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Document 32013D0345
2013/345/EU: Council Decision of 1 July 2013 amending the Council's Rules of Procedure
2013/345/UE: Decisione del Consiglio, del 1 °luglio 2013 , recante modifica del suo regolamento interno
2013/345/UE: Decisione del Consiglio, del 1 °luglio 2013 , recante modifica del suo regolamento interno
GU L 183 del 2.7.2013, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/11 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 1o luglio 2013
recante modifica del suo regolamento interno
(2013/345/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 3, paragrafo 3, primo e quarto comma, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati prevede che, fino al 31 ottobre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. |
(2) |
Tale percentuale è calcolata conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'articolo 1 dell'allegato III del regolamento interno del Consiglio (1) (nel prosieguo "regolamento interno"). |
(3) |
Il 14 gennaio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/37/UE (2), recante modifica del suo regolamento interno, al fine di adattare le cifre di cui all'articolo 1 dell'allegato III del regolamento interno con effetto al 1o gennaio 2013, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, di tale allegato. |
(4) |
In seguito all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione, è necessario modificare l'allegato III del regolamento interno per tener conto della popolazione di tale paese, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La tabella di cui all'allegato III, articolo 1, del regolamento interno è così modificata:
1) |
Dopo la voce relativa all'Irlanda è inserita la seguente nuova voce:
|
2) |
La voce "Totale" è sostituita dalla seguente:
|
3) |
La voce "Soglia (62 %)" è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS
(1) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).
(2) GU L 16 del 19.1.2013, pag. 16.