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Document 32013R0125

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 43 del 14.2.2013, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/125/oj

    14.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 43/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 125/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 13 febbraio 2013

    che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 38, lettere c) e d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di migliorare la vigilanza dei paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle autorità e organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è opportuno accrescere la cooperazione con i paesi terzi riconosciuti. Deve essere perciò possibile lo scambio di esperienze attraverso la partecipazione di osservatori a verifiche in loco.

    (2)

    Alla luce dell’esperienza maturata con l’attuazione del sistema di equivalenza, è necessario chiarire che i prodotti agricoli trasformati e tutti gli ingredienti di tali prodotti, importati da paesi terzi in cui vi sono autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono stati sottoposti a un sistema di controllo riconosciuto ai fini dell’equivalenza in conformità alla legislazione unionale.

    (3)

    L’esperienza ha dimostrato che possono sorgere difficoltà nell’interpretare le conseguenze delle irregolarità o delle infrazioni concernenti la qualifica di «biologico» di un prodotto. Per evitare ulteriori difficoltà e per chiarire il legame esistente tra il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (2) e il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (3), è necessario richiamare i doveri delle autorità od organismi di controllo degli Stati membri con riguardo ai prodotti non conformi importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 o da paesi terzi in cui vi sono autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del medesimo regolamento. È inoltre opportuno chiarire lo scambio di informazioni sulle irregolarità tra la Commissione, gli Stati membri e l’autorità competente di un paese terzo riconosciuto o un’autorità od organismo di controllo riconosciuto.

    (4)

    Al fine di migliorare il controllo dei prodotti biologici importati, gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione in merito a ciascuna autorizzazione di importazione concessa a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 entro 15 giorni dalla data di rilascio di tale autorizzazione.

    (5)

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 contiene l’elenco dei paesi terzi il cui sistema di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. Alla luce di nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto da paesi terzi successivamente all’ultima modifica di tale allegato, occorre apportare alcune modifiche all’elenco.

    (6)

    Il riconoscimento dell’equivalenza per l’India si applica ai prodotti vegetali non trasformati e ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, coltivati in India. Tuttavia, l’autorità competente indiana ha comunicato alla Commissione l’esistenza di nuovi orientamenti, riguardanti i prodotti trasformati, che sono in contrasto con le condizioni alle quali è stata riconosciuta l’equivalenza delle norme per paese. Alla luce di tali informazioni occorre modificare le specifiche riguardanti l’India, al fine di eliminare il riferimento ai prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti.

    (7)

    Il riconoscimento dell’equivalenza per il Giappone si applica ai prodotti vegetali non trasformati e agli ingredienti di prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, coltivati in Giappone. Il Giappone ha presentato alla Commissione una richiesta affinché sia riconosciuta l’equivalenza anche per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, preparati con ingredienti importati da paesi riconosciuti equivalenti dal Giappone. L’esame di tali informazioni e i contatti avuti con le autorità giapponesi hanno portato a concludere che le norme giapponesi che disciplinano la produzione e i controlli dei prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, preparati con detti ingredienti importati, sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. Di conseguenza, il riconoscimento dell’equivalenza per il Giappone deve applicarsi anche ai prodotti trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, preparati con ingredienti importati da paesi la cui equivalenza è stata riconosciuta dal Giappone.

    (8)

    L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l’elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza. Alla luce di nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli organismi e dalle autorità di controllo elencati in tale allegato, occorre apportare alcune modifiche all’elenco.

    (9)

    La Commissione ha esaminato le richieste di inclusione nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ricevute entro il 31 ottobre 2012. Occorre inserire in tale elenco gli organismi e le autorità di controllo per i quali il successivo esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di accertare il rispetto dei requisiti richiesti.

    (10)

    Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (11)

    Per garantire una transizione agevole in relazione agli elenchi dei paesi terzi, degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti, occorre stabilire una data di applicazione posteriore per le modifiche degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

    (1)

    all’articolo 8, paragrafo 3, è aggiunto il seguente secondo comma:

    «La Commissione può invitare esperti di altri paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 ad assistere alla verifica in loco in qualità di osservatori.»;

    (2)

    all’articolo 13, paragrafo 4, primo comma, è aggiunta la seguente lettera c):

    «c)

    avere verificato, per gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, che i prodotti scortati dal certificato e, nel caso dei prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e mangimi, che tutti gli ingredienti biologici di tali prodotti sono stati certificati da un’autorità od organismo di controllo di un paese terzo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o da un’autorità od organismo di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di tale regolamento oppure sono stati prodotti e certificati nell’Unione in conformità al regolamento suddetto. Su richiesta della Commissione o dell’autorità competente di uno Stato membro, detta autorità o detto organismo mette a disposizione quanto prima l’elenco di tutti gli operatori della catena di produzione del biologico nonché l’elenco delle autorità od organismi di controllo competenti sotto il cui controllo tali operatori hanno posto la loro attività.»;

    (3)

    l’articolo 15 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso di sospette infrazioni e irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, o dei prodotti biologici importati controllati da autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, l’importatore adotta tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.»;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, se un organismo o un’autorità di controllo di uno Stato membro o di un paese terzo nutre sospetti fondati su un’infrazione o irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti biologici importati da paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, o dei prodotti biologici importati controllati da autorità od organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, adotta tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 e ne informa immediatamente gli organismi di controllo, le autorità di controllo e le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione, nonché la Commissione.»;

    c)

    è aggiunto il seguente paragrafo 4:

    «4.   Se la Commissione, dopo aver ricevuto una comunicazione da parte di uno Stato membro che la informa di sospetti fondati su un’infrazione o irregolarità per quanto riguarda la conformità di prodotti biologici importati alle disposizioni di detto regolamento o del presente regolamento, notifica la comunicazione a un’autorità competente di un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 o a un’autorità od organismo di controllo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, di detto regolamento, tale autorità o organismo esamina l’origine della presunta irregolarità o infrazione ed informa dell’esito dell’indagine e delle misure adottate la Commissione e lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale. Tali informazioni sono trasmesse entro 30 giorni di calendario dalla data d’invio della notifica originaria da parte della Commissione.

    Lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale può chiedere alla Commissione di richiedere, se necessario, informazioni supplementari da trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato. In ogni caso, dopo aver ricevuto una risposta o informazioni supplementari, lo Stato membro che ha trasmesso la comunicazione iniziale inserisce le annotazioni e gli aggiornamenti necessari nel sistema informatico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.»;

    (4)

    all’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente articolo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi, entro 15 giorni di calendario dalla data del rilascio.»;

    (5)

    l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

    (6)

    l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Tuttavia, l’articolo 1, punti 5 e 6, si applicano a decorrere dal 1o aprile 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

    (3)  GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.


    ALLEGATO I

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

    1)

    i punti 1 e 2 del testo relativo all’India sono sostituiti dai seguenti:

    «INDIA

    1.   Categorie di prodotti:

    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati (1)

    A

     

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    2.   Origine: prodotti delle categorie A e F, coltivati in India.»;

    2)

    il punto 2 del testo relativo al Giappone è sostituito dal seguente:

    «2.   Origine: prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Giappone o importati in Giappone in provenienza:

    dall’Unione,

    o da un paese terzo per il quale il Giappone ha riconosciuto che i prodotti sono stati ivi ottenuti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa giapponese.»


    (1)  Escluse le alghe marine.


    ALLEGATO II

    L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

    1)

    il testo relativo ad «Abcert AG» è sostituito dal seguente:

    «“Abcert AG

    1.

    Indirizzo: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Germania

    2.

    Sito Internet: http://www.abcert.de

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Azerbaigian

    AZ-BIO-137

    x

    x

    Bielorussia

    BY-BIO-137

    x

    x

    Iran

    IR-BIO-137

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-137

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-137

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    2)

    dopo il testo relativo ad «Abcert AG» è inserito il seguente testo:

    «“Afrisco Certified Organic, CC

    1.

    Indirizzo: P.O. Box 74192, Lynnwood Ridge, Pretoria 0040, Sud Africa

    2.

    Sito Internet: http://www.afrisco.net

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Sud Africa

    ZA-BIO-155

    x

    x

    Namibia

    NA-BIO-155

    x

    Mozambico

    MZ-BIO-155

    x

    x

    Zambia

    ZM-BIO-155

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2016»;

    3)

    dopo il testo relativo ad «Argencert SA» è inserito il seguente testo:

    «“AsureQuality Limited

    1.

    Indirizzo: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Nuova Zelanda

    2.

    Sito Internet: http://www.organiccertification.co.nz

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Nuova Zelanda

    NZ-BIO-156

    x

    Isole Cook

    CK-BIO-156

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2016»;

    4)

    il testo relativo ad «Australian Certified Organic» è sostituito dal seguente:

    «“Australian Certified Organic

    1.

    Indirizzo: PO Box 530 - 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Australia

    2.

    Sito Internet: http://www.australianorganic.com.au

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Australia

    AU-BIO-107

    x

    x

    x

    Cina

    CN-BIO-107

    x

    x

    Isole Cook

    CK-BIO-107

    x

    Figi

    FJ-BIO-107

    x

    x

    Isole Falkland

    FK-BIO-107

    x

    Hong Kong

    HK-BIO-107

    x

    x

    Indonesia

    ID-BIO-107

    x

    x

    Corea del Sud

    KR-BIO-107

    x

    Madagascar

    MG-BIO-107

    x

    x

    Malaysia

    MY-BIO-107

    x

    x

    Papua Nuova Guinea

    PG-BIO-107

    x

    x

    Singapore

    SG-BIO-107

    x

    x

    Taiwan

    TW-BIO-107

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-107

    x

    x

    Vanuatu

    VU-BIO-107

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all’allegato III

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    5)

    Il testo relativo ad «Austria Bio Garantie GmbH» è sostituito dal seguente:

    «“Austria Bio Garantie GmbH

    1.

    Indirizzo: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Austria

    2.

    Sito Internet: http://www.abg.at

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Albania

    AL-BIO-131

    x

    Armenia

    AM-BIO-131

    x

    Afghanistan

    AF-BIO-131

    x

    Azerbaigian

    AZ-BIO-131

    x

    Bielorussia

    BY-BIO-131

    x

    Bosnia-Erzegovina

    BA-BIO-131

    x

    Croazia

    HR-BIO-131

    x

    Cuba

    CU-BIO-131

    x

    Georgia

    GE-BIO-131

    x

    Iran

    IR-BIO-131

    x

    Iraq

    IQ-BIO-131

    x

    Giordania

    JO-BIO-131

    x

    Kazakhstan

    KZ-BIO-131

    x

    Kosovo (1)

    XK-BIO-131

    x

    Kirghizistan

    KG-BIO-131

    x

    Libano

    LB-BIO-131

    x

    ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    MK-BIO-131

    x

    Messico

    MX-BIO-131

    x

    Moldova

    MD-BIO-131

    x

    Montenegro

    ME-BIO-131

    x

    Russia

    RU-BIO-131

    x

    Serbia

    RS-BIO-131

    x

    Tagikistan

    TJ-BIO-131

    x

    Turchia

    TR-BIO-131

    x

    Turkmenistan

    TM-BIO-131

    x

    Ucraina

    UA-BIO-131

    x

    Uzbekistan

    UZ-BIO-131

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    6)

    dopo il testo relativo ad «Austria Bio Garantie GmbH» è inserito il seguente testo:

    «“Balkan Biocert Skopje

    1.

    Indirizzo: 5-8/9, Dame Gruev Str., 1000 Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    2.

    Sito Internet: http://www.balkanbiocert.mk

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    MK-BIO-157

    x

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2016»;

    7)

    Il testo relativo a «BCS Öko-Garantie GmbH» è sostituito dal seguente:

    «“BCS Öko-Garantie GmbH

    1.

    Indirizzo: Cimbernstraße 21, 90402 Nürnberg, Germania

    2.

    Sito Internet: http://www.bcs-oeko.com

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Albania

    AL-BIO-141

    x

    x

    Algeria

    DZ-BIO-141

    x

    x

    Angola

    AO-BIO-141

    x

    x

    Armenia

    AM-BIO-141

    x

    x

    Azerbaigian

    AZ-BIO-141

    x

    x

    Bielorussia

    BY-BIO-141

    x

    x

    x

    Bolivia

    BO-BIO-141

    x

    x

    Botswana

    BW-BIO-141

    x

    x

    Brasile

    BR-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    Birmania/Myanmar

    MM-BIO-141

    x

    x

    Cambogia

    KH-BIO-141

    x

    x

    Ciad

    TD-BIO-141

    x

    x

    Cile

    CL-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    x

    Cina

    CN-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    x

    Colombia

    CO-BIO-141

    x

    x

    x

    Costa Rica

    CR-BIO-141

    x

    Costa d’Avorio

    CI-BIO-141

    x

    x

    x

    Croazia

    HR-BIO-141

    x

    x

    Cuba

    CU-BIO-141

    x

    x

    x

    Repubblica dominicana

    DO-BIO-141

    x

    x

    Ecuador

    EC-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    x

    Egitto

    EG-BIO-141

    x

    x

    El Salvador

    SV-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    Etiopia

    ET-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    Georgia

    GE-BIO-141

    x

    x

    x

    Ghana

    GH-BIO-141

    x

    x

    Guatemala

    GT-BIO-141

    x

    x

    x

    Haiti

    HT-BIO-141

    x

    x

    Honduras

    HN-BIO-141

    x

    x

    x

    Hong Kong

    HK-BIO-141

    x

    Indonesia

    ID-BIO-141

    x

    x

    Iran

    IR-BIO-141

    x

    x

    x

    Giappone

    JP-BIO-141

    x

    x

    Kenya

    KE-BIO-141

    x

    Kosovo (2)

    XK-BIO-141

    x

    x

    x

    Kirghizistan

    KG-BIO-141

    x

    x

    x

    Laos

    LA-BIO-141

    x

    x

    Lesotho

    LS-BIO-141

    x

    x

    ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    MK-BIO-141

    x

    x

    Malawi

    MW-BIO-141

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-141

    x

    x

    x

    Moldova

    MD-BIO-141

    x

    x

    Montenegro

    ME-BIO-141

    x

    x

    Mozambico

    MZ-BIO-141

    x

    x

    Namibia

    NA-BIO-141

    x

    x

    Nicaragua

    NI-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    Oman

    OM-BIO-141

    x

    x

    x

    Panama

    PA-BIO-141

    x

    x

    Paraguay

    PY-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    Perù

    PE-BIO-141

    x

    x

    x

    Filippine

    PH-BIO-141

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-141

    x

    x

    x

    Arabia Saudita

    SA-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    Senegal

    SN-BIO-141

    x

    x

    Serbia

    RS-BIO-141

    x

    x

    Sud Africa

    ZA-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    Corea del Sud

    KR-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    Sri Lanka

    LK-BIO-141

    x

    x

    Sudan

    SD-BIO-141

    x

    x

    Swaziland

    SZ-BIO-141

    x

    x

    Polinesia francese

    PF-BIO-141

    x

    x

    Taiwan

    TW-BIO-141

    x

    x

    Tanzania

    TZ-BIO-141

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    Turchia

    TR-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    Uganda

    UG-BIO-141

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-141

    x

    x

    x

    Emirati arabi uniti

    AE-BIO-141

    x

    x

    Uruguay

    UY-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    Venezuela

    VE-BIO-141

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    8)

    il testo relativo a «Bioagricert S.r.l.» è sostituito dal seguente:

    «“Bioagricert S.r.l.

    1.

    Indirizzo: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italia

    2.

    Sito Internet: http://bioagricert.org

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Brasile

    BR-BIO-132

    x

    x

    Cambogia

    KH-BIO-132

    x

    Cina

    CN-BIO-132

    x

    x

    Ecuador

    EC-BIO-132

    x

    x

    Polinesia francese

    PF-BIO-132

    x

    x

    Laos

    LA-BIO-132

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-132

    x

    x

    x

    Marocco

    MA-BIO-132

    x

    x

    Serbia

    RS-BIO-132

    x

    x

    Corea del Sud

    KR-BIO-132

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-132

    x

    x

    x

    Turchia

    TR-BIO-132

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-132

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    9)

    il testo relativo a «BioGro New Zealand Limited» è sostituito dal seguente:

    «“BioGro New Zealand Limited

    1.

    Indirizzo: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nuova Zelanda

    2.

    Sito Internet: http://www.biogro.co.nz

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Malaysia

    MY-BIO-130

    x

    Niue

    NU-BIO-130

    x

    x

    Samoa

    WS-BIO-130

    x

    x

    Vanuatu

    VU-BIO-130

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    10)

    dopo il testo relativo a «BioGro New Zealand Limited» è inserito il seguente testo:

    «“Bio.inspecta AG

    1.

    Indirizzo: Ackerstrasse, 5070 Frick, Svizzera

    2.

    Sito Internet: http://www.bio-inspecta.ch

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Albania

    AL-BIO-161

    x

    x

    Azerbaigian

    AZ-BIO-161

    x

    x

    Cuba

    CU-BIO-161

    x

    x

    Indonesia

    ID-BIO-161

    x

    x

    Iran

    IR-BIO-161

    x

    x

    Kosovo (3)

    XK-BIO-161

    x

    x

    Libano

    LB-BIO-161

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-161

    x

    x

    Tanzania

    TZ-BIO-161

    x

    x

    Turchia

    TR-BIO-161

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2016»;

    11)

    il testo relativo a «Bio Latina Certificadora» è sostituito dal seguente:

    «“Bio Latina Certificadora

    1.

    Indirizzo: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Perù

    2.

    Sito Internet: http://www.biolatina.com

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Perù

    PE-BIO-118

    x

    x

    x

    x

    Bolivia

    BO-BIO-118

    x

    x

    x

    Nicaragua

    NI-BIO-118

    x

    x

    x

    Honduras

    HN-BIO-118

    x

    x

    Colombia

    CO-BIO-118

    x

    x

    Guatemala

    GT-BIO-118

    x

    x

    Panama

    PA-BIO-118

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-118

    x

    x

    Venezuela

    VE-BIO-118

    x

    x

    El Salvador

    SV-BIO-118

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    12)

    Il testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» è sostituito dal seguente:

    «“CERES Certification of Environmental Standards GmbH

    1.

    Indirizzo: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germania

    2.

    Sito Internet: http://www.ceres-cert.com

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Albania

    AL-BIO-140

    x

    x

    x

    Azerbaigian

    AZ-BIO-140

    x

    x

    Bolivia

    BO-BIO-140

    x

    x

    x

    Bhutan

    BT-BIO-140

    x

    x

    Cile

    CL-BIO-140

    x

    x

    x

    Cina

    CN-BIO-140

    x

    x

    x

    Colombia

    CO-BIO-140

    x

    x

    x

    Repubblica dominicana

    DO-BIO-140

    x

    x

    x

    Ecuador

    EC-BIO-140

    x

    x

    x

    Egitto

    EG-BIO-140

    x

    x

    x

    Etiopia

    ET-BIO-140

    x

    x

    x

    Grenada

    GD-BIO-140

    x

    x

    x

    Indonesia

    ID-BIO-140

    x

    x

    x

    Giamaica

    JM-BIO-140

    x

    x

    x

    Kazakhstan

    KZ-BIO-140

    x

    x

    Kenya

    KE-BIO-140

    x

    x

    x

    Kirghizistan

    KG-BIO-140

    x

    x

    ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    MK-BIO-140

    x

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-140

    x

    x

    x

    Moldova

    MD-BIO-140

    x

    x

    x

    Marocco

    MA-BIO-140

    x

    x

    x

    Papua Nuova Guinea

    PG-BIO-140

    x

    x

    x

    Paraguay

    PY-BIO-140

    x

    x

    x

    Perù

    PE-BIO-140

    x

    x

    x

    Filippine

    PH-BIO-140

    x

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-140

    x

    x

    x

    Ruanda

    RW-BIO-140

    x

    x

    x

    Arabia Saudita

    SA-BIO-140

    x

    x

    x

    Serbia

    RS-BIO-140

    x

    x

    x

    Singapore

    SG-BIO-140

    x

    x

    x

    Sud Africa

    ZA-BIO-140

    x

    x

    x

    Santa Lucia

    LC-BIO-140

    x

    x

    x

    Taiwan

    TW-BIO-140

    x

    x

    x

    Tanzania

    TZ-BIO-140

    x

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-140

    x

    x

    x

    Turchia

    TR-BIO-140

    x

    x

    x

    Uganda

    UG-BIO-140

    x

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-140

    x

    x

    x

    Uzbekistan

    UZ-BIO-140

    x

    x

    x

    Vietnam

    VN-BIO-140

    x

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    13)

    il testo relativo a «Ecocert SA» è sostituito dal seguente:

    «“Ecocert SA

    1.

    Indirizzo: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, Francia

    2.

    Sito Internet: http://www.ecocert.com

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Algeria

    DZ-BIO-154

    x

    x

    Andorra

    AD-BIO-154

    x

    Azerbaigian

    AZ-BIO-154

    x

    x

    Benin

    BJ-BIO-154

    x

    x

    Bosnia-Erzegovina

    BA-BIO-154

    x

    x

    Brasile

    BR-BIO-154

    x

    x

    x

    x

    Burkina Faso

    BF-BIO-154

    x

    x

    Burundi

    BI-BIO-154

    x

    x

    Cambogia

    KH-BIO-154

    x

    x

    Camerun

    CM-BIO-154

    x

    x

    Canada

    CA-BIO-154

    x

    Ciad

    TD-BIO-154

    x

    Cina

    CN-BO-154

    x

    x

    x

    x

    x

    Colombia

    CO-BIO-154

    x

    x

    x

    Comore

    KM-BIO-154

    x

    x

    Costa d’Avorio

    CI-BIO-154

    x

    x

    Croazia

    HR-BIO-154

    x

    x

    Cuba

    CU-BIO-154

    x

    x

    Repubblica dominicana

    DO-BIO-154

    x

    x

    Ecuador

    EC-BIO-154

    x

    x

    x

    x

    Figi

    FJ-BIO-154

    x

    x

    Ghana

    GH-BIO-154

    x

    x

    Guatemala

    GT-BIO-154

    x

    x

    Guinea

    GN-BIO-154

    x

    x

    Guyana

    GY-BIO-154

    x

    x

    Haiti

    HT-BIO-154

    x

    x

    India

    IN-BIO-154

    x

    x

    Indonesia

    ID-BIO-154

    x

    x

    Iran

    IR-BIO-154

    x

    x

    Giappone

    JP-BIO-154

    x

    Kazakhstan

    KZ-BIO-154

    x

    Kenya

    KE-BIO-154

    x

    x

    Kuwait

    KW-BIO-154

    x

    x

    Kirghizistan

    KG-BIO-154

    x

    x

    Laos

    LA-BIO-154

    x

    x

    ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    MK-BIO-154

    x

    x

    x

    Madagascar

    MG-BIO-154

    x

    x

    x

    Malawi

    MW-BIO-154

    x

    x

    Malaysia

    MY-BIO-154

    x

    x

    Mali

    ML-BIO-154

    x

    x

    Maurizio

    MU-BIO-154

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-154

    x

    x

    Moldova

    MD-BIO-154

    x

    x

    Monaco

    MC-BIO-154

    x

    Marocco

    MA-BIO-154

    x

    x

    x

    x

    Mozambico

    MZ-BO-154

    x

    x

    x

    Namibia

    NA-BIO-154

    x

    Nepal

    NP-BIO-154

    x

    x

    Pakistan

    PK-BIO-154

    x

    x

    Paraguay

    PY-BIO-154

    x

    x

    Perù

    PE-BIO-154

    x

    x

    Filippine

    PH-BIO-154

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-154

    x

    Ruanda

    RW-BIO-154

    x

    x

    Sao Tomé e Principe

    ST-BIO-154

    x

    x

    Arabia Saudita

    SA-BIO-154

    x

    x

    x

    x

    Senegal

    SN-BIO-154

    x

    x

    Serbia

    RS-BIO-154

    x

    x

    x

    Somalia

    SO-Bio-154

    x

    x

    Sud Africa

    ZA-BIO-154

    x

    x

    x

    x

    Sudan

    SD-BIO-154

    x

    x

    Swaziland

    SZ-BIO-154

    x

    x

    Siria

    SY-BIO-154

    x

    x

    Tanzania

    TZ-BIO-154

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-154

    x

    x

    x

    Togo

    TG-BIO-154

    x

    x

    Tunisia

    TN-BIO-154

    x

    x

    Turchia

    TR-BIO-154

    x

    x

    x

    x

    x

    Uganda

    UG-BIO-154

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-154

    x

    Emirati arabi uniti

    AE-BIO-154

    x

    x

    Uzbekistan

    UZ-BIO-154

    x

    Vanuatu

    VU-BIO-154

    x

    x

    Vietnam

    VN-BIO-154

    x

    x

    Zambia

    ZM-BIO-154

    x

    x

    Zimbabwe

    ZW-BIO-154

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    14)

    il testo relativo a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» è sostituito dal seguente:

    «“Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)

    1.

    Indirizzo: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604, Stati Uniti d’America

    2.

    Sito Internet: http://www.qcsinfo.org

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Repubblica dominicana

    DO-BIO-144

    x

    Ecuador

    EC-BIO-144

    x

    x

    Guatemala

    GT-BIO-144

    x

    x

    Honduras

    HN-BIO-144

    x

    Messico

    MX-BIO-144

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    15)

    il testo relativo a «IBD Certifications Ltd» è sostituito dal seguente:

    «“IBD Certifications Ltd

    1.

    Indirizzo: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18602-110, Botucatu SP, Brasile

    2.

    Sito Internet: http://www.ibd.com.br

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Brasile

    BR-BIO-122

    x

    x

    x

    x

    Cina

    CN-BIO-122

    x

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-122

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    16)

    il testo relativo a «IMO Control Latinoamérica Ltda.» è sostituito dal seguente:

    «“IMO Control Latinoamérica Ltda.

    1.

    Indirizzo: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

    2.

    Sito Internet: http://www.imo.ch

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Bolivia

    BO-BIO-123

    x

    x

    Colombia

    CO-BIO-123

    x

    x

    Repubblica dominicana

    DO-BIO-123

    x

    x

    Guatemala

    GT-BIO-123

    x

    x

    Haiti

    HT-BIO-123

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-123

    x

    x

    Nicaragua

    NI-BIO-123

    x

    x

    Perù

    PE-BIO-123

    x

    x

    Paraguay

    PY-BIO-123

    x

    x

    El Salvador

    SV-BIO-123

    x

    x

    Venezuela

    VE-BIO-123

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    17)

    dopo il testo relativo a «IMO Control Private Limited» è inserito il seguente testo:

    «“IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Ști

    1.

    Indirizzo: 225 Sok. No:29 D:7 Bornova, 35040 Izmir, Turchia

    2.

    Sito Internet: http://www.imo.ch

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Turchia

    TR-BIO-158

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2016»;

    18)

    il testo relativo a «Indocert» è sostituito dal seguente:

    «“Indocert

    1.

    Indirizzo: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, India

    2.

    Sito Internet: http://www.indocert.org

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    India

    IN-BIO-148

    x

    x

    Sri Lanka

    LK-BIO-148

    x

    Cambogia

    KH-BIO-148

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione, prodotti di cui all’allegato III e alghe marine

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    19)

    il testo relativo a «Institute for Marketecology (IMO)» è sostituito dal seguente:

    «“Institute for Marketecology (IMO)

    1.

    Indirizzo: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Svizzera

    2.

    Sito Internet: http://www.imo.ch

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Afghanistan

    AF-BIO-143

    x

    x

    x

    Albania

    AL-BIO-143

    x

    x

    Armenia

    AM-BIO-143

    x

    x

    Azerbaigian

    AZ-BIO -143

    x

    x

    Bangladesh

    BD-BIO-143

    x

    x

    x

    Bolivia

    BO-BIO-143

    x

    x

    Bosnia-Erzegovina

    BA-BIO-143

    x

    x

    Brasile

    BR-BIO-143

    x

    x

    x

    x

    x

    Burkina Faso

    BF-BIO-143

    x

    Camerun

    CM-BIO-143

    x

    Canada

    CA-BIO-143

    x

    x

    Cile

    CL-BIO-143

    x

    x

    x

    x

    x

    Cina

    CN-BIO-143

    x

    x

    x

    x

    Colombia

    CO-BIO-143

    x

    x

    Repubblica democratica del Congo

    CD-BIO-143

    x

    x

    Costa d’Avorio

    CI-BIO-143

    x

    x

    Croazia

    HR-BIO-143

    x

    x

    x

    x

    Repubblica dominicana

    DO-BIO-143

    x

    x

    Ecuador

    EC-BIO-143

    x

    x

    El Salvador

    SV-BIO-143

    x

    x

    Etiopia

    ET-BIO-143

    x

    x

    Georgia

    GE-BIO-143

    x

    x

    Ghana

    GH-BIO-143

    x

    x

    Guatemala

    GT-BIO-143

    x

    x

    Haiti

    HT-BIO-143

    x

    x

    India

    IN-BIO-143

    x

    x

    Indonesia

    ID-BIO-143

    x

    x

    Giappone

    JP-BIO-143

    x

    x

    Giordania

    JO-BIO-143

    x

    x

    Kazakhstan

    KZ-BIO-143

    x

    x

    Kenya

    KE-BIO-143

    x

    x

    Kirghizistan

    KG-BIO-143

    x

    x

    Liechtenstein

    LI-BIO-143

    x

    Mali

    ML-BIO-143

    x

    Messico

    MX-BIO-143

    x

    x

    Marocco

    MA-BIO-143

    x

    x

    Namibia

    NA-BIO-143

    x

    x

    Nepal

    NP-BIO-143

    x

    x

    Nicaragua

    NI-BIO-143

    x

    x

    Niger

    NE-BIO-143

    x

    x

    Nigeria

    NG-BIO-143

    x

    x

    Territorio palestinese occupato

    PS-BIO-143

    x

    x

    Paraguay

    PY-BIO-143

    x

    x

    Perù

    PE-BIO-143

    x

    x

    x

    Filippine

    PH-BIO-143

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-143

    x

    x

    x

    Sierra Leone

    SL-BIO-143

    x

    x

    Singapore

    SG-BIO-143

    x

    Sud Africa

    ZA-BIO-143

    x

    x

    Sri Lanka

    LK-BIO-143

    x

    x

    Sudan

    SD-BIO-143

    x

    x

    Suriname

    SR-BIO-143

    x

    x

    Siria

    SY-BIO-143

    x

    Tagikistan

    TJ-BIO-143

    x

    x

    Taiwan

    TW-BIO-143

    x

    x

    Tanzania

    TZ-BIO-143

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-143

    x

    Togo

    TG-BIO-143

    x

    x

    Uganda

    UG-BIO-143

    x

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-143

    x

    x

    x

    x

    Uzbekistan

    UZ-BIO-143

    x

    x

    x

    Venezuela

    VE-BIO-143

    x

    x

    Vietnam

    VN-BIO-143

    x

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    20)

    il testo relativo a «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» è sostituito dal seguente:

    «“Istituto Certificazione Etica e Ambientale

    1.

    Indirizzo: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Italia

    2.

    Sito Internet: http://www.icea.info

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Albania

    AL-BIO-115

    x

    x

    Armenia

    AM-BIO-115

    x

    x

    Ecuador

    EC-BIO-115

    x

    x

    Giappone

    JP-BIO-115

    x

    x

    Kazakhstan

    KZ-BIO-115

    x

    Libano

    LB-BIO-115

    x

    Madagascar

    MG-BIO-115

    x

    x

    Malaysia

    MY-BIO-115

    x

    Messico

    MX-BIO-115

    x

    x

    x

    Moldova

    MD-BIO-115

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-115

    x

    x

    x

    San Marino

    SM-BIO-115

    x

    Senegal

    SN-BIO-115

    x

    x

    Sri Lanka

    LK-BIO-115

    x

    x

    Siria

    SY-BIO-115

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-115

    x

    Turchia

    TR-BIO-115

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-115

    x

    x

    Emirati arabi uniti

    AE-BIO-115

    x

    x

    x

    Uruguay

    UY-BIO-115

    x

    x

    Vietnam

    VN-BIO-115

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    21)

    il testo relativo a «Lacon GmbH» è sostituito dal seguente:

    «“LACON GmbH

    1.

    Indirizzo: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Germania

    2.

    Sito Internet: http://www.lacon-institut.com

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Azerbaigian

    AZ-BIO-134

    x

    x

    Bangladesh

    BD-BIO-134

    x

    x

    Brasile

    BR-BIO-134

    x

    Burkina Faso

    BF-BIO-134

    x

    x

    Croazia

    HR-BIO-134

    x

    x

    x

    Ghana

    GH-BIO-134

    x

    India

    IN-BIO-134

    x

    Kazakhstan

    KZ-BIO-134

    x

    Madagascar

    MG-BIO-134

    x

    Mali

    ML-BIO-134

    x

    Messico

    MX-BIO-134

    x

    x

    Marocco

    MA-BIO-134

    x

    x

    Namibia

    NA-BIO-134

    x

    x

    Nepal

    NP-BIO-134

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-134

    x

    Serbia

    RS-BIO-134

    x

    x

    Sud Africa

    ZA-BIO-134

    x

    x

    Togo

    TG-BIO-134

    x

    Turchia

    TR-BIO-134

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-134

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    22)

    il testo relativo a «Organic agriculture certification Thailand» è sostituito dal seguente:

    «“Organic agriculture certification Thailand

    1.

    Indirizzo: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailandia

    2.

    Sito Internet: http://www.actorganic-cert.or.th

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Birmania/Myanmar

    MM-BIO-121

    x

    Indonesia

    ID-BIO-121

    x

    x

    Laos

    LA-BIO-121

    x

    x

    Malaysia

    MY-BIO-121

    x

    Nepal

    NP-BIO-121

    x

    Thailandia

    TH-BIO-121

    x

    x

    Vietnam

    VN-BIO-121

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    23)

    il testo relativo a «Organización Internacional Agropecuaria» è sostituito dal seguente:

    «“Organización Internacional Agropecuaria

    1.

    Indirizzo: Av. Santa Fe 830 — (B1641ABN) — Acassuso, Buenos Aires — Argentina

    2.

    Sito Internet: http://www.oia.com.ar

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Argentina

    AR-BIO-110

    x

    Brasile

    BR-BIO-110

    x

    Uruguay

    UY-BIO-110

    x

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all’allegato III

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    24)

    dopo il testo relativo a «Quality Assurance International» è inserito il seguente testo:

    «“SGS Austria Controll-Co. GmbH

    1.

    Indirizzo: Diefenbachgasse 35, 1150 Wien, Austria

    2.

    Sito Internet: http://www.sgs-kontrolle.at

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Armenia

    AM-BIO-159

    x

    x

    Kazakhstan

    KZ-BIO-159

    x

    x

    Repubblica moldova

    MD-BIO-159

    x

    x

    Serbia

    RS-BIO-159

    x

    x

    Sud Africa

    ZA-BIO-159

    x

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-159

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2016»;

    25)

    il testo relativo a «Suolo e Salute srl» è sostituito dal seguente:

    «“Suolo e Salute srl

    1.

    Indirizzo: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU) Italia

    2.

    Sito Internet: http://www.suoloesalute.it

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    San Marino

    SM-BIO-150

    x

    Senegal

    SN-BIO-150

    x

    Serbia

    RS-BIO-150

    x

    Ucraina

    UA-BIO-150

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015»;

    26)

    dopo il testo relativo a «Suolo e Salute srl» è inserito il seguente testo:

    «“TÜV Nord Integra

    1.

    Indirizzo: Statiestraat 164, 2600 Berchem (Antwerp), Belgio

    2.

    Sito Internet: http://www.tuv-nord-integra.com

    3.

    Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Egitto

    EG-BIO-160

    x

    x

    Costa d’Avorio

    CI-BIO-160

    x

    x

    Giordania

    JO-BIO-160

    x

    x

    Mali

    ML-BIO-160

    x

    x

    Curaçao

    CW-BIO-160

    x

    x

    Senegal

    SN-BIO-160

    x

    x

    4.

    Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5.

    Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2016».


    (1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    (2)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    (3)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


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