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Document 32013R0102

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre ungulati vivi nell’Unione, il modello di certificato veterinario «POR-X» e i protocolli per le prove della stomatite vescicolosa Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 34 del 5.2.2013, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/102/oj

    5.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 34/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 102/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 4 febbraio 2013

    recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell’elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre ungulati vivi nell’Unione, il modello di certificato veterinario «POR-X» e i protocolli per le prove della stomatite vescicolosa

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 7, lettera e), l’articolo 9 e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2004/68/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nell’Unione di determinati ungulati vivi. Essa inoltre dispone che possono essere stabilite particolari prescrizioni, compresi i modelli di certificati veterinari, per l’importazione di ungulati vivi delle specie di cui all’allegato I dell’anzidetta direttiva provenienti da paesi terzi autorizzati.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2), stabilisce fra l’altro le condizioni di certificazione veterinaria cui sottostà l’introduzione nell’Unione di determinate partite di artiodattili vivi delle specie di cui all’allegato I della direttiva 2004/68/CE. L’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 istituisce un elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali tali partite possono essere introdotte nell’Unione. Essa inoltre prevede i modelli di certificati veterinari che devono accompagnare tali partite.

    (3)

    Attualmente gli ungulati possono essere importati nell’Unione solo da paesi terzi o, in caso di regionalizzazione, da parti di essi che siano stati indenni da stomatite vescicolosa almeno nel corso dei sei mesi precedenti la spedizione degli animali.

    (4)

    Gli Stati Uniti hanno chiesto l’autorizzazione a importare nell’Unione suini vivi da ingrasso e da riproduzione.

    (5)

    Gli Stati Uniti hanno notificato la presenza di focolai di stomatite vescicolosa dei suini. Tali focolai sono tuttavia di carattere sporadico e sono limitati ad alcune zone. Il rischio d’introdurre nell’Unione la stomatite vescicolosa mediante le importazioni di suini vivi provenienti dal paese terzo è trascurabile se si applicano le misure di biosicurezza di cui al capitolo 8.15.6. del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ossia tra l’altro la segregazione in locali indenni dei suini durante il periodo precedente l’esportazione, la protezione da vettori d’infezione durante la quarantena precedente l’esportazione e durante il trasporto fino al luogo di carico e l’esecuzione di test su tutti gli animali da esportare.

    (6)

    Occorre pertanto modificare l’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per aggiungere gli Stati Uniti all’elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali le partite di ungulati vivi possono essere introdotte nell’Unione indicando le opportune garanzie per quanto riguarda le prove per la stomatite vescicolosa. Il certificato veterinario che accompagna i suini da ingrasso e riproduzione al momento della loro introduzione nell’Unione deve attestare il rispetto dei provvedimenti di garanzia.

    (7)

    Il modello di certificato veterinario per l’importazione di suini domestici vivi, «POR-X», di cui all’allegato I, parte 2 del regolamento (UE) n. 206/2010 va quindi modificato di conseguenza introducendo le condizioni di soggiorno e quarantena precedenti l’esportazione, nonché le prescrizioni relative alle prove di laboratorio.

    (8)

    L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce inoltre che, laddove i certificati veterinari elencati nell’allegato I del regolamento prevedano il prelievo di campioni e l’esecuzione di analisi questi ultimi avvengono nel rispetto dei protocolli per la standardizzazione dei materiali e delle procedure di analisi di cui alla parte 6 dell’allegato precitato. Occorre pertanto modificare la parte 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 aggiungendo il protocollo in questione e la procedura di analisi per la stomatite vescicolosa. L’esame è svolto e interpretato secondo i protocolli per le prove sierologiche relative alla stomatite vescicolosa prescritte per il commercio internazionale nel capitolo 2.1.19 del manuale delle prove diagnostiche e dei vaccini per animali terrestri dell’OIE.

    (9)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

    (2)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

    1)

    nella parte 1, è aggiunta la seguente voce relativa agli Stati Uniti:

    «USA — Stati Uniti

    USA-0

    Intero paese

    POR-X

    D»;

     

    2)

    la parte 2 è così modificata:

    a)

    il testo relativo al modello «POR-X» è sostituito dal seguente:

    «“POR-X”

    :

    modello di certificato veterinario per i suini domestici (Sus scrofa) destinati all’allevamento e/o alla produzione dopo l’importazione ovvero che transitano nell’UE in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo.»;

    b)

    nell’elenco delle garanzie supplementari (GS), è aggiunto il testo seguente:

    «“D”

    :

    garanzie relative al test per la stomatite vescicolosa su animali certificati conformemente ai modelli POR-X [punto II.2.1 lettera b)].»;

    c)

    il modello di certificato veterinario «POR-X» è sostituito dal seguente:

    «Modello POR-X

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    3)

    nella parte 6 è aggiunto il testo seguente:

    «Stomatite vescicolosa

    Il test di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa è eseguito conformemente ai protocolli di cui al capitolo 2.1.19 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’OIE.

    I sieri che prevengono l’effetto citopatico (CPE) alle diluizioni 1:32 o superiori vanno considerati positivi per la ricerca degli anticorpi contro il virus della stomatite vescicolosa.»


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