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Document 32014R0185
Commission Regulation (EU) No 185/2014 of 26 February 2014 correcting Bulgarian language version of Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 185/2014 della Commissione, del 26 febbraio 2014 , che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 185/2014 della Commissione, del 26 febbraio 2014 , che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 57 del 27.2.2014, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
27.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/21 |
REGOLAMENTO (UE) N. 185/2014 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2014
che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 11, paragrafo 2, lettere b) e c), l’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 15, paragrafo 1, lettere b), d) e), h) e i), l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 2, l’articolo 18, paragrafo 3, l’articolo 19, paragrafo 4, lettere a), b) e c), l’articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, l’articolo 20, paragrafi 10 e 11, l’articolo 21, paragrafi 5 e 6, l’articolo 22, paragrafo 3, l’articolo 23, paragrafo 3, l’articolo 27, lettere a), b), c), e), f), g) e h), l’articolo 27, secondo comma, l’articolo 31, paragrafo 2, l’articolo 32, paragrafo 3, l’articolo 40, l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, l’articolo 42, l’articolo 43, paragrafo 3, l’articolo 45, paragrafo 4, l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 48, paragrafo 2, l’articolo 48, paragrafo 7, lettera a), l’articolo 48, paragrafo 8, lettera a) e l’articolo 48, paragrafo 8, secondo comma,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La versione in lingua bulgara del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (3) contiene un errore che va corretto. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
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(2) |
Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 142/2011. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Riguarda solo la versione in lingua bulgara.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.