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Document 32012R1245

    Regolamento (UE) n. 1245/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

    GU L 352 del 21.12.2012, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1245/oj

    21.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 352/15


    REGOLAMENTO (UE) N. 1245/2012 DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 2012

    che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

    vista la decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In risposta al peggioramento della situazione dei diritti umani in Iran, il 12 aprile 2011 il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 359/2011 (2), ha istituito, a norma della decisione 2011/235/PESC, misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi.

    (2)

    Il 20 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/810/PESC (3) che modifica la decisione 2011/235/PESC per quanto riguarda la portata delle misure relative alle attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna.

    (3)

    Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato e la loro attuazione richiede pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 359/2011.

    (5)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare immediatamente in vigore,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 1 bis del regolamento (UE) n. 359/2011 è così modificato:

    1)

    il comma esistente diventa paragrafo 1;

    2)

    è aggiunto il seguente paragrafo:

    «2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato III, purché siano destinate esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione o dei suoi Stati membri in Iran, oppure la prestazione di assistenza tecnica o servizi di intermediazione o alla fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) in relazione a tali attrezzature.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. FLOURENTZOU


    (1)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

    (2)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

    (3)  Cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.


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