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Document 32013L0015
Council Directive 2013/15/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of free movement of goods, by reason of the accession of the Republic of Croatia
Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
GU L 158 del 10.6.2013, p. 172–183
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
10.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/172 |
DIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2013
che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 50,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti a motivo dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati in detto atto di adesione o negli allegati dello stesso, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l’atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione. |
(2) |
Come risulta dall’atto finale della conferenza che ha elaborato e adottato il trattato di adesione della Croazia, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall’adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell’adesione, integrandoli e aggiornandoli, all’occorrenza, per tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive nel settore della libera circolazione delle merci di cui alla presente direttiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le seguenti direttive sono modificate conformemente all’allegato della presente direttiva:
1) |
nel settore della libera circolazione dei veicoli a motore:
|
2) |
nel settore della libera circolazione delle calzature: direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (39). |
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Croazia all’Unione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY
(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16.
(2) GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23.
(3) GU L 176 del 10.8.1970, pag. 12.
(4) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37.
(5) GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15.
(6) GU L 38 dell’11.2.1974, pag. 22.
(7) GU L 221 del 12.8.1974, pag. 1.
(8) GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4.
(9) GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1.
(10) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 32.
(11) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 54.
(12) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 71.
(13) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 85.
(14) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96.
(15) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 122.
(16) GU L 220 del 29.8.1977, pag. 60.
(17) GU L 220 del 29.8.1977, pag. 72.
(18) GU L 220 del 29.8.1977, pag. 83.
(19) GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95.
(20) GU L 81 del 28.3.1978, pag. 49.
(21) GU L 255 del 18.9.1978, pag. 1.
(22) GU L 325 del 20.11.1978, pag. 1.
(23) GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 26.
(24) GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 1.
(25) GU L 195 del 29.7.1994, pag. 1.
(26) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1.
(27) GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.
(28) GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.
(29) GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.
(30) GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.
(31) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.
(32) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.
(33) GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1.
(34) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(35) GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1.
(36) GU L 216 del 20.8.2009, pag. 1.
(37) GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40.
(38) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.
(39) GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37.
ALLEGATO
PARTE A
VEICOLI A MOTORE
1. |
Nell’allegato II della direttiva 70/157/CEE, nell’elenco, al punto 4.2, dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue: « “25” per la Croazia». |
2. |
Nell’allegato II della direttiva 70/221/CEE, nell’elenco, al punto 6.2, dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
3. |
Nell’allegato I della direttiva 70/388/CEE, al punto 1.4.1, al testo tra parentesi è aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia». |
4. |
Nell’allegato XV della direttiva 71/320/CEE, nell’elenco, al punto 4.4.2 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
5. |
Nell’allegato I della direttiva 72/245/CEE, nell’elenco, al punto 5.2 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
6. |
Nell’allegato I della direttiva 74/61/CEE, nell’elenco, al punto 5.1.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue: « “25” per la Croazia». |
7. |
Nell’allegato I della direttiva 74/408/CEE, nell’elenco, al punto 6.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
8. |
Nell’allegato I della direttiva 74/483/CEE, nella nota in calce 1 relativa al punto 3.2.2.2, è aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia». |
9. |
Nell’allegato della direttiva 76/114/CEE, al punto 2.1.2, al testo fra parentesi è aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia». |
10. |
Nell’allegato I della direttiva 76/757/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
11. |
Nell’allegato I della direttiva 76/758/CEE, nell’elenco, al punto 5.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
12. |
Nell’allegato I della direttiva 76/759/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
13. |
Nell’allegato I della direttiva 76/760/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
14. |
L’allegato I della direttiva 76/761/CEE, è così modificato:
|
15. |
Nell’allegato I della direttiva 76/762/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
16. |
Nell’allegato I della direttiva 77/538/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
17. |
Nell’allegato I della direttiva 77/539/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
18. |
Nell’allegato I della direttiva 77/540/CEE, nell’elenco, al punto 4.2.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
19. |
Nell’allegato III della direttiva 77/541/CEE, nell’elenco, al punto 1.1.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia,». |
20. |
Nell’allegato I della direttiva 78/318/CEE, nell’elenco, al punto 7.2 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia,». |
21. |
Nell’allegato II della direttiva 78/764/CEE, al punto 3.5.2.1 è aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia». |
22. |
Nell’allegato VI della direttiva 78/932/CEE, al punto 1.1.1 è aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia;». |
23. |
Nell’allegato VI della direttiva 86/298/CEE, al primo trattino è aggiunto quanto segue: «25 per la Croazia,». |
24. |
Nell’allegato VII della direttiva 87/402/CEE, al primo trattino dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia,». |
25. |
Nell’allegato I della direttiva 94/20/CE, nell’elenco, al punto 3.3.4 dopo la voce relativa al Portogallo, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
26. |
Nell’allegato I della direttiva 95/28/CE, nell’elenco, al punto 6.1.1 dopo la voce relativa alla Grecia, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
27. |
Nell’appendice 4 dell’allegato I della direttiva 2000/25/CE, nell’elenco, alla sezione 1 del punto 1 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue: « “25” per la Croazia». |
28. |
Nell’allegato I della direttiva 2000/40/CE, nell’elenco, al punto 3.2 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
29. |
Nell’appendice 5 dell’allegato I della direttiva 2001/56/CE, nell’elenco, al punto 1.1.1 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
30. |
L’allegato I della direttiva 2001/85/CE è così modificato:
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31. |
La direttiva 2002/24/CE è così modificata:
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32. |
La direttiva 2003/37/CE è così modificata:
|
33. |
Nell’appendice 5 dell’allegato I della direttiva 2003/97/CE, nel punto 1.1 dopo la voce relativa all’Irlanda, è inserito quanto segue: «25 per la Croazia,». |
34. |
L’allegato VII della direttiva 2007/46/CE è così modificato:
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35. |
Nell’allegato VI della direttiva 2009/57/CE, nell’elenco dopo la voce relativa all’Irlanda, al primo capoverso è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
36. |
Nell’allegato I della direttiva 2009/64/CE, nell’elenco dei numeri distintivi dopo la voce relativa all’Irlanda, al punto 5.2 è inserito quanto segue: «25 per la Croazia;». |
37. |
Nell’allegato VI della direttiva 2009/75/CE, nell’elenco dopo la voce relativa all’Irlanda, al primo capoverso è inserito quanto segue: «25 per la Croazia». |
38. |
La direttiva 2009/144/CE è così modificata:
|
PARTE B
CALZATURE
L’allegato I della direttiva 94/11/CE è così modificato:
a) |
il punto 1 è modificato come segue:
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b) |
il punto 2 è modificato come segue:
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