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Document 32014R0681

Regolamento di esecuzione (UE) n. 681/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «rafossanide» Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 182 del 21.6.2014, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/681/oj

21.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 681/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «rafossanide»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Il limite massimo di residui (nel seguito «LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

(3)

Attualmente il rafossanide figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per bovini e ovini in rapporto a muscolo, grasso, fegato e rene, escludendo gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

(4)

L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una richiesta di parere sull'estrapolazione della voce esistente per il rafossanide al latte vaccino.

(5)

Il Comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di istituire LMR provvisori per il rafossanide in rapporto al latte vaccino e ovino e di sopprimere il divieto di utilizzare tale sostanza in animali che producono latte destinato al consumo umano.

(6)

Risulta pertanto necessario modificare la voce esistente per il rafossanide nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di includere l'LMR provvisorio raccomandato per il latte vaccino e ovino e di sopprimere il divieto di utilizzare la sostanza in questione in animali che producono latte destinato al consumo umano.

(7)

È opportuno che l'LMR provvisorio che figura in tale tabella per il rafossanide scada il 31 dicembre 2015.

(8)

Occorre prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi ai nuovi LMR.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «rafossanide» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)

Classificazione terapeutica

«Rafossanide

Rafossanide

Bovini

30 μg/kg

Muscolo

NESSUNA

Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»

30 μg/kg

Grasso

10 μg/kg

Fegato

40 μg/kg

Rene

Ovini

100 μg/kg

Muscolo

250 μg/kg

Grasso

150 μg/kg

Fegato

150 μg/kg

Rene

Bovini, ovini

10 μg/kg

Latte

L'LMR provvisorio scade il 31o dicembre 2015


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