This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R0001
Commission Delegated Regulation (EU) No 1/2014 of 28 August 2013 establishing Annex III to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council applying a scheme of generalised tariff preferences
Regolamento delegato (UE) n. 1/2014 della Commissione, del 28 agosto 2013 , che definisce l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
Regolamento delegato (UE) n. 1/2014 della Commissione, del 28 agosto 2013 , che definisce l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
GU L 1 del 4.1.2014, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 1/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1/2014 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2013
che definisce l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,
visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 (regolamento SPG) stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione, al paese richiedente, delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+). A tale scopo il paese in questione deve essere considerato vulnerabile. Esso deve aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII del regolamento SPG e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non devono aver rilevato gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni. Riguardo alle convenzioni pertinenti, non deve aver formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini esclusivi dell’articolo 9 del regolamento SPG, sia ritenuta incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione. Deve inoltre accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento SPG. |
(2) |
Ogni paese richiedente che intende beneficiare dell’SPG + ha dovuto presentare una domanda corredata da informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti, le proprie riserve e le obiezioni su tali riserve espresse dalle altre parti della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti. |
(3) |
La Commissione ha ricevuto domande da: Armenia, Bolivia, Capo Verde, Costa Rica, Ecuador, Georgia, Mongolia, Pakistan, Paraguay e Perù. |
(4) |
Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell’articolo 290 del TFUE per definire l’allegato III, al fine di concedere l’SPG + inserendo il paese richiedente nell’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG+. |
(5) |
La Commissione ha esaminato le domande presentate conformemente a quanto disposto dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento SPG ed ha stabilito l’elenco dei paesi beneficiari che soddisfano i criteri di ammissibilità. Occorre quindi accordare l’SPG + a tali paesi a partire dal 1o gennaio 2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 è definito secondo quanto disposto nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO III
Paesi beneficiari (1) del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Colonna A |
: |
codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione |
Colonna B |
: |
nome |
A |
B |
AM |
Armenia |
BO |
Bolivia |
CR |
Costa Rica |
CV |
Capo Verde |
EC |
Ecuador |
GE |
Georgia |
MN |
Mongolia |
PE |
Perù |
PK |
Pakistan |
PY |
Paraguay |
Paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per i quali tale regime è stato temporaneamente revocato per tutti o per alcuni prodotti originari di tali paesi
Colonna A |
: |
codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell’Unione |
Colonna B |
: |
nome |
A |
B |
|
|
(1) Nell’elenco figurano i paesi per i quali le preferenze tariffarie possono essere state temporaneamente revocate o sospese. La Commissione o le autorità competenti del paese interessato potranno fornire un elenco aggiornato.»