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Document 32014R0531

    Regolamento delegato (UE) n. 531/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014 , che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

    GU L 148 del 20.5.2014, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. impl. da 32019R0788

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/531/oj

    20.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 148/52


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 531/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 12 marzo 2014

    che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 prevede che, in almeno un quarto degli Stati membri, il numero minimo di firmatari di un'iniziativa dei cittadini deve essere pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750. Tale numero minimo è indicato nell'allegato I del regolamento.

    (2)

    Il 28 giugno 2013, il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2013/312/UE che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (2). Tale decisione, che è entrata in vigore il 30 giugno 2013, fissa il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro per la legislatura 2014—2019. La legislatura 2014—2019 inizia il 1o luglio 2014.

    (3)

    L'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 va modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

    (2)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57.


    ALLEGATO

    Numero minimo di firmatari per Stato membro

    Belgio

    15 750

    Bulgaria

    12 750

    Repubblica ceca

    15 750

    Danimarca

    9 750

    Germania

    72 000

    Estonia

    4 500

    Irlanda

    8 250

    Grecia

    15 750

    Spagna

    40 500

    Francia

    55 500

    Croazia

    8 250

    Italia

    54 750

    Cipro

    4 500

    Lettonia

    6 000

    Lituania

    8 250

    Lussemburgo

    4 500

    Ungheria

    15 750

    Malta

    4 500

    Paesi Bassi

    19 500

    Austria

    13 500

    Polonia

    38 250

    Portogallo

    15 750

    Romania

    24 000

    Slovenia

    6 000

    Slovacchia

    9 750

    Finlandia

    9 750

    Svezia

    15 000

    Regno Unito

    54 750


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