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Document 32014D0872
Council Decision 2014/872/CFSP of 4 December 2014 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine, and Decision 2014/659/CFSP amending Decision 2014/512/CFSP
Decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014 , che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e la decisione 2014/659/PESC, che modifica la decisione 2014/512/PESC
Decisione 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014 , che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e la decisione 2014/659/PESC, che modifica la decisione 2014/512/PESC
GU L 349 del 5.12.2014, p. 58–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 349/58 |
DECISIONE 2014/872/PESC DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2014
che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e la decisione 2014/659/PESC, che modifica la decisione 2014/512/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014, il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1). |
(2) |
L'8 settembre 2014, il Consiglio ha adottato la decisione 2014/659/PESC (2) al fine di imporre ulteriori misure restrittive. |
(3) |
Il Consiglio ritiene necessario chiarire talune disposizioni. |
(4) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 1 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti né la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.» ; |
3) |
all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ; |
4) |
all'articolo 3 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 12 settembre 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti né la fornitura dell'assistenza necessaria per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.» ; |
5) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di determinate attrezzature adatte alle seguenti categorie di progetti di prospezione e produzione in Russia, incluse la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, sono soggetti all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro esportatore:
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo. 2. La fornitura di:
è anch'essa soggetta all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro esportatore. 3. Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle attrezzature o per la prestazione dei servizi, di cui ai paragrafi 1 e 2, se risulta loro che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione ovvero la prestazione del servizio in questione sono destinati a una delle categorie di prospezione e produzione di cui al paragrafo 1. 4. Il paragrafo 3 non pregiudica l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 5. Un'autorizzazione può essere concessa qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, di cui ai paragrafi 1 e 2, siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione o alla prestazione dei servizi, di cui ai paragrafi 1 e 2, senza autorizzazione preventiva, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione o della prestazione dei servizi, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione o la prestazione dei servizi sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.» ; |
6) |
all'articolo 4 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietata la fornitura diretta o indiretta, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di servizi associati necessari alle seguenti categorie di progetti di prospezione e produzione in Russia, incluse la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale:
|
Articolo 2
Alla decisione 2014/659/PESC, il considerando 5 è sostituito dal seguente:
«(5) |
In tale contesto, è appropriato estendere il divieto in relazione a determinati strumenti finanziari. Dovrebbero essere imposte restrizioni aggiuntive per quanto riguarda l'accesso al mercato dei capitali in relazione a enti finanziari russi di proprietà dello Stato, ad alcune entità russe nel settore della difesa ed ad alcune entità russe la cui attività principale consiste nella vendita o nel trasporto di petrolio. Tali divieti non riguardano i servizi finanziari non menzionati all'articolo 1.» |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(2) Decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271 del 12.9.2014, pag. 54).