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Document 32014R0397

Regolamento di esecuzione (UE) n. 397/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

GU L 119 del 23.4.2014, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/397/oj

23.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 397/2014 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.

(2)

Con sentenza del 12 novembre 2013 nella causa T-552/12 (2), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio (3) laddove inseriva North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

(3)

È opportuno inserire nuovamente North Drilling Company (NDC) nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.

(4)

Un'entità dovrebbe essere cancellata dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)   GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

(2)  Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 novembre 2013 nella causa T-552/12 North Drilling Co. v Council, non ancora inserita nella Raccolta.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 riguardante misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 16).


ALLEGATO

I.   

L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I, sezione B (entità) dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

118.

North Drilling Company (NDC)

N. 8 35th St.

Alvand St.

Argentine Sq.

Tehran

Iran

Tel. + 98 21887850838

North Drilling fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran essendo indirettamente posseduta dalla Mostazafan Foundation, importante ente parastatale iraniano controllato dal governo dell'Iran. North Drilling è un'importante entità del settore energetico che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo iraniano. Inoltre, North Drilling ha importato attrezzature essenziali per l'industria petrolifera e del gas, inclusi beni soggetti a divieto. Pertanto, North Drilling fornisce sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione.

23.4.2014

II.   

L'entità elencata in appresso, e la relativa voce, è cancellata dall'elenco riportato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

Safa Nicu a.k.a. «Safa Nicu Sepahan», «Safanco Company», «Safa Nicu Afghanistan Company», «Safa Al Noor Company» e «Safa Nicu Ltd Company».


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