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Document 32013D0308
Council Decision 2013/308/CFSP of 24 June 2013 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus
Decisione 2013/308/PESC del Consiglio, del 24 giugno 2013 , recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Decisione 2013/308/PESC del Consiglio, del 24 giugno 2013 , recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
GU L 172 del 25.6.2013, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2013
25.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/31 |
DECISIONE 2013/308/PESC DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2013
recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1), relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. |
(2) |
Il Consiglio ritiene che per agevolare il dialogo politico sia opportuno sospendere il divieto di viaggio imposto al sig. Uladzimir Uladzimiravich Makei ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2012/642/PESC per il periodo in cui il suddetto detiene l'incarico di ministro per gli Affari esteri della Repubblica di Bielorussia. La sospensione dovrebbe essere oggetto del riesame di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2012/642/PESC. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 8 della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
1. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nella misura in cui si applicano al sig. Uladzimir Uladzimiravich Makei, sono sospese per il periodo in cui il suddetto detiene l'incarico di ministro per gli Affari esteri della Repubblica di Bielorussia.
2. La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2013. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere rinnovata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.