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Document 32013R0006

    Regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione, dell' 8 gennaio 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 4 del 9.1.2013, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/09/2018; abrog. impl. da 32018R1139

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/6/oj

    9.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 4/34


    REGOLAMENTO (UE) N. 6/2013 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 gennaio 2013

    che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, modificato dal regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione (2), dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale (in seguito «convenzione di Chicago»), nella versione entrata in vigore il 20 novembre 2008 per i volumi I e II, fatte salve le sue appendici.

    (2)

    Dato che l’allegato 16 della convenzione di Chicago è stato modificato in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 690/2009, occorre quindi modificare di conseguenza quest’ultimo regolamento.

    (3)

    Le modifiche dei requisiti per la tutela ambientale di cui all’allegato 16 della convenzione di Chicago hanno stabilito di interrompere la produzione di NOx e consentito alle parti contraenti di definire le modalità transitorie per la loro applicazione.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (CE) n. 216/2008

    All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 216/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell’emendamento 10 del volume I e nell’emendamento 7 del volume II dell’allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 17 novembre 2011, fatte salve le appendici dell’allegato 16.»

    Articolo 2

    Misure transitorie

    1.   Fino al 31 dicembre 2016 gli Stati membri possono concedere deroghe all’obbligo di interrompere la produzione di emissioni di cui alla lettera d), volume II, parte III, capo 2, paragrafo 2.3.2 dell’allegato 16 della convenzione di Chicago, alle seguenti condizioni:

    a)

    le deroghe sono concesse in consultazione con l’Agenzia;

    b)

    le deroghe possono esse concesse solo quando l’impatto economico sull’organizzazione responsabile della costruzione dei motori oggetto di deroga superano gli interessi di tutela ambientale;

    c)

    nel caso di nuovi motori che dovranno essere installati su aeromobili nuovi, le deroghe non devono essere concesse per più di 75 motori per tipologia;

    d)

    nell’esaminare una richiesta di deroga, lo Stato membro prende in considerazione:

    i)

    la motivazione fornita dall’organizzazione responsabile della produzione dei motori oggetto di deroga, tra cui, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le considerazioni in merito a questioni tecniche, le ripercussioni economiche negative, le conseguenze ambientali, l’impatto di circostanze impreviste e le questioni in materia di parità;

    ii)

    l’utilizzo previsto per i motori in questione, nello specifico se si tratta di motori di riserva o di nuovi motori che dovranno essere installati su aeromobili nuovi;

    iii)

    il numero dei nuovi motori interessati;

    iv)

    il numero di deroghe concesse per questo tipo di motore;

    e)

    nel concedere la deroga, lo Stato membro specifica almeno:

    i)

    il numero del certificato di omologazione del tipo di motore;

    ii)

    il numero massimo di motori inclusi nella deroga;

    iii)

    l’utilizzo previsto per i motori in questione e i termini fissati per la loro produzione.

    2.   Le organizzazioni responsabili della costruzione dei motori oggetto di una deroga concessa a norma del presente articolo:

    a)

    garantiscono che le targhe di identificazione dei motori in questione riportino la dicitura «EXEMPT NEW» o «EXEMPT SPARE», a seconda dei casi;

    b)

    istituiscono una procedura per il controllo della qualità, onde controllare e gestire la produzione dei motori in questione;

    c)

    forniscono regolarmente allo Stato membro che ha concesso la deroga e all’organizzazione responsabile della progettazione informazioni dettagliate sui motori oggetto di deroga che sono stati prodotti, compreso il modello, il numero di serie, l’utilizzo del motore e il tipo di aeromobile su cui i nuovi motori sono installati;

    d)

    gli Stati membri che hanno concesso una deroga comunicano tempestivamente all’Agenzia tutti i dati di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettera c). Quest’ultima istituisce e mantiene un registro contenente tali dati e lo rende accessibile al pubblico.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

    (2)  GU L 199 del 31.7.2009, pag. 6.


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