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Dokument 32014R0677
Commission Implementing Regulation (EU) No 677/2014 of 19 June 2014 amending Regulation (EU) No 37/2010, as regards the substance ‘cabergoline’ Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 677/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «cabergolina» Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 677/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «cabergolina» Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 180 del 20.6.2014, str. 8—10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Obowiązujące
20.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 677/2014 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «cabergolina»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
Il limite massimo di residui (in appresso «LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate a essere utilizzate nell'Unione nei medicinali veterinari per gli animali da produzione alimentare o nei biocidi impiegati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009. |
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2). |
(3) |
L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda per la determinazione dei limiti massimi di residui della cabergolina nei bovini. |
(4) |
Il Comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di fissare un LMR della cabergolina per i bovini in relazione a grasso, fegato, rene, muscolo e latte. |
(5) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
(6) |
Il Comitato per i medicinali veterinari ha concluso che l'estrapolazione ad altre specie destinate alla produzione di alimenti non può essere effettuata per la sostanza in questione. |
(7) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di includervi la sostanza cabergolina per i bovini. |
(8) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 18 agosto 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita, in ordine alfabetico, una voce relativa alla seguente sostanza:
Sostanza farmacologicamente attiva |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009) |
Classificazione terapeutica |
«Cabergolina |
Cabergolina |
Bovini |
0,10 μg/kg |
Grasso |
NESSUNA |
Inibitore della prolattina» |
0,25 μg/kg |
Fegato |
|||||
0,50 μg/kg |
Rene |
|||||
0,15 μg/kg |
Muscolo |
|||||
0,10 μg/kg |
Latte |