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Document 32014R0683

Regolamento di esecuzione (UE) n. 683/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 , recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «clorsulon» Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 182 del 21.6.2014, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/683/oj

21.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 683/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «clorsulon»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

nell'UE il limite massimo di residui (LMR) di sostanze farmacologicamente attive impiegate in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la relativa classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

(3)

La sostanza clorsulon figura attualmente nella tabella 1 presente nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 quale sostanza consentita nei muscoli, nel fegato, nei reni e nel latte di bovini. I limiti massimi provvisori fissati per i residui di tale sostanza consentiti nel latte bovino non sono più in vigore dal 1o gennaio 2014.

(4)

In seguito alla presentazione e alla valutazione di ulteriori dati il Comitato per i medicinali veterinari ha suggerito che gli LMR provvisori di clorsulon consentiti nel latte vaccino siano resi definitivi.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la voce relativa alla sostanza clorsulon nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

(6)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come previsto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza clorsulon è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Clorsulone

Clorsulone

Bovini

35 μg/kg

Muscolo

NESSUNA

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»

100 μg/kg

Fegato

200 μg/kg

Rene

16 μg/kg

Latte


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