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Document 32013L0061
Council Directive 2013/61/EU of 17 December 2013 amending Directives 2006/112/EC and 2008/118/EC as regards the French outermost regions and Mayotte in particular
Direttiva 2013/61/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte
Direttiva 2013/61/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte
GU L 353 del 28.12.2013, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 353/5 |
DIRETTIVA 2013/61/UE DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo (3), quest'ultimo ha deciso che, a partire dal 1o gennaio 2014, Mayotte acquisirà lo status di regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in luogo di quello di paese e territorio d’oltremare (PTOM) ai sensi dell’articolo 355, paragrafo 2, TFUE. Le norme fiscali dell'Unione si applicheranno a Mayotte a decorrere da questa modifica dello status. |
(2) |
Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le imposte di consumo, Mayotte si trova in una situazione analoga a quella delle altre regioni ultraperiferiche francesi (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione e Saint-Martin) che non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (4) e della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (5), e dovrebbe pertanto essere esclusa dall'ambito di applicazione territoriale delle suddette direttive a decorrere dalla data in cui è stato modificato il suo status ai sensi del TFUE. Le pertinenti disposizioni della direttiva 2006/112/CE e della direttiva 2008/118/CE dovrebbero pertanto essere adattate e allo stesso tempo dovrebbe essere chiarita la loro applicazione ai territori francesi d'oltremare. |
(3) |
Al fine di precisare che Mayotte e le altre regioni ultraperiferiche francesi sono escluse dai rispettivi ambiti di applicazione delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE indipendentemente da eventuali cambiamenti del loro status nel diritto francese, è opportuno far riferimento in dette direttive all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, TFUE per quanto riguarda queste regioni. |
(4) |
Le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
All’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CEE, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) |
i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;». |
Articolo 2
L’articolo 5 della direttiva 2008/118/CE è così modificato:
1) |
al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all’articolo 1 si applicano ai territori di cui al paragrafo 2, lettera b) – con riserva di misure d’adeguamento alla situazione ultraperiferica di detti territori – per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all’articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.». |
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2014. Essi comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni anteriormente al 1o gennaio 2015.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2014.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS
(1) Parere del 12 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 16 ottobre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).
(4) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
(5) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).