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Document 32014R0182
Commission Delegated Regulation (EU) No 182/2014 of 17 December 2013 amending Annex III to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council applying a scheme of generalised tariff preferences
Regolamento delegato (UE) n. 182/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013 , che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
Regolamento delegato (UE) n. 182/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013 , che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
GU L 57 del 27.2.2014, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 182/2014 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2013
che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione, al paese richiedente, delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+). A tale scopo il paese in questione deve essere considerato vulnerabile. Esso deve aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII del suddetto regolamento e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non devono aver rilevato gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni. Riguardo alle convenzioni pertinenti, non deve aver formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini esclusivi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 978/2012, sia ritenuta incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione. Deve inoltre accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 978/2012. |
(2) |
Ogni paese beneficiario dell’SPG che intende beneficiare dell’SPG+ deve presentare una domanda corredata da informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti, le proprie riserve e le obiezioni in merito a tali riserve espresse dalle altre parti della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti. |
(3) |
Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell’articolo 290 del TFUE per definire e modificare l’allegato III, al fine di concedere l’SPG+ inserendo il paese richiedente nell’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG+. |
(4) |
La Commissione ha ricevuto una domanda dalla Repubblica di El Salvador, dalla Repubblica del Guatemala e dalla Repubblica di Panama. |
(5) |
La Commissione ha esaminato le domande presentate conformemente al disposto dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e ha stabilito che i suddetti paesi soddisfano i criteri di ammissibilità. Occorre quindi concedere a tali paesi l’SPG+ a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012. |
(6) |
La Commissione seguirà lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e ne controllerà l’attuazione effettiva da parte dei paesi beneficiari, nonché la cooperazione con gli organi di controllo competenti, in conformità dell’articolo 13, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I seguenti paesi e i corrispondenti codici alfabetici sono inseriti nelle colonne B e A, rispettivamente, dell’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012
«El Salvador |
SV |
Guatemala |
GT |
Panama |
PA» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.