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Document 32014R1273

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014 , recante la duecentoventitreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    GU L 344 del 29.11.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1273/oj

    29.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 344/16


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1273/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 28 novembre 2014

    recante la duecentoventitreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 19 novembre 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha approvato l'aggiunta di due entità all'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda in cui figurano le persone, i gruppi e le entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

    (3)

    Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

    (4)

    È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2014

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    All'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

    a)

    «Ansar Al Charia Derna [alias a) Ansar al-Charia Derna; b) Ansar al-Sharia Derna; c) Ansar al Charia; d) Ansar al-Sharia; e) Ansar al Sharia]. Altre informazioni: a) opera a Derna e Jebel Akhdar, Libia; b) rete di supporto in Tunisia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.11.2014.»

    b)

    «Ansar Al Charia Benghazi [alias a) Ansar al Charia; b) Ansar al-Charia; c) Ansar al-Sharia; d) Ansar al-Charia Benghazi; e) Ansar al-Sharia Benghazi; f) Ansar al Charia in Libya (ASL); g) Katibat Ansar al Charia; h) Ansar al Sharia]. Altre informazioni: a) opera a Bengasi, Libia; b) rete di supporto in Tunisia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.11.2014.»


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