING LIMITED |
95. |
GOLDEN CHARTER DEVELOPMENT LTD |
96. |
GOLDEN SUMMIT INVESTMENTS LTD |
97. |
GOLDEN WAGON DEVELOPMENT LTD |
98. |
GOLPARVAR, Gholam Hossein |
99. |
GOMSHALL SHIPPING COMPANY LTD |
100. |
GOOD LUCK SHIPPING COMPANY LLC |
101. |
GRAND TRINITY LTD |
102. |
GREAT EQUITY INVESTMENTS LTD |
103. |
GREAT METHOD LTD |
104. |
GREAT PROSPECT INTERNATIONAL LTD |
105. |
HAFIZ DARYA SHIPPING LINES |
106. |
HARVEST SUPREME LTD |
107. |
HARZARU SHIPPING |
108. |
HELIOTROPE SHIPPING LIMITED |
109. |
HELIX SHIPPING LIMITED |
110. |
HK INTERTRADE COMPANY LTD |
111. |
HONG TU LOGISTICS PRIVATE LIMITED |
112. |
HORSHAM SHIPPING COMPANY LTD |
113. |
IFOLD SHIPPING COMPANY LIMITED |
114. |
INDUS MARITIME INCORPORATION |
115. |
INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANIZATION |
116. |
INSIGHT WORLD LTD |
117. |
INTERNATIONAL SAFE OIL |
118. |
IOTA NARI NAVIGATION LIMITED |
119. |
IRAN FUEL CONSERVATION ORGANIZATION |
120. |
IRAN INSURANCE COMPANY |
121. |
IRANIAN OFFSHORE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO |
122. |
IRANIAN OIL COMPANY LIMITED |
123. |
IRANIAN OIL PIPELINES AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY (IOPTC) |
124. |
IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY |
125. |
IRANO MISR SHIPPING COMPANY |
126. |
IRINVESTSHIP LTD |
127. |
IRISL (MALTA) LTD |
128. |
IRISL EUROPE GMBH |
129. |
IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY |
130. |
IRISL MARITIME TRAINING INSTITUTE |
131. |
IRITAL SHIPPING SRL |
132. |
ISI MARITIME LIMITED |
133. |
ISIM AMIN LIMITED |
134. |
ISIM ATR LIMITED |
135. |
ISIM OLIVE LIMITED |
136. |
ISIM SAT LIMITED |
137. |
ISIM SEA CHARIOT LTD |
138. |
ISIM SEA CRESCENT LTD |
139. |
ISIM SININ LIMITED |
140. |
ISIM TAJ MAHAL LTD |
141. |
ISIM TOUR COMPANY LIMITED |
142. |
SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES) |
143. |
JACKMAN SHIPPING COMPANY |
144. |
KALA NAFT |
145. |
KALAN KISH SHIPPING COMPANY LTD |
146. |
KAPPA NARI NAVIGATION LTD |
147. |
KARA SHIPPING AND CHARTERING GMBH |
148. |
KAROON OIL & GAS PRODUCTION COMPANY |
149. |
KAVERI MARITIME INCORPORATION |
150. |
KAVERI SHIPPING LLC |
151. |
KEY CHARTER DEVELOPMENT LTD |
152. |
KHALILIPOUR, Said Esmail |
153. |
KHANCHI, Ali Reza |
154. |
KHAZAR EXPL & PROD CO |
155. |
KHAZAR SHIPPING LINES |
156. |
KHEIBAR COMPANY |
157. |
KING PROSPER INVESTMENTS LTD |
158. |
KINGDOM NEW LTD |
159. |
KINGSWOOD SHIPPING COMPANY LIMITED |
160. |
KISH SHIPPING LINE MANNING COMPANY |
161. |
LAMBDA NARI NAVIGATION LIMITED |
162. |
LANCING SHIPPING COMPANY LIMITED |
163. |
LOGISTIC SMART LTD |
164. |
LOWESWATER LTD |
165. |
MACHINE SAZI ARAK |
166. |
MAGNA CARTA LIMITED |
167. |
MALSHIP SHIPPING AGENCY |
168. |
MARBLE SHIPPING LIMITED |
169. |
MAROUN OIL & GAS COMPANY |
170. |
MASJED-SOLEYMAN OIL & GAS COMPANY |
171. |
MASTER SUPREME INTERNATIONAL LTD |
172. |
MAZANDARAN CEMENT COMPANY |
173. |
MEHR CAYMAN LTD |
174. |
MELLAT BANK SB CJSC |
175. |
MELLI AGROCHEMICAL COMPANY PJS |
176. |
MELLI BANK PLC |
177. |
MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL |
178. |
MELODIOUS MARITIME INCORPORATION |
179. |
METRO SUPREME INTERNATIONAL LTD |
180. |
MIDHURST SHIPPING COMPANY LIMITED (MALTA) |
181. |
MILL DENE LTD |
182. |
MINISTERO DELL'ENERGIA |
183. |
MINISTERO DEL PETROLIO |
184. |
MODALITY LTD |
185. |
MODERN ELEGANT DEVELOPMENT LTD |
186. |
MOUNT EVEREST MARITIME INCORPORATION |
187. |
NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY |
188. |
NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY SRL |
189. |
NAMJOO, Majid |
190. |
NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG |
191. |
NARMADA SHIPPING |
192. |
NATIONAL IRANIAN DRILLING COMPANY |
193. |
NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY |
194. |
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY |
195. |
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NEDERLAND (ALIAS: NIOC NETHERLANDS REPRESENTATION OFFICE) |
196. |
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD |
197. |
NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY, INTERNATIONAL AFFAIRS LIMITED |
198. |
NATIONAL IRANIAN OIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY (NIOEC) |
199. |
NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTION COMPANY (NIOPDC) |
200. |
NATIONAL IRANIAN OIL REFINING AND DISTRIBUTION COMPANY |
201. |
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY |
202. |
NEUMAN LTD |
203. |
NEW DESIRE LTD |
204. |
NEW SYNERGY |
205. |
NEWHAVEN SHIPPING COMPANY LIMITED |
206. |
NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
207. |
NINTH OCEAN GMBH & CO. KG |
208. |
NOOR AFZA GOSTAR |
209. |
NORTH DRILLING COMPANY |
210. |
SOCIETÀ DI PRODUZIONE E DI APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILE NUCLEARE (NUCLEAR FUEL PRODUCTION AND PROCUREMENT COMPANY) |
211. |
OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH |
212. |
OCEAN EXPRESS AGENCIES PRIVATE LIMITED |
213. |
ONERBANK ZAO |
214. |
OXTED SHIPPING COMPANY LIMITED |
215. |
PACIFIC SHIPPING |
216. |
PARS SPECIAL ECONOMIC ENERGY ZONE |
217. |
PARTNER CENTURY LTD |
218. |
PEARL ENERGY COMPANY LTD |
219. |
PEARL ENERGY SERVICES, SA |
220. |
PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC |
221. |
PETRO SUISSE |
222. |
PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY LTD |
223. |
PETROLEUM ENGINEERING & DEVELOPMENT COMPANY |
224. |
PETROPARS INTERNATIONAL FZE |
225. |
PETROPARS IRAN COMPANY |
226. |
PETROPARS LTD |
227. |
PETROPARS OILFIELD SERVICES COMPANY |
228. |
PETROPARS UK LIMITED |
229. |
PETWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED |
230. |
POST BANK OF IRAN |
231. |
POWER PLANTS' EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY (SAAKHTE TAJHIZATE NIROOGAHI) |
232. |
PROSPER METRO INVESTMENTS LTD |
233. |
RASTKHAH, Engineer Naser |
234. |
REIGATE SHIPPING COMPANY LIMITED |
235. |
RESEARCH INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY |
236. |
REZVANIANZADEH, Mohammad Reza |
237. |
RISHI MARITIME INCORPORATION |
238. |
SACKVILLE HOLDINGS LTD |
239. |
SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY |
240. |
SALEHI, Ali Akbar |
241. |
SANFORD GROUP |
242. |
SANTEXLINES |
243. |
SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
244. |
SECOND OCEAN GMBH & CO. KG |
245. |
SEIBOW LOGISTICS LIMITED |
246. |
SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
247. |
SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
248. |
SHALLON LTD |
249. |
SHEMAL CEMENT COMPANY |
250. |
SHINE STAR LIMITED |
251. |
SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY |
252. |
SILVER UNIVERSE INTERNATIONAL LTD |
253. |
SINA BANK |
254. |
SINO ACCESS HOLDINGS |
255. |
SINOSE MARITIME |
256. |
SISCO SHIPPING COMPANY LTD |
257. |
SIXTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
258. |
SIXTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
259. |
SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
260. |
SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG |
261. |
SMART DAY HOLDINGS LTD |
262. |
SOLTANI, Behzad |
263. |
SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT) |
264. |
SOROUSH SARAMIN ASATIR |
265. |
SOUTH WAY SHIPPING AGENCY CO. LTD |
266. |
SOUTH ZAGROS OIL & GAS PRODUCTION COMPANY |
267. |
SPARKLE BRILLIANT DEVELOPMENT LIMITED |
268. |
SPRINGTHORPE LIMITED |
269. |
STATIRA MARITIME INCORPORATION |
270. |
SUREH (NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY) |
271. |
SYSTEM WISE LTD |
272. |
TAMALARIS CONSOLIDATED LTD |
273. |
TENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
274. |
TENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
275. |
TEU FEEDER LIMITED |
276. |
THETA NARI NAVIGATION |
277. |
THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
278. |
THIRD OCEAN GMBH & CO. KG |
279. |
THIRTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
280. |
THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG |
281. |
TOP GLACIER COMPANY LIMITED |
282. |
TOP PRESTIGE TRADING LIMITED |
283. |
TRADE CAPITAL BANK |
284. |
TRADE TREASURE |
285. |
TRUE HONOUR HOLDINGS LTD |
286. |
TULIP SHIPPING INC |
287. |
TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH |
288. |
TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG |
289. |
UNIVERSAL TRANSPORTATION LIMITATION UTL |
290. |
VALFAJR 8TH SHIPPING LINE |
291. |
WEST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY |
292. |
WESTERN SURGE SHIPPING COMPANY LIMITED |
293. |
WISE LING SHIPPING COMPANY LIMITED |
294. |
ZANJANI, Babak |
295. |
ZETA NERI NAVIGATION.» |