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Document 32014R0218
Commission Regulation (EU) No 218/2014 of 7 March 2014 amending Annexes to Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 2074/2005 Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 , che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 69 del 8.3.2014, p. 95–98
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 69/95 |
REGOLAMENTO (UE) N. 218/2014 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2014
che modifica gli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 18, punti 3 e 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. In conformità dell’allegato II di tale regolamento, gli operatori del settore alimentare che gestiscono i macelli devono richiedere, ricevere, controllare le informazioni sulla catena alimentare nonché intervenire per tutti gli animali diversi dalla selvaggina selvatica, avviati o destinati ad essere avviati al macello. Tali informazioni comprendono lo status sanitario dell’azienda di provenienza. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (3), concede delle deroghe alle disposizioni in materia di controlli alle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata. Tali informazioni devono quindi essere incluse tra le informazioni sulla catena alimentare da fornire al macello al fine di consentire agli Stati membri di applicare l’opportuno regime di test per accertare la presenza di Trichine. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 fissa le condizioni alle quali le carni ottenute da animali sottoposti a macellazione d’urgenza fuori dal macello sono considerate idonee al consumo umano. Poiché le carni di animali sottoposti a macellazione d’urgenza che abbiano superato l’ispezione non costituiscono un rischio per la salute pubblica l’obbligo di uno speciale marchio sanitario e la restrizione al mercato nazionale relativa alle carni di animali macellati d’urgenza devono essere soppressi da tale regolamento. Il requisito dello speciale bollo sanitario per le carni di animali sottoposti a macellazione d’urgenza deve essere altresì eliminato dal regolamento (CE) n. 854/2004. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. In particolare l’allegato I di tale regolamento fissa le norme per l’ispezione ante mortem e post mortem, compresa l’ispezione visiva, e per rischi specifici nelle carni fresche. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 prevede che gli assistenti specializzati ufficiali possono assistere, con determinate limitazioni, il veterinario ufficiale nell’ambito dei controlli ufficiali. In relazione all’ispezione ante mortem e ai controlli relativi al benessere degli animali, gli assistenti specializzati ufficiali devono essere autorizzati ad assistere il veterinario ufficiale nell’ambito della preselezione di animali che presentano anomalie. |
(6) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato il 3 ottobre 2011 un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica cui far fronte tramite l’ispezione delle carni (suine) (4) in cui si conclude che il requisito vigente relativo alla palpazione ed all’incisione durante l’ispezione post mortem comporta un rischio di contaminazione crociata. Al fine di evitare contaminazioni crociate le tecniche di palpazione ed incisione non sono più richieste per gli animali in condizioni normali ma solo per quelli che presentino anomalie. In tale parere l’EFSA stabilisce che gli agenti patogeni all’origine dell’endocardite nei suini non hanno alcun impatto sulla salute pubblica. Poiché l’incisione sistematica del cuore non è necessaria ai fini della sicurezza, questa non deve essere più richiesta. |
(7) |
Nello stesso parere l’EFSA conclude che la salmonellosi presenta un elevato rischio per la salute pubblica connesso al consumo di carni suine e raccomanda di evitare la contaminazione da Salmonella delle carcasse di suino. |
(8) |
L’allegato I, sezione IV, capo IX del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce disposizioni relative ai compiti del veterinario ufficiale connessi a rischi specifici. La Salmonella deve costituire anch’essa oggetto di compiti specifici del veterinario ufficiale, in particolare in caso di non conformità a specifiche normative dell’Unione. In particolare è opportuno integrare nell’ispezione delle carni suine il controllo del vigente criterio di igiene del processo per la Salmonella sulle carcasse di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (5), e l’adozione di provvedimenti da parte dell’operatore del settore alimentare in caso di non conformità con la specifica normativa dell’Unione. Tale controllo contempla inoltre uno strumento efficiente in termini di costi per fornire informazioni circa il controllo obbligatorio della Salmonella nella catena di produzione delle carni suine conformemente alla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (6). |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (7) stabilisce prescrizioni specifiche per il controllo visivo post mortem facoltativo sui suini. Le modifiche proposte nel presente regolamento alle normali prescrizioni relative all’ispezione post mortem di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 rendono irrilevanti per i suini le prescrizioni relative al controllo visivo facoltativo dei suini di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005. Queste devono essere di conseguenza modificate. |
(10) |
Le prescrizioni di cui al regolamento comportano un adeguamento delle pratiche correnti sia per gli operatori del settore alimentare che per le autorità competenti. È pertanto opportuno consentire un’applicazione differita del presente regolamento. |
(11) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 2074/2005. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 853/2004
Il regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:
1) |
all’allegato II, sezione III, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
all’allegato III, sezione I, capitolo VI, il punto 9 è soppresso. |
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 854/2004
L’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato come segue:
1) |
alla sezione I, capo III, il punto 7 è soppresso; |
2) |
alla sezione III, capo I, il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
3) |
alla sezione IV, capo IV, parte B, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
|
4) |
alla sezione IV, capo IX, è aggiunta la seguente parte G: «G. Salmonella
|
Articolo 3
Modifiche del regolamento (CE) n. 2074/2005
All’allegato VI ter, punto 3, del regolamento (CE) n. 2074/2005 la lettera a) è soppressa.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2014.
Tuttavia l’allegato I, sezione IV, capo IX, parte G, punto 3 del regolamento (CE) n. 854/2004 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(3) Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) The EFSA Journal 2011; 9(10):2351.
(5) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
(6) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.
(7) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.
(8) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.»;
(9) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
(10) Se tutti negativi la certezza statistica è pari al 95 % a condizione che la prevalenza sia inferiore al 6 %.
(11) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.»