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Document 32014R0016

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 16/2014 della Commissione, del 9 gennaio 2014 , recante duecentonovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    GU L 8 del 11.1.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/16/oj

    11.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 8/11


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 16/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 9 gennaio 2014

    recante duecentonovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 19 dicembre 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

    (3)

    Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2014

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Il Capo del servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

    la voce seguente è depennata dall’elenco “Persone fisiche”:

    “Abdelhadi Ben Debka (alias (a) L’Hadi Bendebka, (b) El Hadj ben Debka, (c) Abd Al Hadi, (d) Hadi). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 17.11.1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: estradato dall’Italia in Algeria il 13.9.2008. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.”


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