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Document 32013R0039

    Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013 , che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

    GU L 23 del 25.1.2013, p. 1–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/39/oj

    25.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 23/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 39/2013 DEL CONSIGLIO

    del 21 gennaio 2013

    che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali.

    (2)

    Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

    (3)

    È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi regionali interessati.

    (4)

    È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, è opportuno che i TAC per gli stock di nasello meridionale, scampo, sogliola nella Manica occidentale, aringa nelle acque ad ovest della Scozia e merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica (2); nel regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (3); nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (4); e nel regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (5) ("piano per il merluzzo bianco"). Tuttavia, con riguardo agli stock di nasello settentrionale (regolamento (CE) n. 811/2004 (6)) e di sogliola nel Golfo di Biscaglia (regolamento (CE) n. 388/2006 (7)), gli obiettivi minimi fissati dai rispettivi piani di ricostituzione e di gestione sono stati raggiunti ed è quindi opportuno conformarsi ai pareri scientifici al fine di raggiungere o, secondo i casi, mantenere TAC compatibili con il rendimento massimo sostenibile.

    (5)

    Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell’abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l’approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all’articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

    (6)

    A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (8), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

    (7)

    Se un TAC relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.

    (8)

    Per alcuni TAC è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l’efficacia di un sistema di contingenti di cattura, ossia un sistema nell’ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un’attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare e non soltanto di quanto viene scaricato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni supplementari dovrebbero pertanto comprendere l’obbligo di garantire l’utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"). Ciò dovrebbe consentire la registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. L’uso di sistemi CCTV costituisce pertanto, attualmente, un requisito preliminare per l’efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata. È opportuno che il ricorso a tali sistemi avvenga nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9).

    (9)

    Per garantire che le prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell’ambito di tali prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì opportuno autorizzare trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano alle prove su attività di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano, purché possa dimostrarsi che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

    (10)

    È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2013 in conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007 e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (10).

    (11)

    In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

    (12)

    Dal momento che le quattro zone TAC per lo stock settentrionale di nasello corrispondono allo stesso stock biologico, è opportuno, al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, consentire l'attuazione di disposizioni flessibili per gli Stati membri attivi in questo settore della pesca tra i TAC per la zona IIIa, acque UE delle sottodivisioni 22-32, e i TAC per le acque UE delle zone IIa e IV.

    (13)

    Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell’Unione.

    (14)

    L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi UE a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (11), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

    (15)

    Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione delle sue assegnazioni di sforzo di pesca, conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.

    (16)

    Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché l'istituzione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giornate in mare tra navi battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (12).

    (17)

    Per evitare l’interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell’Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo, che dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o febbraio 2013. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.

    2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

    a)

    limiti di cattura per il 2013;

    b)

    limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica alle navi UE.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)   "nave UE": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

    b)   "acque UE": le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d’oltremare e ai territori elencati nell’allegato II del trattato;

    c)   "totale ammissibile di catture" (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno;

    d)   "contingente": la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro;

    e)   "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

    f)   "apertura di maglia": l’apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 (13);

    g)   "registro della flotta peschereccia UE": il registro istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    h)   "giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    i)   "valutazioni analitiche": una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.

    Articolo 4

    Zone di pesca

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

    a)   "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (14);

    b)   "Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

    c)   "Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

    d)   "unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    53° 30′ N 15° 00′ O,

    53° 30′ N 11° 00′ O,

    51° 30′ N 11° 00′ O,

    51° 30′ N 13° 00′ O,

    51° 00′ N 13° 00′ O,

    51° 00′ N 15° 00′ O,

    53° 30′ N 15° 00′ O;

    e)   "Golfo di Cadice": la zona geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

    f)   "zone COPACE" (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 (15).

    TITOLO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA

    Articolo 5

    TAC e loro ripartizione

    I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all’UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato I.

    Articolo 6

    TAC stabiliti dagli Stati membri

    1.   I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell’allegato I.

    2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro:

    a)

    sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

    b)

    consentono:

    i)

    se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi;

    ii)

    se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell’approccio precauzionale di gestione della pesca.

    3.   Entro il 15 marzo 2013, ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

    a)

    i TAC adottati;

    b)

    i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

    c)

    informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità dei TAC adottati al disposto del paragrafo 2.

    Articolo 7

    Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

    1.   Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell’allegato I.

    2.   Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell’allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.

    3.   Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 è conforme ai seguenti requisiti:

    a)

    la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"), che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;

    b)

    il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:

    i)

    il 75 % dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare;

    ii)

    il 30 % del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove;

    c)

    tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell’allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall’attribuzione di quantitativi supplementari concessi nell’ambito del presente articolo;

    d)

    una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente;

    e)

    con riguardo agli stock cui può essere applicato il presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, a condizione che si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

    4.   In deroga al paragrafo 3, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:

    a)

    il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10 %;

    b)

    l’inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità del sistema CCTV per finalità di controllo;

    c)

    non sia superato il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi che partecipano alle prove.

    5.   Ogniqualvolta le registrazioni ottenute conformemente al paragrafo 3, lettera a), implichino il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.

    6.   Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 3, revoca immediatamente l’assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2013.

    7.   Prima di procedere all’assegnazione dei quantitativi supplementari di cui ai paragrafi da 1 a 6, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

    a)

    elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;

    b)

    specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;

    c)

    capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;

    d)

    rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;

    e)

    quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2012 dalle navi partecipanti.

    8.   La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente articolo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l’applicazione del requisito fissato al paragrafo 3, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.

    Articolo 8

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    La conservazione a bordo o lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente se:

    a)

    le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o

    b)

    le catture rientrano in un contingente a disposizione dell’UE che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell’UE non è ancora esaurito.

    Articolo 9

    Limitazioni dello sforzo di pesca

    Dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:

    a)

    all’allegato IIA si applicano alla gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle divisioni CIEM VIIa e VIa e nelle acque UE della divisione CIEM Vb;

    b)

    all’allegato IIB si applicano per la ricostituzione del nasello meridionale e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;

    c)

    all’allegato IIC si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

    Articolo 10

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

    1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

    a)

    gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    b)

    le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 (16);

    c)

    gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

    d)

    i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

    e)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    2.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

    Articolo 11

    Periodi di divieto della pesca

    1.   Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 maggio 2013: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola e spinarolo.

    2.   Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    52° 27′ N

    12° 19′ O

    2

    52° 40′ N

    12° 30′ O

    3

    52° 47′ N

    12° 39,600′ O

    4

    52° 47′ N

    12° 56′ O

    5

    52° 13,5′ N

    13° 53,830′ O

    6

    51° 22′ N

    14° 24′ O

    7

    51° 22′ N

    14° 03′ O

    8

    52° 10′ N

    13° 25′ O

    9

    52° 32′ N

    13° 07,500′ O

    10

    52° 43′ N

    12° 55′ O

    11

    52° 43′ N

    12° 43′ O

    12

    52° 38,800′ N

    12° 37′ O

    13

    52° 27′ N

    12° 23′ O

    14

    52° 27′ N

    12° 19′ O

    3.   In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank delle navi che detengono a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito a norma dell’articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 12

    Divieti

    1.   Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

    a)

    squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;

    b)

    smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell’allegato I, parte B;

    c)

    squadro (Squatina squatina) nelle acque UE;

    d)

    razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

    e)

    razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Raja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

    f)

    pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

    g)

    manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque.

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.

    Articolo 13

    Trasmissione dei dati

    Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

    TITOLO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 14

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 15

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

    Tuttavia, l’articolo 9 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. GILMORE


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

    (3)  GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.

    (4)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

    (5)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

    (6)  Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).

    (8)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

    (9)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (10)  GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

    (11)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (12)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (13)  Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 5).

    (14)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

    (15)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

    (16)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).


    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    ALLEGATO I

    :

    TAC applicabili alle navi UE in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona

    Parte A

    :

    Disposizioni generali

    Parte B

    :

    Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, Copace (acque UE), acque della Guiana francese

    ALLEGATO IIA

    :

    Sforzo di pesca delle navi nell’ambito della gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle divisioni CIEM VIa e VIIa e nelle acque UE della divisione CIEM Vb

    ALLEGATO IIB

    :

    Sforzo di pesca delle navi nell’ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice

    ALLEGATO IIC

    :

    Sforzo di pesca delle navi nell’ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe

    ALLEGATO I

    TAC APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

    PARTE A

    Disposizioni generali

    Nelle tabelle riportate nella parte B del presente allegato figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

    Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

    I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

    Nome scientifico

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome comune

    Amblyraja radiata

    RJR

    Razza stellata

    Ammodytes spp.

    SAN

    Cicerelli

    Argentina silus

    ARU

    Argentina

    Beryx spp.

    ALF

    Berici

    Brosme brosme

    USK

    Brosmio

    Caproidae

    BOR

    Pesce tamburo

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Sagrì

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Squalo portoghese

    Chaceon spp.

    GER

    Granchi rossi di fondale

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Pesce del ghiaccio

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Grancevole artiche

    Clupea harengus

    HER

    Aringa

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Granatiere

    Dalatias licha

    SCK

    Zigrino

    Deania calcea

    DCA

    Squalo becco d’uccello

    Dipturus batis

    RJB

    Razza bavosa

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Austromerluzzo

    Dissostichus mawsoni

    TOA

    Austromerluzzo

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Acciuga

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagrì atlantico

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagrì nano

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antartico

    Gadus morhua

    COD

    Merluzzo bianco

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Canesca

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Passera lingua di cane

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Passera canadese

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Ippoglosso atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Pesce specchio atlantico

    Illex illecebrosus

    SQI

    Totano

    Lamna nasus

    POR

    Smeriglio

    Lepidonotothen squamifrons

    NOS

    Nototenia

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Lepidorombi

    Leucoraja naevus

    RJN

    Razza fiorita

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limanda

    Limanda limanda

    DAB

    Limanda

    Lophiidae

    ANF

    Rana pescatrice

    Macrourus spp.

    GRV

    Granatieri

    Makaira nigricans

    BUM

    Marlin azzurro

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelin

    Manta birostris

    RMB

    Manta gigante

    Martialia hyadesi

    SQS

    Calamaro

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Eglefino

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlano

    Merluccius merluccius

    HKE

    Nasello

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Melù

    Microstomus kitt

    LEM

    Limanda

    Molva dypterygia

    BLI

    Molva azzurra

    Molva molva

    LIN

    Molva

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Scampo

    Pandalus borealis

    PRA

    Gamberello boreale

    Paralomis spp.

    PAI

    Granchi

    Penaeus spp.

    PEN

    Mazzancolle

    Platichthys flesus

    FLE

    Passera pianuzza

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Passera di mare

    Pleuronectiformes

    FLX

    Pesce piatto

    Pollachius pollachius

    POL

    Merluzzo giallo

    Pollachius virens

    POK

    Merluzzo carbonaro

    Psetta maxima

    TUR

    Rombo chiodato

    Raja alba

    RJA

    Razza bianca

    Raja brachyura

    RJH

    Razza a coda corta

    Raja circularis

    RJI

    Razza rotonda

    Raja clavata

    RJC

    Razza chiodata

    Raja fullonica

    RJF

    Razza spinosa

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    JAD

    Razza norvegese

    Raja microocellata

    RJE

    Razza dagli occhi piccoli

    Raja montagui

    RJM

    Razza maculata

    Raja undulata

    RJU

    Razza ondulata

    Rajiformes

    SRX

    Razze

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Ippoglosso nero

    Scomber scombrus

    MAC

    Sgombro

    Scophthalmus rhombus

    BLL

    Rombo liscio

    Sebastes spp.

    RED

    Scorfani

    Solea solea

    SOL

    Sogliola

    Solea spp.

    SOO

    Sogliole

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto

    Squalus acanthias

    DGS

    Spinarolo/gattuccio

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Marlin bianco

    Thunnus maccoyii

    SBF

    Tonno rosso del sud

    Thunnus obesus

    BET

    Tonno obeso

    Thunnus thynnus

    BFT

    Tonno rosso

    Trachurus murphyi

    CJM

    Sugarello cileno

    Trachurus spp.

    JAX

    Suri/sugarelli

    Trisopterus esmarkii

    NOP

    Busbana norvegese

    Urophycis tenuis

    HKW

    Musdea americana

    Xiphias gladius

    SWO

    Pesce spada

    La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

    Acciuga

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Argentina

    ARU

    Argentina silus

    Aringa

    HER

    Clupea harengus

    Austromerluzzo

    TOA

    Dissostichus mawsoni

    Austromerluzzo

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Berici

    ALF

    Beryx spp.

    Brosmio

    USK

    Brosme brosme

    Busbana norvegese

    NOP

    Trisopterus esmarkii

    Calamaro

    SQS

    Martialia hyadesi

    Canesca

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Capelin

    CAP

    Mallotus villosus

    Cicerelli

    SAN

    Ammodytes spp.

    Eglefino

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Gamberello boreale

    PRA

    Pandalus borealis

    Granatiere

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Granatieri

    GRV

    Macrourus spp.

    Grancevole artiche

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Granchi

    PAI

    Paralomis spp.

    Granchi rossi di fondale

    GER

    Chaceon spp.

    Ippoglosso atlantico

    HAL

    Hippoglossus hippoglossus

    Ippoglosso nero

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Krill antartico

    KRI

    Euphausia superba

    Lepidorombi

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Limanda

    DAB

    Limanda limanda

    Limanda

    LEM

    Microstomus kitt

    Limanda

    YEL

    Limanda ferruginea

    Manta gigante

    RMB

    Manta birostris

    Marlin azzurro

    BUM

    Makaira nigricans

    Marlin bianco

    WHM

    Tetrapturus albidus

    Mazzancolle

    PEN

    Penaeus spp.

    Melù

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Merlano

    WHG

    Merlangius merlangus

    Merluzzo bianco

    COD

    Gadus morhua

    Merluzzo carbonaro

    POK

    Pollachius virens

    Merluzzo giallo

    POL

    Pollachius pollachius

    Molva

    LIN

    Molva molva

    Molva azzurra

    BLI

    Molva dypterygia

    Musdea americana

    HKW

    Urophycis tenuis

    Nasello

    HKE

    Merluccius merluccius

    Nototenia

    NOS

    Lepidonotothen squamifrons

    Passera canadese

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Passera di mare

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Passera lingua di cane

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Passera pianuzza

    FLE

    Platichthys flesus

    Pesce del ghiaccio

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Pesce piatto

    FLX

    Pleuronectiformes

    Pesce spada

    SWO

    Xiphias gladius

    Pesce specchio atlantico

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Pesce tamburo

    BOR

    Caproidae

    Rana pescatrice

    ANF

    Lophiidae

    Razza a coda corta

    RJH

    Raja brachyura

    Razza bavosa

    RJB

    Dipturus batis

    Razza bianca

    RJA

    Raja alba

    Razza chiodata

    RJC

    Raja clavata

    Razza dagli occhi piccoli

    RJE

    Raja microocellata

    Razza fiorita

    RJN

    Leucoraja naevus

    Razza maculata

    RJM

    Raja montagui

    Razza norvegese

    JAD

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    Razza ondulata

    RJU

    Raja undulata

    Razza rotonda

    RJI

    Raja circularis

    Razza spinosa

    RJF

    Raja fullonica

    Razza stellata

    RJR

    Amblyraja radiata

    Razze

    SRX

    Rajiformes

    Rombo chiodato

    TUR

    Psetta maxima

    Rombo liscio

    BLL

    Scophthalmus rhombus

    Sagrì

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Sagrì atlantico

    ETR

    Etmopterus princeps

    Sagrì nano

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Scampo

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Scorfani

    RED

    Sebastes spp.

    Sgombro

    MAC

    Scomber scombrus

    Smeriglio

    POR

    Lamna nasus

    Sogliola

    SOL

    Solea solea

    Sogliole

    SOO

    Solea spp.

    Spinarolo/gattuccio

    DGS

    Squalus acanthias

    Spratto

    SPR

    Sprattus sprattus

    Squalo becco d’uccello

    DCA

    Deania calcea

    Squalo portoghese

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Sugarello cileno

    CJM

    Trachurus murphyi

    Suri/sugarelli

    JAX

    Trachurus spp.

    Tonno obeso

    BET

    Thunnus obesus

    Tonno rosso

    BFT

    Thunnus thynnus

    Tonno rosso del sud

    SBF

    Thunnus maccoyii

    Totano

    SQI

    Illex illecebrosus

    Zigrino

    SCK

    Dalatias licha

    PARTE B

    Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque UE), acque della Guiana Francese

    Specie

    :

    Argentina

    Argentina silus

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

    (ARU/1/2.)

    Germania

    24

    TAC analitico.

    Francia

    8

    Paesi Bassi

    19

    Regno Unito

    39

    Unione

    90

    TAC

    90


    Specie

    :

    Argentina

    Argentina silus

    Zona

    :

    Acque UE delle zone III e IV

    (ARU/34-C)

    Danimarca

    911

    TAC analitico.

    Germania

    9

    Francia

    7

    Irlanda

    7

    Paesi Bassi

    43

    Svezia

    35

    Regno Unito

    16

    Unione

    1 028

    TAC

    1 028


    Specie

    :

    Argentina

    Argentina silus

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    (ARU/567.)

    Germania

    329

    TAC analitico.

    Francia

    7

    Irlanda

    305

    Paesi Bassi

    3 434

    Regno Unito

    241

    Unione

    4 316

    TAC

    4 316


    Specie

    :

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona

    :

    IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32

    (USK/3A/BCD)

    Danimarca

    15

    TAC analitico.

    Svezia

    7

    Germania

    7

    Unione

    29

    TAC

    29


    Specie

    :

    Pesce tamburo

    Caproidae

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

    (BOR/678-)

    Danimarca

    20 123

    TAC precauzionale.

    Irlanda

    56 666

    Regno Unito

    5 211

    Unione

    82 000

    TAC

    82 000


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    VIaS (1), VIIb, VIIc

    (HER/6AS7BC)

    Irlanda

    1 364

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    136

    Unione

    1 500

    TAC

    1 500


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    VI Clyde (2)

    (HER/06ACL.)

    Regno Unito

    Da fissare (3)

    TAC precauzionale.

    Unione

    Da fissare (4)

    TAC

    Da fissare (4)


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    VIIa (5)

    (HER/07A/MM)

    Irlanda

    1 300

    TAC analitico.

    Regno Unito

    3 693

    Unione

    4 993

    TAC

    4 993


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    VIIe e VIIf

    (HER/7EF.)

    Francia

    465

    TAC precauzionale.

    Regno Unito

    465

    Unione

    931

    TAC

    931


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    VIIg (6), VIIh (6), VIIj (6) e VIIk (6)

    (HER/7G-K.)

    Germania

    191

    TAC analitico.

    Francia

    1 062

    Irlanda

    14 864

    Paesi Bassi

    1 062

    Regno Unito

    21

    Unione

    17 200

    TAC

    17 200


    Specie

    :

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona

    :

    IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (ANE/9/3411)

    Spagna

    4 198

    TAC precauzionale.

    Portogallo

    4 580

    Unione

    8 778

    TAC

    8 778


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    Kattegat

    (COD/03AS.)

    Danimarca

    62 (7)

    TAC analitico.

    Germania

    1 (7)

    Svezia

    37 (7)

    Unione

    100 (7)

    TAC

    100 (7)


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    VIb; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00’ O e delle zone XII e XIV

    (COD/5W6-14)

    Belgio

    0

    TAC precauzionale.

    Germania

    1

    Francia

    12

    Irlanda

    16

    Regno Unito

    45

    Unione

    74

    TAC

    74


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    VIa; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00’ O

    (COD/5BE6A)

    Belgio

    0

    TAC analitico.

    Germania

    0

    Francia

    0

    Irlanda

    0

    Regno Unito

    0

    Unione

    0

    TAC

    0 (8)


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    VIIa

    (COD/07A.)

    Belgio

    4

    TAC analitico.

    Francia

    10

    Irlanda

    188

    Paesi Bassi

    1

    Regno Unito

    82

    Unione

    285

    TAC

    285


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (COD/7XAD34)

    Belgio

    456

    TAC analitico.

    Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

    Francia

    7 459

    Irlanda

    1 479

    Paesi Bassi

    2

    Regno Unito

    804

    Unione

    10 200

    TAC

    10 200


    Specie

    :

    Smeriglio

    Lamna nasus

    Zona

    :

    Acque della Guiana francese, Kattegat; acque UE dello Skagerrak, acque delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque UE delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2

    (POR/3-1234)

    Danimarca

    0 (9)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    0 (9)

    Germania

    0 (9)

    Irlanda

    0 (9)

    Spagna

    0 (9)

    Regno Unito

    0 (9)

    Unione

    0 (9)

    TAC

    0 (9)


    Specie

    :

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (LEZ/2AC4-C)

    Belgio

    6

    TAC analitico.

    Danimarca

    5

    Germania

    5

    Francia

    32

    Paesi Bassi

    25

    Regno Unito

    1 864

    Unione

    1 937

    TAC

    1 937


    Specie

    :

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona Vb e VI; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (LEZ/56-14)

    Spagna

    385

    TAC analitico.

    Francia

    1 501

    Irlanda

    439

    Regno Unito

    1 062

    Unione

    3 387

    TAC

    3 387


    Specie

    :

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona

    :

    VII

    (LEZ/07.)

    Belgio

    470 (10)

    TAC analitico.

    Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

    Spagna

    5 216 (10)

    Francia

    6 329 (10)

    Irlanda

    2 878 (10)

    Regno Unito

    2 492 (10)

    Unione

    17 385

    TAC

    17 385


    Specie

    :

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona

    :

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (LEZ/8ABDE.)

    Spagna

    950

    TAC analitico.

    Francia

    766

    Unione

    1 716

    TAC

    1 716


    Specie

    :

    Lepidorombi

    Lepidorhombus spp.

    Zona

    :

    VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (LEZ/8C3411)

    Spagna

    1 121

    TAC analitico.

    Francia

    56

    Portogallo

    37

    Unione

    1 214

    TAC

    1 214


    Specie

    :

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona

    :

    VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV

    (ANF/56-14)

    Belgio

    177

    TAC precauzionale.

    Germania

    202

    Spagna

    189

    Francia

    2 179

    Irlanda

    492

    Paesi Bassi

    170

    Regno Unito

    1 515

    Unione

    4 924

    TAC

    4 924


    Specie

    :

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona

    :

    VII

    (ANF/07.)

    Belgio

    2 693 (11)  (12)

    TAC analitico.

    Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

    Germania

    300 (11)  (12)

    Spagna

    1 070 (11)  (12)

    Francia

    17 282 (11)  (12)

    Irlanda

    2 209 (11)  (12)

    Paesi Bassi

    349 (11)  (12)

    Regno Unito

    5 241 (11)  (12)

    Unione

    29 144 (11)

    TAC

    29 144 (11)


    Specie

    :

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona

    :

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (ANF/8ABDE.)

    Spagna

    1 190

    TAC analitico.

    Francia

    6 619

    Unione

    7 809

    TAC

    7 809


    Specie

    :

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona

    :

    VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (ANF/8C3411)

    Spagna

    2 063

    TAC analitico.

    Francia

    2

    Portogallo

    410

    Unione

    2 475

    TAC

    2 475


    Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VIa

    (HAD/5BC6A.)

    Belgio

    5

    TAC analitico.

    Germania

    6

    Francia

    232

    Irlanda

    690

    Regno Unito

    3 278

    Unione

    4 211

    TAC

    4 211


    Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (HAD/7X7A34)

    Belgio

    157 (13)

    TAC analitico.

    Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

    Francia

    9 432 (13)

    Irlanda

    3 144 (13)

    Regno Unito

    1 415 (13)

    Unione

    14 148 (13)

    TAC

    14 148


    Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    VIIa

    (HAD/07A.)

    Belgio

    19

    TAC analitico.

    Francia

    86

    Irlanda

    515

    Regno Unito

    569

    Unione

    1 189

    TAC

    1 189


    Specie

    :

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona

    :

    VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV

    (WHG/56-14)

    Germania

    2

    TAC analitico.

    Francia

    36

    Irlanda

    87

    Regno Unito

    167

    Unione

    292

    TAC

    292


    Specie

    :

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona

    :

    VIIa

    (WHG/07A.)

    Belgio

    0

    TAC analitico.

    Francia

    3

    Irlanda

    49

    Paesi Bassi

    0

    Regno Unito

    32

    Unione

    84

    TAC

    84


    Specie

    :

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona

    :

    VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

    (WHG/7X7A-C)

    Belgio

    239

    TAC analitico.

    Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

    Francia

    14 700

    Irlanda

    6 812

    Paesi Bassi

    120

    Regno Unito

    2 629

    Unione

    24 500

    TAC

    24 500


    Specie

    :

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona

    :

    VIII

    (WHG/08.)

    Spagna

    1 270

    TAC precauzionale.

    Francia

    1 905

    Unione

    3 175

    TAC

    3 175


    Specie

    :

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona

    :

    IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (WHG/9/3411)

    Portogallo

    Da fissare (14)

    TAC precauzionale.

    Unione

    Da fissare (15)

    TAC

    Da fissare (15)


    Specie

    :

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona

    :

    IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32

    (HKE/3A/BCD)

    Danimarca

    1 531 (17)

    TAC analitico.

    Svezia

    130 (17)

    Unione

    1 661

    TAC

    1 661 (16)


    Specie

    :

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (HKE/2AC4-C)

    Belgio

    28

    TAC analitico.

    Danimarca

    1 119

    Germania

    128

    Francia

    248

    Paesi Bassi

    64

    Regno Unito

    348

    Unione

    1 935

    TAC

    1 935 (18)


    Specie

    :

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona

    :

    VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV

    (HKE/571214)

    Belgio

    284 (19)  (21)

    TAC analitico.

    Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

    Spagna

    9 109 (21)

    Francia

    14 067 (19)  (21)

    Irlanda

    1 704 (21)

    Paesi Bassi

    183 (19)  (21)

    Regno Unito

    5 553 (19)  (21)

    Unione

    30 900

    TAC

    30 900 (20)

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (HKE/*8ABDE)

    Belgio

    37

    Spagna

    1 469

    Francia

    1 469

    Irlanda

    184

    Paesi Bassi

    18

    Regno Unito

    827

    Unione

    4 004


    Specie

    :

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona

    :

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    Belgio

    9 (22)

    TAC analitico.

    Spagna

    6 341

    Francia

    14 241

    Paesi Bassi

    18 (22)

    Unione

    20 609

    TAC

    20 609 (23)

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV

    (HKE/*57-14)

    Belgio

    2

    Spagna

    1 837

    Francia

    3 305

    Paesi Bassi

    6

    Unione

    5 150


    Specie

    :

    Nasello

    Merluccius merluccius

    Zona

    :

    VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (HKE/8C3411)

    Spagna

    9 051

    TAC analitico.

    Francia

    869

    Portogallo

    4 224

    Unione

    14 144

    TAC

    14 144


    Specie

    :

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona

    :

    Acque internazionali della zona XII

    (BLI/12INT-)

    Estonia

    2 (24)

    TAC precauzionale.

    Spagna

    739 (24)

    Francia

    18 (24)

    Lituania

    7 (24)

    Regno Unito

    7 (24)

    Altri

    2 (24)

    Unione

    774 (24)

    TAC

    774 (24)


    Specie

    :

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone II e IV

    (BLI/24-)

    Danimarca

    4

    TAC precauzionale.

    Germania

    4

    Irlanda

    4

    Francia

    23

    Regno Unito

    14

    Altri (25)

    4

    Unione

    53

    TAC

    53


    Specie

    :

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona III

    (BLI/03-)

    Danimarca

    3

    TAC precauzionale.

    Germania

    2

    Svezia

    3

    Unione

    8

    TAC

    8


    Specie

    :

    Molva

    Molva molva

    Zona

    :

    IIIa; acque UE della zona IIIbcd

    (LIN/3A/BCD)

    Belgio

    6 (26)

    TAC analitico.

    Danimarca

    50

    Germania

    6 (26)

    Svezia

    19

    Regno Unito

    6 (26)

    Unione

    87

    TAC

    87


    Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (NEP/2AC4-C)

    Belgio

    908

    TAC analitico.

    Danimarca

    908

    Germania

    13

    Francia

    27

    Paesi Bassi

    467

    Regno Unito

    15 027

    Unione

    17 350

    TAC

    17 350


    Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb

    (NEP/5BC6.)

    Spagna

    34

    TAC analitico.

    Francia

    135

    Irlanda

    226

    Regno Unito

    16 295

    Unione

    16 690

    TAC

    16 690


    Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    VII

    (NEP/07.)

    Spagna

    1 384 (27)

    TAC analitico.

    Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

    Francia

    5 609 (27)

    Irlanda

    8 506 (27)

    Regno Unito

    7 566 (27)

    Unione

    23 065 (27)

    TAC

    23 065 (27)


    Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (NEP/8ABDE.)

    Spagna

    234

    TAC analitico.

    Francia

    3 665

    Unione

    3 899

    TAC

    3 899


    Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    VIIIc

    (NEP/08C.)

    Spagna

    71

    TAC analitico.

    Francia

    3

    Unione

    74

    TAC

    74


    Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (NEP/9/3411)

    Spagna

    62

    TAC analitico.

    Portogallo

    184

    Unione

    246

    TAC

    246


    Specie

    :

    Mazzancolle

    Penaeus spp.

    Zona

    :

    Acque della Guiana francese

    (PEN/FGU.)

    Francia

    Da fissare (28)  (29)

    TAC precauzionale.

    Unione

    Da fissare (29)  (30)

    TAC

    Da fissare (29)  (30)


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV

    (PLE/56-14)

    Francia

    9

    TAC precauzionale.

    Irlanda

    261

    Regno Unito

    388

    Unione

    658

    TAC

    658


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    VIIa

    (PLE/07A.)

    Belgio

    42

    TAC analitico.

    Francia

    18

    Irlanda

    1 063

    Paesi Bassi

    13

    Regno Unito

    491

    Unione

    1 627

    TAC

    1 627


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    VIIb e VIIc

    (PLE/7BC.)

    Francia

    11

    TAC precauzionale.

    Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

    Irlanda

    63

    Unione

    74

    TAC

    74


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    VIId e VIIe

    (PLE/7DE.)

    Belgio

    1 047 (31)

    TAC analitico.

    Francia

    3 491 (31)

    Regno Unito

    1 862 (31)

    Unione

    6 400

    TAC

    6 400


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    VIIf e VIIg

    (PLE/7FG.)

    Belgio

    46

    TAC analitico.

    Francia

    83

    Irlanda

    197

    Regno Unito

    43

    Unione

    369

    TAC

    369


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    VIIh, VIIj e VIIk

    (PLE/7HJK.)

    Belgio

    9

    TAC analitico.

    Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

    Francia

    18

    Irlanda

    61

    Paesi Bassi

    35

    Regno Unito

    18

    Unione

    141

    TAC

    141


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (PLE/8/3411)

    Spagna

    66

    TAC precauzionale.

    Francia

    263

    Portogallo

    66

    Unione

    395

    TAC

    395


    Specie

    :

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona

    :

    VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV

    (POL/56-14)

    Spagna

    6

    TAC precauzionale.

    Francia

    190

    Irlanda

    56

    Regno Unito

    145

    Unione

    397

    TAC

    397


    Specie

    :

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona

    :

    VII

    (POL/07.)

    Belgio

    420

    TAC precauzionale.

    Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

    Spagna

    25

    Francia

    9 667

    Irlanda

    1 030

    Regno Unito

    2 353

    Unione

    13 495

    TAC

    13 495


    Specie

    :

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona

    :

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (POL/8ABDE.)

    Spagna

    252

    TAC precauzionale.

    Francia

    1 230

    Unione

    1 482

    TAC

    1 482


    Specie

    :

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona

    :

    VIIIc

    (POL/08C.)

    Spagna

    208

    TAC precauzionale.

    Francia

    23

    Unione

    231

    TAC

    231


    Specie

    :

    Merluzzo giallo

    Pollachius pollachius

    Zona

    :

    IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (POL/9/3411)

    Spagna

    273 (32)

    TAC precauzionale.

    Portogallo

    9 (32)

    Unione

    282 (32)

    TAC

    282


    Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    VII, VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (POK/7/3411)

    Belgio

    6

    TAC precauzionale.

    Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

    Francia

    1 245

    Irlanda

    1 491

    Regno Unito

    434

    Unione

    3 176

    TAC

    3 176


    Specie

    :

    Razze

    Rajiformes

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (SRX/2AC4-C)

    Belgio

    211 (33)  (34)  (35)

    TAC precauzionale.

    Danimarca

    8 (33)  (34)  (35)

    Germania

    10 (33)  (34)  (35)

    Francia

    33 (33)  (34)  (35)

    Paesi Bassi

    180 (33)  (34)  (35)

    Regno Unito

    814 (33)  (34)  (35)

    Unione

    1 256 (33)  (35)

    TAC

    1 256 (35)


    Specie

    :

    Razze

    Rajiformes

    Zona

    :

    Acque UE della zona IIIa

    (SRX/03A-C.)

    Danimarca

    41 (36)  (37)

    TAC precauzionale.

    Svezia

    11 (36)  (37)

    Unione

    52 (36)  (37)

    TAC

    52 (37)


    Specie

    :

    Razze

    Rajiformes

    Zona

    :

    Acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

    (SRX/67AKXD)

    Belgio

    806 (38)  (39)  (40)

    TAC precauzionale.

    Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

    Estonia

    5 (38)  (39)  (40)

    Francia

    3 615 (38)  (39)  (40)

    Germania

    11 (38)  (39)  (40)

    Irlanda

    1 165 (38)  (39)  (40)

    Lituania

    19 (38)  (39)  (40)

    Paesi Bassi

    3 (38)  (39)  (40)

    Portogallo

    20 (38)  (39)  (40)

    Spagna

    974 (38)  (39)  (40)

    Regno Unito

    2 306 (38)  (39)  (40)

    Unione

    8 924 (38)  (39)  (40)

    TAC

    8 924 (39)


    Specie

    :

    Razze

    Rajiformes

    Zona

    :

    Acque UE della zona VIId

    (SRX/07D.)

    Belgio

    72 (41)  (42)  (43)

    TAC precauzionale.

    Francia

    602 (41)  (42)  (43)

    Paesi Bassi

    4 (41)  (42)  (43)

    Regno Unito

    120 (41)  (42)  (43)

    Unione

    798 (41)  (42)  (43)

    TAC

    798 (42)


    Specie

    :

    Razze

    Rajiformes

    Zona

    :

    Acque UE delle zone VIII e IX

    (SRX/89-C.)

    Belgio

    8 (44)  (45)

    TAC precauzionale.

    Francia

    1 441 (44)  (45)

    Portogallo

    1 168 (44)  (45)

    Spagna

    1 175 (44)  (45)

    Regno Unito

    8 (44)  (45)

    Unione

    3 800 (44)  (45)

    TAC

    3 800 (45)


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32

    (SOL/3A/BCD)

    Danimarca

    470

    TAC analitico.

    Germania

    27 (46)

    Paesi Bassi

    45 (46)

    Svezia

    18

    Unione

    560

    TAC

    560


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV

    (SOL/56-14)

    Irlanda

    46

    TAC precauzionale.

    Regno Unito

    11

    Unione

    57

    TAC

    57


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    VIIa

    (SOL/07A.)

    Belgio

    36

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    0

    Irlanda

    58

    Paesi Bassi

    11

    Regno Unito

    35

    Unione

    140

    TAC

    140


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    VIIb e VIIc

    (SOL/7BC.)

    Francia

    6

    TAC precauzionale.

    Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

    Irlanda

    36

    Unione

    42

    TAC

    42


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    VIId

    (SOL/07D.)

    Belgio

    1 588

    TAC analitico.

    Francia

    3 177

    Regno Unito

    1 135

    Unione

    5 900

    TAC

    5 900


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    VIIe

    (SOL/07E.)

    Belgio

    32 (47)

    TAC analitico.

    Francia

    337 (47)

    Regno Unito

    525 (47)

    Unione

    894

    TAC

    894


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    VIIf e VIIg

    (SOL/7FG.)

    Belgio

    688

    TAC analitico.

    Francia

    69

    Irlanda

    34

    Regno Unito

    309

    Unione

    1 100

    TAC

    1 100


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    VIIh, VIIj e VIIk

    (SOL/7HJK.)

    Belgio

    33

    TAC analitico.

    Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

    Francia

    67

    Irlanda

    181

    Paesi Bassi

    54

    Regno Unito

    67

    Unione

    402

    TAC

    402


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    VIIIa e VIIIb

    (SOL/8AB.)

    Belgio

    51

    TAC analitico.

    Spagna

    9

    Francia

    3 758

    Paesi Bassi

    282

    Unione

    4 100

    TAC

    4 100


    Specie

    :

    Sogliole

    Solea spp.

    Zona

    :

    VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (SOO/8CDE34)

    Spagna

    403

    TAC precauzionale.

    Portogallo

    669

    Unione

    1 072

    TAC

    1 072


    Specie

    :

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona

    :

    VIId e VIIe

    (SPR/7DE.)

    Belgio

    26

    TAC precauzionale.

    Danimarca

    1 674

    Germania

    26

    Francia

    361

    Paesi Bassi

    361

    Regno Unito

    2 702

    Unione

    5 150

    TAC

    5 150


    Specie

    :

    Spinarolo/gattuccio

    Squalus acanthias

    Zona

    :

    Acque UE della zona IIIa

    (DGS/03A-C.)

    Danimarca

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Svezia

    0

    Unione

    0

    TAC

    0


    Specie

    :

    Spinarolo/gattuccio

    Squalus acanthias

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa e IV

    (DGS/2AC4-C)

    Belgio

    0 (48)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    0 (48)

    Germania

    0 (48)

    Francia

    0 (48)

    Paesi Bassi

    0 (48)

    Svezia

    0 (48)

    Regno Unito

    0 (48)

    Unione

    0 (48)

    TAC

    0 (48)


    Specie

    :

    Spinarolo/gattuccio

    Squalus acanthias

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

    (DGS/15X14)

    Belgio

    0 (49)

    TAC analitico.

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.

    Germania

    0 (49)

    Spagna

    0 (49)

    Francia

    0 (49)

    Irlanda

    0 (49)

    Paesi Bassi

    0 (49)

    Portogallo

    0 (49)

    Regno Unito

    0 (49)

    Unione

    0 (49)

    TAC

    0 (49)


    Specie

    :

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    VIIIc

    (JAX/08C.)

    Spagna

    22 409 (50)  (52)

    TAC analitico.

    Francia

    388 (50)

    Portogallo

    2 214 (50)  (52)

    Unione

    25 011

    TAC

    25 011


    Specie

    :

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    IX

    (JAX/09.)

    Spagna

    7 762 (53)  (54)

    TAC analitico.

    Portogallo

    22 238 (53)  (54)

    Unione

    30 000

    TAC

    30 000


    Specie

    :

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    X; acque UE della zona COPACE (55)

    (JAX/X34PRT)

    Portogallo

    Da fissare (56)  (57)

    TAC precauzionale.

    Unione

    Da fissare (58)

    TAC

    Da fissare (58)


    Specie

    :

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    Acque UE della zona COPACE (59)

    (JAX/341PRT)

    Portogallo

    Da fissare (60)  (61)

    TAC precauzionale.

    Unione

    Da fissare (62)

    TAC

    Da fissare (62)


    Specie

    :

    Suri/sugarelli

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    Acque UE della zona COPACE (63)

    (JAX/341SPN)

    Spagna

    Da fissare (64)

    TAC precauzionale.

    Unione

    Da fissare (65)

    TAC

    Da fissare (65)


    (1)  Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

    (2)  Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

    Mull of Kintyre (55°19′N, 05°48′O);

    punto con le coordinate 55°04′N, 05°23′O e;

    Corsewall Point (55°01′N, 05°10′O).

    (3)  Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

    (4)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

    (5)  Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

    a nord da 52° 30′ latitudine nord,

    a sud da 52° 00′ latitudine nord,

    a ovest dalla costa dell’Irlanda,

    a est dalla costa del Regno Unito.

    (6)  La zona è aumentata dell’area delimitata:

    a nord da 52° 30′ latitudine nord,

    a sud da 52° 00′ latitudine nord,

    a ovest dalla costa dell’Irlanda,

    a est dalla costa del Regno Unito.

    (7)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (8)  Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell’1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca.

    (9)  Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

    (10)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

    (11)  Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).

    (12)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

    (13)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

    (14)  Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

    (15)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.

    (16)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

    (17)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (18)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

    (19)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (20)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

    (21)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

    (HKE/*8ABDE)

    Belgio

    37

    Spagna

    1 469

    Francia

    1 469

    Irlanda

    184

    Paesi Bassi

    18

    Regno Unito

    827

    Unione

    4 004

    (22)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque UE della zona IIa; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (23)  Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV

    (HKE/*57-14)

    Belgio

    2

    Spagna

    1 837

    Francia

    3 305

    Paesi Bassi

    6

    Unione

    5 150

    (24)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (25)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (26)  Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE della zona IIIa e nelle acque UE della zona IIIbcd.

    (27)  Condizioni speciali: di cui le catture effettuate nell’unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII non possono superare i seguenti contingenti (NEP/*07U16):

    Spagna

    543

    Francia

    340

    Irlanda

    653

    Regno Unito

    264

    Unione

    1 800

    (28)  Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

    (29)  La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

    (30)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.

    (31)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

    (32)  Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE nella zona VIIIc (POL/*08C.).

    (33)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

    (34)  Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.

    (35)  Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (36)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/03A-C.) sono comunicate separatamente.

    (37)  Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza chiodata (Raja clavata). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (38)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

    (39)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), alla razza bavosa (Dipturus batis), alla razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) e alla razza bianca (Raja alba). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (40)  Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE della zona VIId (SRX/*07D.). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente.

    (41)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.

    (42)  Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza ondulata (Raja undulata). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (43)  Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/*67AKD) sono comunicate separatamente.

    (44)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

    (45)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza bianca (Raja alba). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

    (46)  Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque UE della zona IIIa, sottodivisioni 22-32.

    (47)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

    (48)  Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), squalo becco d’uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps), sagrì nano (Etmopterus pusillus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo (Squalus acanthias). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

    (49)  Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), squalo becco d’uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps), sagrì nano (Etmopterus pusillus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo (Squalus acanthias). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

    (50)  Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98 (), fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

    (51)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

    (52)  Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C).

    (53)  Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

    (54)  Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.).

    (55)  Acque circostanti le isole Azzorre.

    (56)  Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

    (57)  Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

    (58)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

    (59)  Acque circostanti Madera.

    (60)  Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.

    (61)  Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

    (62)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.

    (63)  Acque circostanti le isole Canarie.

    (64)  Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

    (65)  Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.

    ALLEGATO IIA

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI MERLUZZO BIANCO NEL KATTEGAT, NELLE DIVISIONI CIEM VIa E VIIa E NELLE ACQUE UE DELLA DIVISIONE CIEM Vb

    1.   Ambito di applicazione

    1.1.

    Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato.

    1.2.

    Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all’obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2013 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

    2.   Attrezzi regolamentati e zone geografiche

    Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi specificati nell’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 ("attrezzi regolamentati") e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2, lettere a), c) e d), dello stesso allegato.

    3.   Autorizzazioni

    Se lo ritiene opportuno ai fini di un’applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro non rilascia un’autorizzazione per la pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.   Sforzo di pesca massimo consentito

    4.1.

    Nell’appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 per il periodo di gestione 2013, vale a dire dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.

    4.2.

    I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 (1) non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

    5.   Gestione

    5.1.

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all’articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    5.2.

    Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le singole navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

    5.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    6.   Relazione sullo sforzo di pesca

    L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuno dei gruppi delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

    7.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

    Allegato IIA, appendice 1

    Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

    Zona geografica

    Attrezzo regolamentato

    DK

    DE

    SE

    a)

    Kattegat

    TR1

    197 929

    4 212

    16 610

    TR2

    830 041

    5 240

    327 506

    TR3

    441 872

    0

    490

    BT1

    0

    0

    0

    BT2

    0

    0

    0

    GN

    115 456

    26 534

    13 102

    GT

    22 645

    0

    22 060

    LL

    1 100

    0

    25 339


    Zona geografica

    Attrezzo regolamentato

    BE

    FR

    IE

    NL

    UK

    c)

    divisione CIEM VIIa

    TR1

    0

    48 193

    33 539

    0

    339 592

    TR2

    10 166

    744

    475 649

    0

    1 088 238

    TR3

    0

    0

    1 422

    0

    0

    BT1

    0

    0

    0

    0

    0

    BT2

    843 782

    0

    514 584

    200 000

    111 693

    GN

    0

    471

    18 255

    0

    5 970

    GT

    0

    0

    0

    0

    158

    LL

    0

    0

    0

    0

    70 614


    Zona geografica

    Attrezzo regolamentato

    BE

    DE

    ES

    FR

    IE

    UK

    d)

    divisione CIEM VIa e acque UE della divisione CIEM Vb

    TR1

    0

    9 320

    0

    1 057 828

    428 820

    1 033 273

    TR2

    0

    0

    0

    34 926

    14 371

    2 972 845

    TR3

    0

    0

    0

    0

    273

    16 027

    BT1

    0

    0

    0

    0

    0

    117 544

    BT2

    0

    0

    0

    0

    3 801

    4 626

    GN

    0

    35 442

    13 836

    302 917

    5 697

    213 454

    GT

    0

    0

    0

    0

    1 953

    145

    LL

    0

    0

    1 402 142

    184 354

    4 250

    630 040

    ALLEGATO IIB

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    1.   Ambito di applicazione

    Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

    2.   Definizioni

    Ai fini del presente allegato si intende per:

    a)

    "gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

    i)

    reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;

    ii)

    reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

    b)

    "attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

    c)

    "zona", le divisioni CIEM VIIIc e IXa: ad esclusione del Golfo di Cadice;

    d)

    "periodo di gestione 2013": il periodo tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014;

    e)

    "condizioni speciali": le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

    3.   Limitazioni dell’attività

    Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi UE battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

    CAPO II

    AUTORIZZAZIONI

    4.   Navi autorizzate

    4.1.

    Uno Stato membro non può autorizzare l’esercizio di attività di pesca nella zona con uno degli attrezzi regolamentati da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quel tipo di pesca nella zona negli anni dal 2002 al 2012, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.2.

    Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare nella zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 11 o 12 del presente allegato.

    CAPO III

    NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE

    5.   Numero massimo di giorni

    5.1.

    Nel periodo di gestione 2013 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare a trovarsi nella zona una nave battente la propria bandiera che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.

    5.2.

    Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno del 4 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

    6.   Condizioni speciali per l’assegnazione di giorni

    6.1.

    Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dal suo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

    a)

    gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata nel 2010 o 2011 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e

    b)

    gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata nel 2010 o 2011 ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.

    6.2.

    Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2013, 5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di scampo.

    6.3.

    Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

    6.4.

    L’applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

    Tabella I

    Numero massimo annuo di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo

    Condizione speciale

    Attrezzo regolamentato

    Numero massimo di giorni

     

    Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

    ES

    141

     

    FR

    134

     

    PT

    140

    6.1.a) e 6.1.b)

    Reti a strascico, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

    Illimitato

    7.   Sistema di chilowatt-giorni

    7.1.

    Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base ad un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

    7.2.

    Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l’attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni resta illimitato secondo la tabella I, il numero pertinente di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

    7.3.

    Gli Stati membri che intendano beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l’attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    l’elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta dell’UE (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l’attività comprovata di tali navi per gli anni 2010 e 2011 con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

    c)

    il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.

    7.4.

    Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

    8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

    8.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1o febbraio 2012 e il 31 gennaio 2013 conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 (1) o al regolamento (CE) n. 744/2008 (2). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

    8.2.

    Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l’attrezzo in questione, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    8.3.

    I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    8.4.

    Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2013, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell’UE (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l’attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, per condizione speciale.

    8.5.

    Sulla base di tale domanda da parte di uno Stato membro, la Commissione può assegnare allo stesso, mediante atti di esecuzione, un numero aggiuntivo di giorni rispetto a quello definito al punto 5.1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

    8.6.

    Nel periodo di gestione 2013 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

    8.7.

    Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione 2013, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione 2014.

    9.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

    9.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 (3) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

    9.2.

    Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell’equipaggio.

    9.3.

    Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

    9.4.

    Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero aggiuntivo di giorni rispetto a quello di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l’attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

    9.5.

    Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell’inizio del periodo per il quale si applica il programma.

    CAPO IV

    GESTIONE

    10.   Obbligo generale

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    11.   Periodi di gestione

    11.1.

    Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

    11.2.

    Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

    11.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    CAPO V

    SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

    12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro

    12.1.

    Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un’altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell’UE.

    12.2.

    Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2010 e 2011, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

    12.3.

    Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

    12.4.

    Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell’assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

    12.5.

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

    13.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

    CAPO VI

    OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

    14.   Relazione sullo sforzo di pesca

    L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

    15.   Raccolta dei dati

    Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.

    16.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2012 e 2013, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

    Tabella II

    Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

    Stato membro

    Attrezzo

    Anno

    Dichiarazione dello sforzo globale

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tabella III

    Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (4) S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    Attrezzo

    2

     

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    TR

    =

    reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

    GN

    =

    reti da imbrocco ≥ 60 mm

    LL

    =

    palangari di fondo

    (3)

    Anno

    4

     

    2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 o 2013

    (4)

    Dichiarazione dello sforzo globale

    7

    D

    Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno in questione


    Tabella IV

    Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

    Stato membro

    CFR

    Marcatura esterna

    Durata del periodo di gestione

    Attrezzo notificato

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    Giorni ammissibili per attrezzo notificato

    Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

    Trasferimento di giorni

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)

    (8)

    (8)

    (8)

    (9)


    Tabella V

    Formato dei dati relativi alle navi

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (5) S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    CFR

    12

     

    Numero del registro della flotta peschereccia dell’UE (CFR)

    Numero unico di identificazione della nave

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri è completata da zeri a sinistra.

    (3)

    Marcatura esterna

    14

    S

    A norma del regolamento (CEE) n. 1381/87 (6)

    (4)

    Durata del periodo di gestione

    2

    S

    Durata del periodo di gestione espressa in mesi

    (5)

    Attrezzi notificati

    2

    S

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    TR

    =

    reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

    GN

    =

    reti da imbrocco ≥ 60 mm

    LL

    =

    palangari di fondo

    (6)

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    2

    S

    Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell’allegato IIB.

    (7)

    Giorni ammissibili per attrezzo notificato

    3

    S

    Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell’allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

    (8)

    Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

    3

    S

    Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

    (9)

    Trasferimento di giorni

    4

    S

    Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"


    (1)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

    (4)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (5)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (6)  Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).

    ALLEGATO IIC

    SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    1.   Ambito di applicazione

    1.1.

    Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2013 indica il periodo dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014.

    1.2.

    Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un’attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all’anno nei tre anni precedenti, come attestato dal giornale di pesca, sono esenti dall’applicazione del presente allegato a condizione che:

    a)

    nel periodo di gestione 2013 catturino meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

    b)

    non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

    c)

    ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2013 e il 31 gennaio 2014, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2013.

    Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dall’applicazione del presente allegato.

    2.   Definizioni

    Ai fini del presente allegato si intende per:

    a)

    "gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

    i)

    sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e

    ii)

    reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

    b)

    "attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

    c)

    "zona", la divisione CIEM VIIe:

    d)

    "periodo di gestione 2013": il periodo tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014.

    3.   Limitazioni dell’attività

    Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi UE battenti la sua bandiera e immatricolate nell’Unione, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

    CAPO II

    AUTORIZZAZIONI

    4.   Navi autorizzate

    4.1

    Uno Stato membro non può autorizzare l’esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2012, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.2

    Tuttavia, una nave con un’attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

    4.3

    Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare nella zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 10 o 11 del presente allegato.

    CAPO III

    NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE

    5.   Numero massimo di giorni

    Nel periodo di gestione 2013 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare a trovarsi nella zona una nave battente la propria bandiera che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.

    Tabella I

    Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

    Attrezzo regolamentato

    Numero massimo di giorni

    Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

    164

    Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

    164

    6.   Sistema di chilowatt-giorni

    6.1.

    Nel periodo di gestione 2013 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato.

    6.2.

    Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l’attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

    6.3.

    Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l’attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    l’elenco delle navi autorizzate a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta dell’UE (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

    6.4.

    Sulla base di tale domanda, la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

    7.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

    7.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1o gennaio 2004 conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

    7.2.

    Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

    7.3.

    I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

    7.4.

    Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2013, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

    a)

    gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell’UE (CFR) e della potenza motrice;

    b)

    l’attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

    7.5.

    Sulla base di tale domanda da parte di uno Stato membro, la Commissione può assegnare allo stesso, mediante atti di esecuzione, un numero aggiuntivo di giorni rispetto a quello definito al punto 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

    7.6.

    Nel periodo di gestione 2013 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati.

    7.7.

    Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2013 un numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest’ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gruppi di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è provvisoriamente autorizzato a riassegnare il 50 % di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione.

    8.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

    8.1.

    La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

    8.2.

    Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell’equipaggio.

    8.3.

    Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

    8.4.

    Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero aggiuntivo di giorni rispetto a quello di cui al punto 5 per tale Stato membro e per le navi, la zona e l’attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

    8.5.

    Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell’inizio del periodo per il quale si applica il programma.

    CAPO IV

    GESTIONE

    9.   Obbligo generale

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    10.   Periodi di gestione

    10.1.

    Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

    10.2.

    Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

    10.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    CAPO V

    SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

    11.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro

    11.1.

    Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un’altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell’UE.

    11.2.

    Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

    11.3.

    Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

    11.4.

    Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

    12.   Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi

    Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

    CAPO VI

    OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

    13.   Relazione sullo sforzo di pesca

    L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

    14.   Raccolta dei dati

    Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.

    15.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2012 e 2013, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

    Tabella II

    Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno

    Stato membro

    Attrezzo

    Anno

    Dichiarazione dello sforzo globale

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tabella III

    Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (1)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    Attrezzo

    2

     

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    BT

    =

    sfogliare ≥ 80 mm

    GN

    =

    reti da imbrocco < 220 mm

    TN

    =

    tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    (3)

    Anno

    4

     

    2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 o 2013

    (4)

    Dichiarazione dello sforzo globale

    7

    D

    Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno in questione


    Tabella IV

    Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

    Stato membro

    CFR

    Marcatura esterna

    Durata del periodo di gestione

    Attrezzo notificato

    Giorni ammissibili per attrezzo notificato

    Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

    Trasferimento di giorni

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    N. 1

    N. 2

    N. 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)


    Tabella V

    Formato dei dati relativi alle navi

    Nome del campo

    Numero massimo di caratteri/cifre

    Allineamento (2)

    S(inistra)/D(estra)

    Definizione e osservazioni

    (1)

    Stato membro

    3

     

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata

    (2)

    CFR

    12

     

    Numero del registro della flotta peschereccia dell’UE (CFR)

    Numero unico di identificazione della nave

    Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri è completata da zeri a sinistra.

    (3)

    Marcatura esterna

    14

    S

    A norma del regolamento (CEE) n. 1381/87

    (4)

    Durata del periodo di gestione

    2

    S

    Durata del periodo di gestione espressa in mesi

    (5)

    Attrezzi notificati

    2

    S

    Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

    BT

    =

    sfogliare ≥ 80 mm

    GN

    =

    reti da imbrocco < 220 mm

    TN

    =

    tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

    (6)

    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

    3

    S

    Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell’allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

    (7)

    Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

    3

    S

    Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

    (8)

    Trasferimento di giorni

    4

    S

    Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"


    (1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

    (2)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


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