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Document 32014D0020

    2014/20/UE: Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013 , relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare

    GU L 15 del 20.1.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/20(1)/oj

    Related international agreement

    20.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 15/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 23 settembre 2013

    relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare

    (2014/20/UE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione del 29 giugno 2010, il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Svizzera per l'istituzione di un accordo di cooperazione sui programmi europei di navigazione satellitare ("accordo").

    (2)

    L'accordo è stato negoziato dalla Commissione a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

    (3)

    L'accordo consente la partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare. Come contropartita, la Svizzera deve contribuire al finanziamento di tali programmi.

    (4)

    I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 6 marzo 2013 dalla Commissione e il 12 marzo 2013 dalla Confederazione svizzera.

    (5)

    È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.

    (6)

    Al fine di garantire l'attuazione immediata e l'adeguata partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare, è opportuno applicare a titolo provvisorio gli aspetti che rientrano nelle competenze dell'Unione, conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo.

    (7)

    A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'accordo, è opportuno che l'Unione e gli Stati membri approvino l'accordo conformemente alle loro procedure interne.

    (8)

    La posizione dell'Unione in sede di comitato misto deve essere adottata dal Consiglio, su proposta della Commissione, in quanto il comitato deve adottare atti che hanno effetti giuridici o decisioni che sospendono l'applicazione dell'accordo.

    (9)

    In aggiunta, per le questioni trattate dal comitato misto che non hanno effetti giuridici, la Commissione dovrebbe coordinare la posizione dell'Unione con gli Stati membri,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma a nome dell'Unione dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

    Articolo 3

    L'accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione (1).

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    V. JUKNA


    (1)  La data a partire dalla quale l’accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.


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