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Document 32014R0531
Commission Delegated Regulation (EU) No 531/2014 of 12 March 2014 amending Annex I of Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council on the citizens' initiative
Regolamento delegato (UE) n. 531/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014 , che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini
Regolamento delegato (UE) n. 531/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014 , che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini
GU L 148 del 20.5.2014, p. 52–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. impl. da 32019R0788
20.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/52 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 531/2014 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2014
che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 prevede che, in almeno un quarto degli Stati membri, il numero minimo di firmatari di un'iniziativa dei cittadini deve essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750. Tale numero minimo è indicato nell'allegato I del regolamento. |
(2) |
Il 28 giugno 2013, il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2013/312/UE che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (2). Tale decisione, che è entrata in vigore il 30 giugno 2013, fissa il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2014—2019. La legislatura 2014—2019 inizia il 1o luglio 2014. |
(3) |
L'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 va modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.
(2) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57.
ALLEGATO
Numero minimo di firmatari per Stato membro
Belgio |
15 750 |
Bulgaria |
12 750 |
Repubblica ceca |
15 750 |
Danimarca |
9 750 |
Germania |
72 000 |
Estonia |
4 500 |
Irlanda |
8 250 |
Grecia |
15 750 |
Spagna |
40 500 |
Francia |
55 500 |
Croazia |
8 250 |
Italia |
54 750 |
Cipro |
4 500 |
Lettonia |
6 000 |
Lituania |
8 250 |
Lussemburgo |
4 500 |
Ungheria |
15 750 |
Malta |
4 500 |
Paesi Bassi |
19 500 |
Austria |
13 500 |
Polonia |
38 250 |
Portogallo |
15 750 |
Romania |
24 000 |
Slovenia |
6 000 |
Slovacchia |
9 750 |
Finlandia |
9 750 |
Svezia |
15 000 |
Regno Unito |
54 750 |