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Document 32014R1105
Council Implementing Regulation (EU) No 1105/2014 of 20 October 2014 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014 , che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014 , che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
GU L 301 del 21.10.2014, p. 7–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/10/2014
21.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1105/2014 DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2014
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
Tenuto conto della gravità della situazione, 16 persone e due entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) |
È opportuno altresì aggiornare le informazioni relative a tre persone e a una entità figuranti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(4) |
Con sentenza del 3 luglio 2014 nella causa T-203/12 (2), Mohamad Nedal Alchaar contro Consiglio, il Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio (3) laddove inseriva il Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(2) Non ancora pubblicata.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 1).
ALLEGATO
I. |
Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi riportato nell'allegato II del regolamento n. 36/2012 (UE) del Consiglio. A. Persone
B. Entità
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II. |
Le voci relative alle persone e alle entità elencate in appresso, che figurano nell'allegato II del regolamento n. 36/2012 (UE), sono sostituite dalle seguenti. A. Persone
B. Entità
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