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Document 32014R1078

Regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014 , recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 297 del 15.10.2014, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1078/oj

15.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1078/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2014

recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (procedura PIC) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).

(2)

È opportuno tenere in considerazione la normativa che disciplina alcune sostanze chimiche adottata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(3)

L'approvazione della sostanza bitertanol è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(4)

Le sostanze cietaxin e azociclotin non sono state approvate come principi attivi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(5)

Le sostanze cinidon etile, ciclanide, etossisulfuron e oxadiargil non sono state approvate come principi attivi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(6)

La sostanza rotenone non è stata approvata come principio attivo a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto è soggetta a rigorose restrizioni per l'uso come pesticida, in quanto praticamente tutti gli utilizzi sono proibiti nonostante il fatto che il rotenone sia stato identificato e notificato ai fini della valutazione, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, per il tipo di prodotto 17 e può pertanto continuare a essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non è adottata una decisione a norma di tale regolamento. Occorre perciò iscrivere la sostanza rotenone negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(7)

L'approvazione della sostanza cloruro di didecildimetilammonio è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(8)

L'approvazione delle sostanze warfarina e ciflutrina è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(9)

In occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze azinfos-metile, acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili nell'allegato III di tale convenzione, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno che tali sostanze siano depennate dall'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 e iscritte nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 3 di tale allegato.

(10)

La conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifeniletere commerciale, compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere, e l'ottabromodifeniletere commerciale, compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista dalla convenzione. Poiché il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere sono già elencati nell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012, e sono pertanto soggetti a un divieto di esportazione, tali sostanze non sono iscritte nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

(11)

Occorre che la voce per il clorato nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 sia modificata al fine di fornire maggiore chiarezza sulle sostanze che rientrano nel campo di applicazione di tale voce.

(12)

È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.

(13)

Allo scopo di concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie per attuarlo, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

(2)  Decisione del Consiglio 2003/106/CE, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 649/2012 è modificato come segue:

1.

La parte 1 è così modificata:

a)

le voci relative all'azinfos-metile e ai perfluorottani sulfonati sono sostituite come segue:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Sottocategoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Azinfos-metile (#)

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Perfluorottani sulfonati

(PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri) (+)/(#)

1763-23-1

2795-39-3

70225-14-8

56773-42-3

4151-50-2

57589-85-2

68081-83-4

e altri

217-179-8

220-527-1

274-460-8

260-375-3

223-980-3

260-837-4

268-357-7

2904 90 95

2904 90 95

2922 12 00

2923 90 00

2935 00 90

2924 29 98

3824 90 97

i(1)

sr»

 

b)

la voce relativa al clorato è sostituita come segue:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Sottocategoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Clorato (+)

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

e altri

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p(1)

 

c)

sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Sottocategoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Azociclotin (+)

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p(1)

b

 

Bitertanolo (+)

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p(1)

b

 

Cinidon etile (+)

142891-20-1

n.d.

2925 19 95

p(1)

b

 

Ciclanilide (+)

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p(1)

b

 

Ciflutrin

68359-37-5

269-855-7

2926 90 95

p(1)

b

 

Ciexatin (+)

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p(1)

b

 

Etossisulfuron (+)

126801-58-9

n.d.

2933 59 95

p(1)

b

 

Cloruro di didecildimetilammonio

7173-51-5

230-525-2

2923 90 00

p(1)

b

 

Oxadiargil (+)

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Rotenone (+)

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p(1)

b

 

Warfarina

81-81-2

201-377-6

2932 20 90

p(1)

 

2.

La parte 2 è così modificata:

a)

la voce relativa ai perfluorottani sulfonati è sostituita come segue:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Categoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

«Derivati dal perfluorottano sulfonato (compresi i polimeri) non coperti da:

Acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perforazioni sulfonili

57589-85-2

68081-83-4

e altri

260-837-4

268-357-7

2924 29 98

3824 90 97

i

sr»

b)

la voce relativa al clorato è sostituita come segue:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Categoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

«Clorato

7775-09-9

10137-74-3

7783-92-8

e altri

231-887-4

233-378-2

232-034-9

2829 11 00

2829 19 00

2843 29 00

p

c)

la voce relativa all'azinfos-metile è soppressa;

d)

sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica

N. CAS

N. Einecs

Codice NC

Categoria (*)

Limitazioni d'impiego (**)

«Azocyclotin

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

Bitertanolo

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

Cinidon etile

142891-20-1

n.d.

2925 19 95

p

 

Ciclanilide

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

Ciexatin

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

Etossisulfuron

126801-58-9

n.d.

2933 59 95

p

 

Oxadiargil

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

Rotenone

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

 

3.

Nella parte 3 sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i

Codice HS

Sostanza pura

Codice HS

Miscele, contenenti la sostanza

Categoria

«Azinfos-metile

86-50-0

2933.99

3808.10

Pesticida

Acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7

e altri

2904.90

2904.90

2904.90

2904.90

2922.12

2923.90

2923.90

2935.00

2935.00

2935.00

2935.00

2904.90

3824.90

Industriale»


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