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Document 32013R0717

Regolamento (UE) n. 717/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 201 del 26.7.2013, p. 31–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/717/oj

26.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/31


REGOLAMENTO (UE) N. 717/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (2) a norma di tale direttiva, dispone che le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinate all'importazione o al transito nell'Unione europea devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi ai modelli di cui all'allegato XV del regolamento stesso.

(2)

In taluni modelli di certificati di cui all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 il veterinario ufficiale è tenuto a certificare il rispetto delle norme sul benessere degli animali di cui alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (3).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (4) ha abrogato e sostituito la direttiva 93/119/CE. Il regolamento (CE) n. 1099/2009 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

(4)

Per motivi di chiarezza è opportuno aggiornare le dichiarazioni in materia di benessere degli animali nei modelli di certificati sanitari di cui all'allegato XV, capo 3(D), capo 3(F), punto II.1.3, lettera b) iv) e capo 8, punto II.2.2, lettera b) iv), del regolamento (UE) n. 142/2011.

(5)

Per evitare perturbazioni negli scambi occorre autorizzare per un periodo transitorio l'uso dei certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) n. 142/2011 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 31 gennaio 2014, le partite di prodotti di origine animale accompagnate da certificati rilasciati anteriormente al 1o dicembre 2013 conformemente ai modelli di cui all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento possono continuare a essere introdotte nell'Unione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

(3)  GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

(4)  GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1)

Il capo 3(D) è sostituito dal seguente:

“CAPO 3(D)

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia

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2)

Il capo 3(F) è sostituito dal seguente:

“CAPO 3(F)

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito (2) nell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale (3) destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

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3)

Il capo 8 è sostituito dal seguente:

“CAPO 8

Certificato sanitario

per la spedizione/il transito nell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali (2)

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