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Dokuments 32013R0865

Regolamento di esecuzione (UE) n. 865/2013 della Commissione, del 9 settembre 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima

GU L 241 del 10.9.2013., 1.–3. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/865/oj

10.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 865/2013 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1), del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in particolare l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, e l’articolo 52,

considerando quanto segue:

(1)

Le procedure amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca sono elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 (2). Tali procedure comprendono i modelli dei certificati di cattura convalidati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati.

(2)

Le autorità neozelandesi hanno modificato il formato del modello del certificato di cattura neozelandese.

(3)

Occorre modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)   GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.


ALLEGATO

Nella sezione 3 (Nuova Zelanda) dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009, l’appendice 1 è sostituita dal testo seguente:

Image 1

Testo di immagine

Image 2

Testo di immagine

Augša