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Document 32013R1235
Commission Implementing Regulation (EU) No 1235/2013 of 2 December 2013 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance diclazuril Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1235/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013 , che modifica, in relazione alla sostanza diclazuril, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1235/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013 , che modifica, in relazione alla sostanza diclazuril, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 322 del 3.12.2013, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1235/2013 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2013
che modifica, in relazione alla sostanza diclazuril, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali, formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
I limiti massimi di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive destinate ad essere utilizzate nell’Unione europea in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico sono stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 470/2009. |
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2). |
(3) |
La sostanza diclazuril figura nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per tutte le specie di ruminanti e suini, esclusivamente per uso orale, e per il pollame, in rapporto a muscolo, pelle e grasso, fegato e rene, esclusi gli animali che producono uova destinate al consumo umano. |
(4) |
L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una richiesta di estensione della voce esistente per il diclazuril ai conigli. |
(5) |
Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di fissare un LMR per la sostanza diclazuril per i conigli, applicabile a muscolo, grasso, fegato e rene. |
(6) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 37/2010 per includere il LMR relativo al diclazuril per i conigli. |
(7) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi ai nuovi LMR. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come specificato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 febbraio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce relativa al diclazuril è sostituita dalla seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Diclazuril |
NON PERTINENTE |
Tutti i ruminanti e i suini |
LMR non richiesto |
NON PERTINENTE |
Esclusivamente ad uso orale |
NESSUNA |
Diclazuril |
Pollame |
500 μg/kg |
Muscolo |
Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano |
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro i protozoi» |
|
500 μg/kg |
Pelle e grasso in proporzioni naturali |
|||||
1 500 μg/kg |
Fegato |
|||||
1 000 μg/kg |
Rene |
|||||
Conigli |
150 μg/kg |
Muscolo |
|
|||
300 μg/kg |
Grasso |
|||||
2 500 μg/kg |
Fegato |
|||||
1 000 μg/kg |
Rene |