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Document 32013R0039
Council Regulation (EU) No 39/2013 of 21 January 2013 fixing for 2013 the fishing opportunities available to EU vessels for certain fish stocks and groups of fish stocks which are not subject to international negotiations or agreements
Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013 , che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013 , che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
GU L 23 del 25.1.2013, p. 1–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2013
25.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 39/2013 DEL CONSIGLIO
del 21 gennaio 2013
che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali. |
(2) |
Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. |
(3) |
È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi regionali interessati. |
(4) |
È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, è opportuno che i TAC per gli stock di nasello meridionale, scampo, sogliola nella Manica occidentale, aringa nelle acque ad ovest della Scozia e merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica (2); nel regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (3); nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (4); e nel regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (5) ("piano per il merluzzo bianco"). Tuttavia, con riguardo agli stock di nasello settentrionale (regolamento (CE) n. 811/2004 (6)) e di sogliola nel Golfo di Biscaglia (regolamento (CE) n. 388/2006 (7)), gli obiettivi minimi fissati dai rispettivi piani di ricostituzione e di gestione sono stati raggiunti ed è quindi opportuno conformarsi ai pareri scientifici al fine di raggiungere o, secondo i casi, mantenere TAC compatibili con il rendimento massimo sostenibile. |
(5) |
Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell’abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l’approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all’articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica. |
(6) |
A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (8), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. |
(7) |
Se un TAC relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca. |
(8) |
Per alcuni TAC è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l’efficacia di un sistema di contingenti di cattura, ossia un sistema nell’ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un’attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare e non soltanto di quanto viene scaricato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni supplementari dovrebbero pertanto comprendere l’obbligo di garantire l’utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"). Ciò dovrebbe consentire la registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. L’uso di sistemi CCTV costituisce pertanto, attualmente, un requisito preliminare per l’efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata. È opportuno che il ricorso a tali sistemi avvenga nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9). |
(9) |
Per garantire che le prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell’ambito di tali prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì opportuno autorizzare trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano alle prove su attività di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano, purché possa dimostrarsi che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano. |
(10) |
È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2013 in conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007 e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (10). |
(11) |
In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime. |
(12) |
Dal momento che le quattro zone TAC per lo stock settentrionale di nasello corrispondono allo stesso stock biologico, è opportuno, al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, consentire l'attuazione di disposizioni flessibili per gli Stati membri attivi in questo settore della pesca tra i TAC per la zona IIIa, acque UE delle sottodivisioni 22-32, e i TAC per le acque UE delle zone IIa e IV. |
(13) |
Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell’Unione. |
(14) |
L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi UE a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (11), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento. |
(15) |
Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione delle sue assegnazioni di sforzo di pesca, conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. |
(16) |
Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché l'istituzione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giornate in mare tra navi battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che definisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (12). |
(17) |
Per evitare l’interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell’Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo, che dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o febbraio 2013. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) |
limiti di cattura per il 2013; |
b) |
limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014. |
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle navi UE.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "nave UE": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;
b) "acque UE": le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d’oltremare e ai territori elencati nell’allegato II del trattato;
c) "totale ammissibile di catture" (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno;
d) "contingente": la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro;
e) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
f) "apertura di maglia": l’apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 (13);
g) "registro della flotta peschereccia UE": il registro istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
h) "giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
i) "valutazioni analitiche": una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presenta una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.
Articolo 4
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (14);
b) "Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c) "Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
d) "unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
53° 30′ N 15° 00′ O,
53° 30′ N 11° 00′ O,
51° 30′ N 11° 00′ O,
51° 30′ N 13° 00′ O,
51° 00′ N 13° 00′ O,
51° 00′ N 15° 00′ O,
53° 30′ N 15° 00′ O;
e) "Golfo di Cadice": la zona geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;
f) "zone COPACE" (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 (15).
TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA
Articolo 5
TAC e loro ripartizione
I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all’UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato I.
Articolo 6
TAC stabiliti dagli Stati membri
1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell’allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
a) |
sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e |
b) |
consentono:
|
3. Entro il 15 marzo 2013, ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) |
i TAC adottati; |
b) |
i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC; |
c) |
informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità dei TAC adottati al disposto del paragrafo 2. |
Articolo 7
Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate
1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell’allegato I.
2. Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell’allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.
3. Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 è conforme ai seguenti requisiti:
a) |
la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"), che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo; |
b) |
il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:
|
c) |
tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell’allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall’attribuzione di quantitativi supplementari concessi nell’ambito del presente articolo; |
d) |
una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente; |
e) |
con riguardo agli stock cui può essere applicato il presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, a condizione che si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano. |
4. In deroga al paragrafo 3, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:
a) |
il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10 %; |
b) |
l’inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità del sistema CCTV per finalità di controllo; |
c) |
non sia superato il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi che partecipano alle prove. |
5. Ogniqualvolta le registrazioni ottenute conformemente al paragrafo 3, lettera a), implichino il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.
6. Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 3, revoca immediatamente l’assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2013.
7. Prima di procedere all’assegnazione dei quantitativi supplementari di cui ai paragrafi da 1 a 6, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) |
elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate; |
b) |
specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti; |
c) |
capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi; |
d) |
rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante; |
e) |
quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2012 dalle navi partecipanti. |
8. La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente articolo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l’applicazione del requisito fissato al paragrafo 3, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.
Articolo 8
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
La conservazione a bordo o lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente se:
a) |
le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o |
b) |
le catture rientrano in un contingente a disposizione dell’UE che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell’UE non è ancora esaurito. |
Articolo 9
Limitazioni dello sforzo di pesca
Dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:
a) |
all’allegato IIA si applicano alla gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle divisioni CIEM VIIa e VIa e nelle acque UE della divisione CIEM Vb; |
b) |
all’allegato IIB si applicano per la ricostituzione del nasello meridionale e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice; |
c) |
all’allegato IIC si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe. |
Articolo 10
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a) |
gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
b) |
le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 (16); |
c) |
gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; |
d) |
i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; |
e) |
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
2. Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.
Articolo 11
Periodi di divieto della pesca
1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 maggio 2013: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola e spinarolo.
2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
1 |
52° 27′ N |
12° 19′ O |
2 |
52° 40′ N |
12° 30′ O |
3 |
52° 47′ N |
12° 39,600′ O |
4 |
52° 47′ N |
12° 56′ O |
5 |
52° 13,5′ N |
13° 53,830′ O |
6 |
51° 22′ N |
14° 24′ O |
7 |
51° 22′ N |
14° 03′ O |
8 |
52° 10′ N |
13° 25′ O |
9 |
52° 32′ N |
13° 07,500′ O |
10 |
52° 43′ N |
12° 55′ O |
11 |
52° 43′ N |
12° 43′ O |
12 |
52° 38,800′ N |
12° 37′ O |
13 |
52° 27′ N |
12° 23′ O |
14 |
52° 27′ N |
12° 19′ O |
3. In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank delle navi che detengono a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito a norma dell’articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 12
Divieti
1. Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
a) |
squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque; |
b) |
smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell’allegato I, parte B; |
c) |
squadro (Squatina squatina) nelle acque UE; |
d) |
razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X; |
e) |
razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Raja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X; |
f) |
pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII; |
g) |
manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque. |
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.
Articolo 13
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 15
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Tuttavia, l’articolo 9 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
E. GILMORE
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.
(3) GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.
(4) GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.
(5) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.
(6) Regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1).
(8) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(9) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(10) GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.
(11) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(12) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(13) Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 5).
(14) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
(15) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
(16) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
ELENCO DEGLI ALLEGATI
ALLEGATO I |
: |
TAC applicabili alle navi UE in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona
|
||||||
ALLEGATO IIA |
: |
Sforzo di pesca delle navi nell’ambito della gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle divisioni CIEM VIa e VIIa e nelle acque UE della divisione CIEM Vb |
||||||
ALLEGATO IIB |
: |
Sforzo di pesca delle navi nell’ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice |
||||||
ALLEGATO IIC |
: |
Sforzo di pesca delle navi nell’ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe |
ALLEGATO I
TAC APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA
PARTE A
Disposizioni generali
Nelle tabelle riportate nella parte B del presente allegato figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.
Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.
Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome comune |
Amblyraja radiata |
RJR |
Razza stellata |
Ammodytes spp. |
SAN |
Cicerelli |
Argentina silus |
ARU |
Argentina |
Beryx spp. |
ALF |
Berici |
Brosme brosme |
USK |
Brosmio |
Caproidae |
BOR |
Pesce tamburo |
Centrophorus squamosus |
GUQ |
Sagrì |
Centroscymnus coelolepis |
CYO |
Squalo portoghese |
Chaceon spp. |
GER |
Granchi rossi di fondale |
Champsocephalus gunnari |
ANI |
Pesce del ghiaccio |
Chionoecetes spp. |
PCR |
Grancevole artiche |
Clupea harengus |
HER |
Aringa |
Coryphaenoides rupestris |
RNG |
Granatiere |
Dalatias licha |
SCK |
Zigrino |
Deania calcea |
DCA |
Squalo becco d’uccello |
Dipturus batis |
RJB |
Razza bavosa |
Dissostichus eleginoides |
TOP |
Austromerluzzo |
Dissostichus mawsoni |
TOA |
Austromerluzzo |
Engraulis encrasicolus |
ANE |
Acciuga |
Etmopterus princeps |
ETR |
Sagrì atlantico |
Etmopterus pusillus |
ETP |
Sagrì nano |
Euphausia superba |
KRI |
Krill antartico |
Gadus morhua |
COD |
Merluzzo bianco |
Galeorhinus galeus |
GAG |
Canesca |
Glyptocephalus cynoglossus |
WIT |
Passera lingua di cane |
Hippoglossoides platessoides |
PLA |
Passera canadese |
Hippoglossus hippoglossus |
HAL |
Ippoglosso atlantico |
Hoplostethus atlanticus |
ORY |
Pesce specchio atlantico |
Illex illecebrosus |
SQI |
Totano |
Lamna nasus |
POR |
Smeriglio |
Lepidonotothen squamifrons |
NOS |
Nototenia |
Lepidorhombus spp. |
LEZ |
Lepidorombi |
Leucoraja naevus |
RJN |
Razza fiorita |
Limanda ferruginea |
YEL |
Limanda |
Limanda limanda |
DAB |
Limanda |
Lophiidae |
ANF |
Rana pescatrice |
Macrourus spp. |
GRV |
Granatieri |
Makaira nigricans |
BUM |
Marlin azzurro |
Mallotus villosus |
CAP |
Capelin |
Manta birostris |
RMB |
Manta gigante |
Martialia hyadesi |
SQS |
Calamaro |
Melanogrammus aeglefinus |
HAD |
Eglefino |
Merlangius merlangus |
WHG |
Merlano |
Merluccius merluccius |
HKE |
Nasello |
Micromesistius poutassou |
WHB |
Melù |
Microstomus kitt |
LEM |
Limanda |
Molva dypterygia |
BLI |
Molva azzurra |
Molva molva |
LIN |
Molva |
Nephrops norvegicus |
NEP |
Scampo |
Pandalus borealis |
PRA |
Gamberello boreale |
Paralomis spp. |
PAI |
Granchi |
Penaeus spp. |
PEN |
Mazzancolle |
Platichthys flesus |
FLE |
Passera pianuzza |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Passera di mare |
Pleuronectiformes |
FLX |
Pesce piatto |
Pollachius pollachius |
POL |
Merluzzo giallo |
Pollachius virens |
POK |
Merluzzo carbonaro |
Psetta maxima |
TUR |
Rombo chiodato |
Raja alba |
RJA |
Razza bianca |
Raja brachyura |
RJH |
Razza a coda corta |
Raja circularis |
RJI |
Razza rotonda |
Raja clavata |
RJC |
Razza chiodata |
Raja fullonica |
RJF |
Razza spinosa |
Raja (Dipturus) nidarosiensis |
JAD |
Razza norvegese |
Raja microocellata |
RJE |
Razza dagli occhi piccoli |
Raja montagui |
RJM |
Razza maculata |
Raja undulata |
RJU |
Razza ondulata |
Rajiformes |
SRX |
Razze |
Reinhardtius hippoglossoides |
GHL |
Ippoglosso nero |
Scomber scombrus |
MAC |
Sgombro |
Scophthalmus rhombus |
BLL |
Rombo liscio |
Sebastes spp. |
RED |
Scorfani |
Solea solea |
SOL |
Sogliola |
Solea spp. |
SOO |
Sogliole |
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
Squalus acanthias |
DGS |
Spinarolo/gattuccio |
Tetrapturus albidus |
WHM |
Marlin bianco |
Thunnus maccoyii |
SBF |
Tonno rosso del sud |
Thunnus obesus |
BET |
Tonno obeso |
Thunnus thynnus |
BFT |
Tonno rosso |
Trachurus murphyi |
CJM |
Sugarello cileno |
Trachurus spp. |
JAX |
Suri/sugarelli |
Trisopterus esmarkii |
NOP |
Busbana norvegese |
Urophycis tenuis |
HKW |
Musdea americana |
Xiphias gladius |
SWO |
Pesce spada |
La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:
Acciuga |
ANE |
Engraulis encrasicolus |
Argentina |
ARU |
Argentina silus |
Aringa |
HER |
Clupea harengus |
Austromerluzzo |
TOA |
Dissostichus mawsoni |
Austromerluzzo |
TOP |
Dissostichus eleginoides |
Berici |
ALF |
Beryx spp. |
Brosmio |
USK |
Brosme brosme |
Busbana norvegese |
NOP |
Trisopterus esmarkii |
Calamaro |
SQS |
Martialia hyadesi |
Canesca |
GAG |
Galeorhinus galeus |
Capelin |
CAP |
Mallotus villosus |
Cicerelli |
SAN |
Ammodytes spp. |
Eglefino |
HAD |
Melanogrammus aeglefinus |
Gamberello boreale |
PRA |
Pandalus borealis |
Granatiere |
RNG |
Coryphaenoides rupestris |
Granatieri |
GRV |
Macrourus spp. |
Grancevole artiche |
PCR |
Chionoecetes spp. |
Granchi |
PAI |
Paralomis spp. |
Granchi rossi di fondale |
GER |
Chaceon spp. |
Ippoglosso atlantico |
HAL |
Hippoglossus hippoglossus |
Ippoglosso nero |
GHL |
Reinhardtius hippoglossoides |
Krill antartico |
KRI |
Euphausia superba |
Lepidorombi |
LEZ |
Lepidorhombus spp. |
Limanda |
DAB |
Limanda limanda |
Limanda |
LEM |
Microstomus kitt |
Limanda |
YEL |
Limanda ferruginea |
Manta gigante |
RMB |
Manta birostris |
Marlin azzurro |
BUM |
Makaira nigricans |
Marlin bianco |
WHM |
Tetrapturus albidus |
Mazzancolle |
PEN |
Penaeus spp. |
Melù |
WHB |
Micromesistius poutassou |
Merlano |
WHG |
Merlangius merlangus |
Merluzzo bianco |
COD |
Gadus morhua |
Merluzzo carbonaro |
POK |
Pollachius virens |
Merluzzo giallo |
POL |
Pollachius pollachius |
Molva |
LIN |
Molva molva |
Molva azzurra |
BLI |
Molva dypterygia |
Musdea americana |
HKW |
Urophycis tenuis |
Nasello |
HKE |
Merluccius merluccius |
Nototenia |
NOS |
Lepidonotothen squamifrons |
Passera canadese |
PLA |
Hippoglossoides platessoides |
Passera di mare |
PLE |
Pleuronectes platessa |
Passera lingua di cane |
WIT |
Glyptocephalus cynoglossus |
Passera pianuzza |
FLE |
Platichthys flesus |
Pesce del ghiaccio |
ANI |
Champsocephalus gunnari |
Pesce piatto |
FLX |
Pleuronectiformes |
Pesce spada |
SWO |
Xiphias gladius |
Pesce specchio atlantico |
ORY |
Hoplostethus atlanticus |
Pesce tamburo |
BOR |
Caproidae |
Rana pescatrice |
ANF |
Lophiidae |
Razza a coda corta |
RJH |
Raja brachyura |
Razza bavosa |
RJB |
Dipturus batis |
Razza bianca |
RJA |
Raja alba |
Razza chiodata |
RJC |
Raja clavata |
Razza dagli occhi piccoli |
RJE |
Raja microocellata |
Razza fiorita |
RJN |
Leucoraja naevus |
Razza maculata |
RJM |
Raja montagui |
Razza norvegese |
JAD |
Raja (Dipturus) nidarosiensis |
Razza ondulata |
RJU |
Raja undulata |
Razza rotonda |
RJI |
Raja circularis |
Razza spinosa |
RJF |
Raja fullonica |
Razza stellata |
RJR |
Amblyraja radiata |
Razze |
SRX |
Rajiformes |
Rombo chiodato |
TUR |
Psetta maxima |
Rombo liscio |
BLL |
Scophthalmus rhombus |
Sagrì |
GUQ |
Centrophorus squamosus |
Sagrì atlantico |
ETR |
Etmopterus princeps |
Sagrì nano |
ETP |
Etmopterus pusillus |
Scampo |
NEP |
Nephrops norvegicus |
Scorfani |
RED |
Sebastes spp. |
Sgombro |
MAC |
Scomber scombrus |
Smeriglio |
POR |
Lamna nasus |
Sogliola |
SOL |
Solea solea |
Sogliole |
SOO |
Solea spp. |
Spinarolo/gattuccio |
DGS |
Squalus acanthias |
Spratto |
SPR |
Sprattus sprattus |
Squalo becco d’uccello |
DCA |
Deania calcea |
Squalo portoghese |
CYO |
Centroscymnus coelolepis |
Sugarello cileno |
CJM |
Trachurus murphyi |
Suri/sugarelli |
JAX |
Trachurus spp. |
Tonno obeso |
BET |
Thunnus obesus |
Tonno rosso |
BFT |
Thunnus thynnus |
Tonno rosso del sud |
SBF |
Thunnus maccoyii |
Totano |
SQI |
Illex illecebrosus |
Zigrino |
SCK |
Dalatias licha |
PARTE B
Kattegat, Sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque UE), acque della Guiana Francese
|
|
|||||||
Germania |
24 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
8 |
|||||||
Paesi Bassi |
19 |
|||||||
Regno Unito |
39 |
|||||||
Unione |
90 |
|||||||
TAC |
90 |
|
|
|||||||
Danimarca |
911 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
9 |
|||||||
Francia |
7 |
|||||||
Irlanda |
7 |
|||||||
Paesi Bassi |
43 |
|||||||
Svezia |
35 |
|||||||
Regno Unito |
16 |
|||||||
Unione |
1 028 |
|||||||
TAC |
1 028 |
|
|
|||||||
Germania |
329 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
7 |
|||||||
Irlanda |
305 |
|||||||
Paesi Bassi |
3 434 |
|||||||
Regno Unito |
241 |
|||||||
Unione |
4 316 |
|||||||
TAC |
4 316 |
|
|
|||||||
Danimarca |
15 |
TAC analitico. |
||||||
Svezia |
7 |
|||||||
Germania |
7 |
|||||||
Unione |
29 |
|||||||
TAC |
29 |
|
|
|||||||
Danimarca |
20 123 |
TAC precauzionale. |
||||||
Irlanda |
56 666 |
|||||||
Regno Unito |
5 211 |
|||||||
Unione |
82 000 |
|||||||
TAC |
82 000 |
|
|
|||||||
Irlanda |
1 364 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Paesi Bassi |
136 |
|||||||
Unione |
1 500 |
|||||||
TAC |
1 500 |
|
|
|||||||
Regno Unito |
Da fissare (3) |
TAC precauzionale. |
||||||
Unione |
Da fissare (4) |
|||||||
TAC |
Da fissare (4) |
|
|
|||||||
Irlanda |
1 300 |
TAC analitico. |
||||||
Regno Unito |
3 693 |
|||||||
Unione |
4 993 |
|||||||
TAC |
4 993 |
|
|
|||||||
Francia |
465 |
TAC precauzionale. |
||||||
Regno Unito |
465 |
|||||||
Unione |
931 |
|||||||
TAC |
931 |
|
|
|||||||
Germania |
191 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
1 062 |
|||||||
Irlanda |
14 864 |
|||||||
Paesi Bassi |
1 062 |
|||||||
Regno Unito |
21 |
|||||||
Unione |
17 200 |
|||||||
TAC |
17 200 |
|
|
|||||||
Spagna |
4 198 |
TAC precauzionale. |
||||||
Portogallo |
4 580 |
|||||||
Unione |
8 778 |
|||||||
TAC |
8 778 |
|
|
|||||||
Danimarca |
62 (7) |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
1 (7) |
|||||||
Svezia |
37 (7) |
|||||||
Unione |
100 (7) |
|||||||
TAC |
100 (7) |
|
|
|||||||
Belgio |
0 |
TAC precauzionale. |
||||||
Germania |
1 |
|||||||
Francia |
12 |
|||||||
Irlanda |
16 |
|||||||
Regno Unito |
45 |
|||||||
Unione |
74 |
|||||||
TAC |
74 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
0 |
|||||||
Francia |
0 |
|||||||
Irlanda |
0 |
|||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
0 (8) |
|
|
|||||||
Belgio |
4 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
10 |
|||||||
Irlanda |
188 |
|||||||
Paesi Bassi |
1 |
|||||||
Regno Unito |
82 |
|||||||
Unione |
285 |
|||||||
TAC |
285 |
|
|
|||||||
Belgio |
456 |
TAC analitico. Si applica l’articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Francia |
7 459 |
|||||||
Irlanda |
1 479 |
|||||||
Paesi Bassi |
2 |
|||||||
Regno Unito |
804 |
|||||||
Unione |
10 200 |
|||||||
TAC |
10 200 |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 (9) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 (9) |
|||||||
Germania |
0 (9) |
|||||||
Irlanda |
0 (9) |
|||||||
Spagna |
0 (9) |
|||||||
Regno Unito |
0 (9) |
|||||||
Unione |
0 (9) |
|||||||
TAC |
0 (9) |
|
|
|||||||
Belgio |
6 |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
5 |
|||||||
Germania |
5 |
|||||||
Francia |
32 |
|||||||
Paesi Bassi |
25 |
|||||||
Regno Unito |
1 864 |
|||||||
Unione |
1 937 |
|||||||
TAC |
1 937 |
|
|
|||||||
Spagna |
385 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
1 501 |
|||||||
Irlanda |
439 |
|||||||
Regno Unito |
1 062 |
|||||||
Unione |
3 387 |
|||||||
TAC |
3 387 |
|
|
|||||||
Belgio |
470 (10) |
TAC analitico. Si applica l’articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Spagna |
5 216 (10) |
|||||||
Francia |
6 329 (10) |
|||||||
Irlanda |
2 878 (10) |
|||||||
Regno Unito |
2 492 (10) |
|||||||
Unione |
17 385 |
|||||||
TAC |
17 385 |
|
|
|||||||
Spagna |
950 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
766 |
|||||||
Unione |
1 716 |
|||||||
TAC |
1 716 |
|
|
|||||||
Spagna |
1 121 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
56 |
|||||||
Portogallo |
37 |
|||||||
Unione |
1 214 |
|||||||
TAC |
1 214 |
|
|
|||||||
Belgio |
177 |
TAC precauzionale. |
||||||
Germania |
202 |
|||||||
Spagna |
189 |
|||||||
Francia |
2 179 |
|||||||
Irlanda |
492 |
|||||||
Paesi Bassi |
170 |
|||||||
Regno Unito |
1 515 |
|||||||
Unione |
4 924 |
|||||||
TAC |
4 924 |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico. Si applica l’articolo 11 del presente regolamento. |
|||||||
Germania |
||||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Irlanda |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
29 144 (11) |
|||||||
TAC |
29 144 (11) |
|
|
|||||||
Spagna |
1 190 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
6 619 |
|||||||
Unione |
7 809 |
|||||||
TAC |
7 809 |
|
|
|||||||
Spagna |
2 063 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
2 |
|||||||
Portogallo |
410 |
|||||||
Unione |
2 475 |
|||||||
TAC |
2 475 |
|
|
|||||||
Belgio |
5 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
6 |
|||||||
Francia |
232 |
|||||||
Irlanda |
690 |
|||||||
Regno Unito |
3 278 |
|||||||
Unione |
4 211 |
|||||||
TAC |
4 211 |
|
|
|||||||
Belgio |
157 (13) |
TAC analitico. Si applica l’articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Francia |
9 432 (13) |
|||||||
Irlanda |
3 144 (13) |
|||||||
Regno Unito |
1 415 (13) |
|||||||
Unione |
14 148 (13) |
|||||||
TAC |
14 148 |
|
|
|||||||
Belgio |
19 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
86 |
|||||||
Irlanda |
515 |
|||||||
Regno Unito |
569 |
|||||||
Unione |
1 189 |
|||||||
TAC |
1 189 |
|
|
|||||||
Germania |
2 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
36 |
|||||||
Irlanda |
87 |
|||||||
Regno Unito |
167 |
|||||||
Unione |
292 |
|||||||
TAC |
292 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
3 |
|||||||
Irlanda |
49 |
|||||||
Paesi Bassi |
0 |
|||||||
Regno Unito |
32 |
|||||||
Unione |
84 |
|||||||
TAC |
84 |
|
|
|||||||
Belgio |
239 |
TAC analitico. Si applica l’articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Francia |
14 700 |
|||||||
Irlanda |
6 812 |
|||||||
Paesi Bassi |
120 |
|||||||
Regno Unito |
2 629 |
|||||||
Unione |
24 500 |
|||||||
TAC |
24 500 |
|
|
|||||||
Spagna |
1 270 |
TAC precauzionale. |
||||||
Francia |
1 905 |
|||||||
Unione |
3 175 |
|||||||
TAC |
3 175 |
|
|
|||||||
Portogallo |
Da fissare (14) |
TAC precauzionale. |
||||||
Unione |
Da fissare (15) |
|||||||
TAC |
Da fissare (15) |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 531 (17) |
TAC analitico. |
||||||
Svezia |
130 (17) |
|||||||
Unione |
1 661 |
|||||||
TAC |
1 661 (16) |
|
|
|||||||
Belgio |
28 |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
1 119 |
|||||||
Germania |
128 |
|||||||
Francia |
248 |
|||||||
Paesi Bassi |
64 |
|||||||
Regno Unito |
348 |
|||||||
Unione |
1 935 |
|||||||
TAC |
1 935 (18) |
|
|
|||||||||||||||||
Belgio |
TAC analitico. Si applica l’articolo 11 del presente regolamento. |
|||||||||||||||||
Spagna |
9 109 (21) |
|||||||||||||||||
Francia |
||||||||||||||||||
Irlanda |
1 704 (21) |
|||||||||||||||||
Paesi Bassi |
||||||||||||||||||
Regno Unito |
||||||||||||||||||
Unione |
30 900 |
|||||||||||||||||
TAC |
30 900 (20) |
|||||||||||||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||||||||
Belgio |
9 (22) |
TAC analitico. |
||||||||||||
Spagna |
6 341 |
|||||||||||||
Francia |
14 241 |
|||||||||||||
Paesi Bassi |
18 (22) |
|||||||||||||
Unione |
20 609 |
|||||||||||||
TAC |
20 609 (23) |
|||||||||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Spagna |
9 051 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
869 |
|||||||
Portogallo |
4 224 |
|||||||
Unione |
14 144 |
|||||||
TAC |
14 144 |
|
|
|||||||
Estonia |
2 (24) |
TAC precauzionale. |
||||||
Spagna |
739 (24) |
|||||||
Francia |
18 (24) |
|||||||
Lituania |
7 (24) |
|||||||
Regno Unito |
7 (24) |
|||||||
Altri |
2 (24) |
|||||||
Unione |
774 (24) |
|||||||
TAC |
774 (24) |
|
|
|||||||
Danimarca |
4 |
TAC precauzionale. |
||||||
Germania |
4 |
|||||||
Irlanda |
4 |
|||||||
Francia |
23 |
|||||||
Regno Unito |
14 |
|||||||
Altri (25) |
4 |
|||||||
Unione |
53 |
|||||||
TAC |
53 |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 |
TAC precauzionale. |
||||||
Germania |
2 |
|||||||
Svezia |
3 |
|||||||
Unione |
8 |
|||||||
TAC |
8 |
|
|
|||||||
Belgio |
6 (26) |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
50 |
|||||||
Germania |
6 (26) |
|||||||
Svezia |
19 |
|||||||
Regno Unito |
6 (26) |
|||||||
Unione |
87 |
|||||||
TAC |
87 |
|
|
|||||||
Belgio |
908 |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
908 |
|||||||
Germania |
13 |
|||||||
Francia |
27 |
|||||||
Paesi Bassi |
467 |
|||||||
Regno Unito |
15 027 |
|||||||
Unione |
17 350 |
|||||||
TAC |
17 350 |
|
|
|||||||
Spagna |
34 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
135 |
|||||||
Irlanda |
226 |
|||||||
Regno Unito |
16 295 |
|||||||
Unione |
16 690 |
|||||||
TAC |
16 690 |
|
|
|||||||
Spagna |
1 384 (27) |
TAC analitico. Si applica l’articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Francia |
5 609 (27) |
|||||||
Irlanda |
8 506 (27) |
|||||||
Regno Unito |
7 566 (27) |
|||||||
Unione |
23 065 (27) |
|||||||
TAC |
23 065 (27) |
|
|
|||||||
Spagna |
234 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
3 665 |
|||||||
Unione |
3 899 |
|||||||
TAC |
3 899 |
|
|
|||||||
Spagna |
71 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
3 |
|||||||
Unione |
74 |
|||||||
TAC |
74 |
|
|
|||||||
Spagna |
62 |
TAC analitico. |
||||||
Portogallo |
184 |
|||||||
Unione |
246 |
|||||||
TAC |
246 |
|
|
|||||||
Francia |
TAC precauzionale. |
|||||||
Unione |
||||||||
TAC |
|
|
|||||||
Francia |
9 |
TAC precauzionale. |
||||||
Irlanda |
261 |
|||||||
Regno Unito |
388 |
|||||||
Unione |
658 |
|||||||
TAC |
658 |
|
|
|||||||
Belgio |
42 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
18 |
|||||||
Irlanda |
1 063 |
|||||||
Paesi Bassi |
13 |
|||||||
Regno Unito |
491 |
|||||||
Unione |
1 627 |
|||||||
TAC |
1 627 |
|
|
|||||||
Francia |
11 |
TAC precauzionale. Si applica l’articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Irlanda |
63 |
|||||||
Unione |
74 |
|||||||
TAC |
74 |
|
|
|||||||
Belgio |
1 047 (31) |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
3 491 (31) |
|||||||
Regno Unito |
1 862 (31) |
|||||||
Unione |
6 400 |
|||||||
TAC |
6 400 |
|
|
|||||||
Belgio |
46 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
83 |
|||||||
Irlanda |
197 |
|||||||
Regno Unito |
43 |
|||||||
Unione |
369 |
|||||||
TAC |
369 |
|
|
|||||||
Belgio |
9 |
TAC analitico. Si applica l’articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Francia |
18 |
|||||||
Irlanda |
61 |
|||||||
Paesi Bassi |
35 |
|||||||
Regno Unito |
18 |
|||||||
Unione |
141 |
|||||||
TAC |
141 |
|
|
|||||||
Spagna |
66 |
TAC precauzionale. |
||||||
Francia |
263 |
|||||||
Portogallo |
66 |
|||||||
Unione |
395 |
|||||||
TAC |
395 |
|
|
|||||||
Spagna |
6 |
TAC precauzionale. |
||||||
Francia |
190 |
|||||||
Irlanda |
56 |
|||||||
Regno Unito |
145 |
|||||||
Unione |
397 |
|||||||
TAC |
397 |
|
|
|||||||
Belgio |
420 |
TAC precauzionale. Si applica l’articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Spagna |
25 |
|||||||
Francia |
9 667 |
|||||||
Irlanda |
1 030 |
|||||||
Regno Unito |
2 353 |
|||||||
Unione |
13 495 |
|||||||
TAC |
13 495 |
|
|
|||||||
Spagna |
252 |
TAC precauzionale. |
||||||
Francia |
1 230 |
|||||||
Unione |
1 482 |
|||||||
TAC |
1 482 |
|
|
|||||||
Spagna |
208 |
TAC precauzionale. |
||||||
Francia |
23 |
|||||||
Unione |
231 |
|||||||
TAC |
231 |
|
|
|||||||
Spagna |
273 (32) |
TAC precauzionale. |
||||||
Portogallo |
9 (32) |
|||||||
Unione |
282 (32) |
|||||||
TAC |
282 |
|
|
|||||||
Belgio |
6 |
TAC precauzionale. Si applica l’articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Francia |
1 245 |
|||||||
Irlanda |
1 491 |
|||||||
Regno Unito |
434 |
|||||||
Unione |
3 176 |
|||||||
TAC |
3 176 |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC precauzionale. |
|||||||
Danimarca |
||||||||
Germania |
||||||||
Francia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
1 256 (35) |
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC precauzionale. |
|||||||
Svezia |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
52 (37) |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC precauzionale. Si applica l’articolo 11 del presente regolamento. |
|||||||
Estonia |
||||||||
Francia |
||||||||
Germania |
||||||||
Irlanda |
||||||||
Lituania |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Spagna |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
8 924 (39) |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC precauzionale. |
|||||||
Francia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
798 (42) |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC precauzionale. |
|||||||
Francia |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Spagna |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
3 800 (45) |
|
|
|||||||
Danimarca |
470 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
27 (46) |
|||||||
Paesi Bassi |
45 (46) |
|||||||
Svezia |
18 |
|||||||
Unione |
560 |
|||||||
TAC |
560 |
|
|
|||||||
Irlanda |
46 |
TAC precauzionale. |
||||||
Regno Unito |
11 |
|||||||
Unione |
57 |
|||||||
TAC |
57 |
|
|
|||||||
Belgio |
36 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 |
|||||||
Irlanda |
58 |
|||||||
Paesi Bassi |
11 |
|||||||
Regno Unito |
35 |
|||||||
Unione |
140 |
|||||||
TAC |
140 |
|
|
|||||||
Francia |
6 |
TAC precauzionale. Si applica l’articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Irlanda |
36 |
|||||||
Unione |
42 |
|||||||
TAC |
42 |
|
|
|||||||
Belgio |
1 588 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
3 177 |
|||||||
Regno Unito |
1 135 |
|||||||
Unione |
5 900 |
|||||||
TAC |
5 900 |
|
|
|||||||
Belgio |
32 (47) |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
337 (47) |
|||||||
Regno Unito |
525 (47) |
|||||||
Unione |
894 |
|||||||
TAC |
894 |
|
|
|||||||
Belgio |
688 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
69 |
|||||||
Irlanda |
34 |
|||||||
Regno Unito |
309 |
|||||||
Unione |
1 100 |
|||||||
TAC |
1 100 |
|
|
|||||||
Belgio |
33 |
TAC analitico. Si applica l’articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Francia |
67 |
|||||||
Irlanda |
181 |
|||||||
Paesi Bassi |
54 |
|||||||
Regno Unito |
67 |
|||||||
Unione |
402 |
|||||||
TAC |
402 |
|
|
|||||||
Belgio |
51 |
TAC analitico. |
||||||
Spagna |
9 |
|||||||
Francia |
3 758 |
|||||||
Paesi Bassi |
282 |
|||||||
Unione |
4 100 |
|||||||
TAC |
4 100 |
|
|
|||||||
Spagna |
403 |
TAC precauzionale. |
||||||
Portogallo |
669 |
|||||||
Unione |
1 072 |
|||||||
TAC |
1 072 |
|
|
|||||||
Belgio |
26 |
TAC precauzionale. |
||||||
Danimarca |
1 674 |
|||||||
Germania |
26 |
|||||||
Francia |
361 |
|||||||
Paesi Bassi |
361 |
|||||||
Regno Unito |
2 702 |
|||||||
Unione |
5 150 |
|||||||
TAC |
5 150 |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Svezia |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (48) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
0 (48) |
|||||||
Germania |
0 (48) |
|||||||
Francia |
0 (48) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (48) |
|||||||
Svezia |
0 (48) |
|||||||
Regno Unito |
0 (48) |
|||||||
Unione |
0 (48) |
|||||||
TAC |
0 (48) |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (49) |
TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Germania |
0 (49) |
|||||||
Spagna |
0 (49) |
|||||||
Francia |
0 (49) |
|||||||
Irlanda |
0 (49) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (49) |
|||||||
Portogallo |
0 (49) |
|||||||
Regno Unito |
0 (49) |
|||||||
Unione |
0 (49) |
|||||||
TAC |
0 (49) |
|
|
|||||||
Spagna |
TAC analitico. |
|||||||
Francia |
388 (50) |
|||||||
Portogallo |
||||||||
Unione |
25 011 |
|||||||
TAC |
25 011 |
|
|
|||||||
Spagna |
TAC analitico. |
|||||||
Portogallo |
||||||||
Unione |
30 000 |
|||||||
TAC |
30 000 |
|
|
|||||||
Portogallo |
TAC precauzionale. |
|||||||
Unione |
Da fissare (58) |
|||||||
TAC |
Da fissare (58) |
|
|
|||||||
Portogallo |
TAC precauzionale. |
|||||||
Unione |
Da fissare (62) |
|||||||
TAC |
Da fissare (62) |
|
|
|||||||
Spagna |
Da fissare (64) |
TAC precauzionale. |
||||||
Unione |
Da fissare (65) |
|||||||
TAC |
Da fissare (65) |
(1) Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.
(2) Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.
— |
Mull of Kintyre (55°19′N, 05°48′O); |
— |
punto con le coordinate 55°04′N, 05°23′O e; |
— |
Corsewall Point (55°01′N, 05°10′O). |
(3) Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.
(4) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.
(5) Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:
— |
a nord da 52° 30′ latitudine nord, |
— |
a sud da 52° 00′ latitudine nord, |
— |
a ovest dalla costa dell’Irlanda, |
— |
a est dalla costa del Regno Unito. |
(6) La zona è aumentata dell’area delimitata:
— |
a nord da 52° 30′ latitudine nord, |
— |
a sud da 52° 00′ latitudine nord, |
— |
a ovest dalla costa dell’Irlanda, |
— |
a est dalla costa del Regno Unito. |
(7) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(8) Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell’1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca.
(9) Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
(10) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.
(11) Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).
(12) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.
(13) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.
(14) Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.
(15) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.
(16) Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.
(17) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(18) Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.
(19) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque UE delle zone IIa e IV; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(20) Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.
(21) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/*8ABDE) |
Belgio |
37 |
Spagna |
1 469 |
Francia |
1 469 |
Irlanda |
184 |
Paesi Bassi |
18 |
Regno Unito |
827 |
Unione |
4 004 |
(22) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque UE della zona IIa; tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(23) Nei limiti di un TAC complessivo di 55 105 t per lo stock settentrionale di nasello.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14) |
Belgio |
2 |
Spagna |
1 837 |
Francia |
3 305 |
Paesi Bassi |
6 |
Unione |
5 150 |
(24) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(25) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(26) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque UE della zona IIIa e nelle acque UE della zona IIIbcd.
(27) Condizioni speciali: di cui le catture effettuate nell’unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII non possono superare i seguenti contingenti (NEP/*07U16):
Spagna |
543 |
Francia |
340 |
Irlanda |
653 |
Regno Unito |
264 |
Unione |
1 800 |
(28) Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.
(29) La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.
(30) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 1.
(31) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.
(32) Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE nella zona VIIIc (POL/*08C.).
(33) Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.
(34) Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.
(35) Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(36) Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C.) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/03A-C.) sono comunicate separatamente.
(37) Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza chiodata (Raja clavata). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(38) Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
(39) Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), alla razza bavosa (Dipturus batis), alla razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) e alla razza bianca (Raja alba). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(40) Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE della zona VIId (SRX/*07D.). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente.
(41) Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.
(42) Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza ondulata (Raja undulata). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(43) Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque UE delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/*67AKD) sono comunicate separatamente.
(44) Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.
(45) Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza bianca (Raja alba). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(46) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque UE della zona IIIa, sottodivisioni 22-32.
(47) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all’articolo 7 del presente regolamento.
(48) Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), squalo becco d’uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps), sagrì nano (Etmopterus pusillus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo (Squalus acanthias). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
(49) Sono comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), squalo becco d’uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps), sagrì nano (Etmopterus pusillus), squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo (Squalus acanthias). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
(50) Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98 (), fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
(51) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).
(52) Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C).
(53) Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
(54) Condizioni speciali: fino a un massimo del 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.).
(55) Acque circostanti le isole Azzorre.
(56) Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
(57) Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.
(58) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.
(59) Acque circostanti Madera.
(60) Di cui, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, fino a un massimo del 5 %, in peso vivo, delle catture totali che si trovano a bordo può consistere di sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20.
(61) Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.
(62) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 3.
(63) Acque circostanti le isole Canarie.
(64) Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.
(65) Fissato allo stesso quantitativo stabilito conformemente alla nota 2.
ALLEGATO IIA
SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI MERLUZZO BIANCO NEL KATTEGAT, NELLE DIVISIONI CIEM VIa E VIIa E NELLE ACQUE UE DELLA DIVISIONE CIEM Vb
1. Ambito di applicazione
1.1. |
Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate al punto 2 del presente allegato. |
1.2. |
Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all’obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2013 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo. |
2. Attrezzi regolamentati e zone geografiche
Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi specificati nell’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 ("attrezzi regolamentati") e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2, lettere a), c) e d), dello stesso allegato.
3. Autorizzazioni
Se lo ritiene opportuno ai fini di un’applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro non rilascia un’autorizzazione per la pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
4. Sforzo di pesca massimo consentito
4.1. |
Nell’appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 per il periodo di gestione 2013, vale a dire dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro. |
4.2. |
I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 (1) non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato. |
5. Gestione
5.1. |
Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all’articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
5.2. |
Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le singole navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi. |
5.3. |
Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore. |
6. Relazione sullo sforzo di pesca
L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuno dei gruppi delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.
7. Trasmissione dei dati
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati applicato in futuro dalla Commissione.
(1) Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
Allegato IIA, appendice 1
Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni
Zona geografica |
Attrezzo regolamentato |
DK |
DE |
SE |
||
|
TR1 |
197 929 |
4 212 |
16 610 |
||
TR2 |
830 041 |
5 240 |
327 506 |
|||
TR3 |
441 872 |
0 |
490 |
|||
BT1 |
0 |
0 |
0 |
|||
BT2 |
0 |
0 |
0 |
|||
GN |
115 456 |
26 534 |
13 102 |
|||
GT |
22 645 |
0 |
22 060 |
|||
LL |
1 100 |
0 |
25 339 |
Zona geografica |
Attrezzo regolamentato |
BE |
FR |
IE |
NL |
UK |
||
|
TR1 |
0 |
48 193 |
33 539 |
0 |
339 592 |
||
TR2 |
10 166 |
744 |
475 649 |
0 |
1 088 238 |
|||
TR3 |
0 |
0 |
1 422 |
0 |
0 |
|||
BT1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
BT2 |
843 782 |
0 |
514 584 |
200 000 |
111 693 |
|||
GN |
0 |
471 |
18 255 |
0 |
5 970 |
|||
GT |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
|||
LL |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 614 |
Zona geografica |
Attrezzo regolamentato |
BE |
DE |
ES |
FR |
IE |
UK |
||
|
TR1 |
0 |
9 320 |
0 |
1 057 828 |
428 820 |
1 033 273 |
||
TR2 |
0 |
0 |
0 |
34 926 |
14 371 |
2 972 845 |
|||
TR3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
16 027 |
|||
BT1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 544 |
|||
BT2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 801 |
4 626 |
|||
GN |
0 |
35 442 |
13 836 |
302 917 |
5 697 |
213 454 |
|||
GT |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 953 |
145 |
|||
LL |
0 |
0 |
1 402 142 |
184 354 |
4 250 |
630 040 |
ALLEGATO IIB
SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.
2. Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) |
"gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
|
b) |
"attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi; |
c) |
"zona", le divisioni CIEM VIIIc e IXa: ad esclusione del Golfo di Cadice; |
d) |
"periodo di gestione 2013": il periodo tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014; |
e) |
"condizioni speciali": le condizioni speciali di cui al punto 6.1. |
3. Limitazioni dell’attività
Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi UE battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI
4. Navi autorizzate
4.1. |
Uno Stato membro non può autorizzare l’esercizio di attività di pesca nella zona con uno degli attrezzi regolamentati da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quel tipo di pesca nella zona negli anni dal 2002 al 2012, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt. |
4.2. |
Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare nella zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 11 o 12 del presente allegato. |
CAPO III
NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE
5. Numero massimo di giorni
5.1. |
Nel periodo di gestione 2013 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare a trovarsi nella zona una nave battente la propria bandiera che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I. |
5.2. |
Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno del 4 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I. |
6. Condizioni speciali per l’assegnazione di giorni
6.1. |
Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dal suo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
|
6.2. |
Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2013, 5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate del totale degli sbarchi in peso vivo di scampo. |
6.3. |
Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta. |
6.4. |
L’applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1. Tabella I Numero massimo annuo di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo
|
7. Sistema di chilowatt-giorni
7.1. |
Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base ad un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali. |
7.2. |
Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l’attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni resta illimitato secondo la tabella I, il numero pertinente di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360. |
7.3. |
Gli Stati membri che intendano beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l’attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
|
7.4. |
Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1. |
8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca
8.1. |
La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1o febbraio 2012 e il 31 gennaio 2013 conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 (1) o al regolamento (CE) n. 744/2008 (2). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca. |
8.2. |
Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l’attrezzo in questione, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. |
8.3. |
I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare. |
8.4. |
Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2013, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
|
8.5. |
Sulla base di tale domanda da parte di uno Stato membro, la Commissione può assegnare allo stesso, mediante atti di esecuzione, un numero aggiuntivo di giorni rispetto a quello definito al punto 5.1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2. |
8.6. |
Nel periodo di gestione 2013 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale. |
8.7. |
Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione 2013, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione 2014. |
9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica
9.1. |
La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 (3) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali. |
9.2. |
Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell’equipaggio. |
9.3. |
Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica. |
9.4. |
Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero aggiuntivo di giorni rispetto a quello di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l’attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2. |
9.5. |
Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell’inizio del periodo per il quale si applica il programma. |
CAPO IV
GESTIONE
10. Obbligo generale
Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
11. Periodi di gestione
11.1. |
Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili. |
11.2. |
Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato. |
11.3. |
Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore. |
CAPO V
SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA
12. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro
12.1. |
Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un’altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell’UE. |
12.2. |
Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2010 e 2011, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. |
12.3. |
Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione. |
12.4. |
Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell’assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali. |
12.5. |
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2. |
13. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi
Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.
CAPO VI
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
14. Relazione sullo sforzo di pesca
L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.
15. Raccolta dei dati
Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.
16. Trasmissione dei dati
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2012 e 2013, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.
Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno
Stato membro |
Attrezzo |
Anno |
Dichiarazione dello sforzo globale |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (4) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
|||||||||||
|
3 |
|
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata |
|||||||||||
|
2 |
|
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
|
|||||||||||
|
4 |
|
2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 o 2013 |
|||||||||||
|
7 |
D |
Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno in questione |
Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi
Stato membro |
CFR |
Marcatura esterna |
Durata del periodo di gestione |
Attrezzo notificato |
Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati |
Giorni ammissibili per attrezzo notificato |
Giorni di utilizzo per attrezzo notificato |
Trasferimento di giorni |
||||||||||||
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(5) |
(5) |
(5) |
(6) |
(6) |
(6) |
(6) |
(7) |
(7) |
(7) |
(7) |
(8) |
(8) |
(8) |
(8) |
(9) |
Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (5) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
|||||||||||
|
3 |
|
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata |
|||||||||||
|
12 |
|
Numero del registro della flotta peschereccia dell’UE (CFR) Numero unico di identificazione della nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri è completata da zeri a sinistra. |
|||||||||||
|
14 |
S |
A norma del regolamento (CEE) n. 1381/87 (6) |
|||||||||||
|
2 |
S |
Durata del periodo di gestione espressa in mesi |
|||||||||||
|
2 |
S |
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
|
|||||||||||
|
2 |
S |
Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell’allegato IIB. |
|||||||||||
|
3 |
S |
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell’allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati |
|||||||||||
|
3 |
S |
Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato |
|||||||||||
|
4 |
S |
Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti" |
(1) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).
(4) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
(5) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
(6) Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).
ALLEGATO IIC
SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL’AMBITO DEI PIANI DI GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ambito di applicazione
1.1. |
Il presente allegato si applica alle navi UE di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2013 indica il periodo dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014. |
1.2. |
Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un’attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all’anno nei tre anni precedenti, come attestato dal giornale di pesca, sono esenti dall’applicazione del presente allegato a condizione che:
Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dall’applicazione del presente allegato. |
2. Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) |
"gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
|
b) |
"attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi; |
c) |
"zona", la divisione CIEM VIIe: |
d) |
"periodo di gestione 2013": il periodo tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014. |
3. Limitazioni dell’attività
Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché le navi UE battenti la sua bandiera e immatricolate nell’Unione, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI
4. Navi autorizzate
4.1 |
Uno Stato membro non può autorizzare l’esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un’attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2012, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt. |
4.2 |
Tuttavia, una nave con un’attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo. |
4.3 |
Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzata a pescare nella zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento autorizzato a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente ai punti 10 o 11 del presente allegato. |
CAPO III
NUMERO DI GIORNI DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATI ALLE NAVI UE
5. Numero massimo di giorni
Nel periodo di gestione 2013 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare a trovarsi nella zona una nave battente la propria bandiera che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.
Tabella I
Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati
Attrezzo regolamentato |
Numero massimo di giorni |
Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm |
164 |
Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm |
164 |
6. Sistema di chilowatt-giorni
6.1. |
Nel periodo di gestione 2013 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all’attrezzo regolamentato. |
6.2. |
Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l’attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato. |
6.3. |
Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per l’attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
|
6.4. |
Sulla base di tale domanda, la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1. |
7. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca
7.1. |
La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1o gennaio 2004 conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca. |
7.2. |
Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. |
7.3. |
I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare. |
7.4. |
Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2013, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
|
7.5. |
Sulla base di tale domanda da parte di uno Stato membro, la Commissione può assegnare allo stesso, mediante atti di esecuzione, un numero aggiuntivo di giorni rispetto a quello definito al punto 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2. |
7.6. |
Nel periodo di gestione 2013 gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi regolamentati. |
7.7. |
Uno Stato membro non può riassegnare nel periodo di gestione 2013 un numero aggiuntivo di giorni risultante da una cessazione permanente di attività che sia stato precedentemente attribuito dalla Commissione, a meno che quest’ultima non abbia deciso di rivedere tale numero aggiuntivo di giorni sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gruppi di attrezzi e di limitazioni dei giorni in mare. Lo Stato membro che abbia chiesto una revisione del numero di giorni è provvisoriamente autorizzato a riassegnare il 50 % di tale numero aggiuntivo di giorni, in attesa della decisione della Commissione. |
8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica
8.1. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali. |
8.2. |
Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell’equipaggio. |
8.3. |
Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica. |
8.4. |
Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero aggiuntivo di giorni rispetto a quello di cui al punto 5 per tale Stato membro e per le navi, la zona e l’attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2. |
8.5. |
Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell’inizio del periodo per il quale si applica il programma. |
CAPO IV
GESTIONE
9. Obbligo generale
Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
10. Periodi di gestione
10.1. |
Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili. |
10.2. |
Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato. |
10.3. |
Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore. |
CAPO V
SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA
11. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno stato membro
11.1. |
Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un’altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell’UE. |
11.2. |
Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. |
11.3. |
Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione. |
11.4. |
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14, paragrafo 2. |
12. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di stati membri diversi
Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.
CAPO VI
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
13. Relazione sullo sforzo di pesca
L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.
14. Raccolta dei dati
Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato, raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi.
15. Trasmissione dei dati
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all’indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull’utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2012 e 2013, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.
Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per anno
Stato membro |
Attrezzo |
Anno |
Dichiarazione dello sforzo globale |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per anno
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (1) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
|||||||||||
|
3 |
|
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata |
|||||||||||
|
2 |
|
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
|
|||||||||||
|
4 |
|
2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 o 2011 o 2012 o 2013 |
|||||||||||
|
7 |
D |
Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno in questione |
Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi
Stato membro |
CFR |
Marcatura esterna |
Durata del periodo di gestione |
Attrezzo notificato |
Giorni ammissibili per attrezzo notificato |
Giorni di utilizzo per attrezzo notificato |
Trasferimento di giorni |
|||||||||
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
|||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(5) |
(5) |
(5) |
(6) |
(6) |
(6) |
(6) |
(7) |
(7) |
(7) |
(7) |
(8) |
Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (2) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
|||||||||||
|
3 |
|
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata |
|||||||||||
|
12 |
|
Numero del registro della flotta peschereccia dell’UE (CFR) Numero unico di identificazione della nave Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri è completata da zeri a sinistra. |
|||||||||||
|
14 |
S |
A norma del regolamento (CEE) n. 1381/87 |
|||||||||||
|
2 |
S |
Durata del periodo di gestione espressa in mesi |
|||||||||||
|
2 |
S |
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
|
|||||||||||
|
3 |
S |
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell’allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati |
|||||||||||
|
3 |
S |
Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato |
|||||||||||
|
4 |
S |
Per i giorni trasferiti indicare "– numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti" |
(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
(2) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.