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Document 32013R1057

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1057/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013 , che modifica, per quanto riguarda la sostanza carbonato di manganese, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 288 del 30.10.2013, p. 63–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1057/oj

30.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/63


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1057/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2013

che modifica, per quanto riguarda la sostanza carbonato di manganese, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 17,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

I limiti massimi di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico sono stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.

(2)

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2).

(3)

Il carbonato di manganese è attualmente elencato nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita, per tutte le specie da produzione alimentare, esclusivamente a uso orale.

(4)

L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere l’uso parenterale nei bovini nella voce esistente per la sostanza carbonato di manganese.

(5)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare i LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o i LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(6)

Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato di estendere i LMR per il carbonato di manganese nei bovini in modo da includere l’uso parenterale e di estrapolare i LMR per il carbonato di manganese nei bovini a tutte le specie da produzione alimentare.

(7)

Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 37/2010 per includere la sostanza carbonato di manganese per uso parenterale in tutte le specie da produzione alimentare.

(8)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce riguardante la sostanza carbonato di manganese è sostituita dalla seguente:

Sostanza farmacologicamente attiva

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Carbonato di manganese

NON PERTINENTE

Tutte le specie da produzione alimentare

LMR NON RICHIESTO

NON PERTINENTE

NESSUNA

Tubo digestivo e metabolismo/integratori minerali»


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