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Document 32014R1277

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1277/2014 della Commissione, del 1 °dicembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «lasalocid» Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 346 del 2.12.2014, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1277/oj

2.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1277/2014 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «lasalocid»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate ad essere impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

(3)

La sostanza lasalocid figura attualmente nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita per le specie avicole per muscolo, pelle e grasso, fegato, rene e uova, e per le specie bovine per muscolo, grasso, fegato e rene, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

(4)

All'Agenzia europea per i medicinali è stata presentata una domanda di modifica della voce esistente relativa alla sostanza lasalocid.

(5)

È stata fornita una serie di dati aggiuntivi sul lasalocid che sono stati valutati dal Comitato per i medicinali veterinari. Il comitato ha quindi raccomandato di modificare la dose giornaliera attualmente ammissibile per il lasalocid e di modificare gli attuali LMR per il lasalocid nel pollame.

(6)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)

Il comitato per i medicinali veterinari ha concluso che l'estrapolazione ad altre specie destinate alla produzione di alimenti non può essere approvata per la sostanza in questione.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la voce relativa alla sostanza lasalocid nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

(9)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ai nuovi LMR.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 febbraio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «lasalocid» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Lasalocid

Lasalocid A

Pollame

60 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

Muscolo

Fegato

Rene

Pelle e grasso in proporzioni naturali

Uova

NESSUNA

Agenti antinfettivi/Antibiotici»

Bovini

10 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

20 μg/kg

Muscolo

Grasso

Fegato

Rene

Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano


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