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Document 32012R1063

Regolamento (UE) n. 1063/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 314 del 14.11.2012, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1063/oj

14.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/5


REGOLAMENTO (UE) N. 1063/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), e in particolare l'articolo 21, paragrafo 6, lettera d) e l'articolo 40, lettere b), d) e f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 reca norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Lana e peli ottenuti da animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto vanno dichiarati come materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere h) e n) del regolamento.

(2)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ai sensi di tale direttiva (2), elenca tra l’altro le norme di attuazione per l'immissione sul mercato di lana e peli.

(3)

Lana e peli asciutti non trattati, imballati in modo sicuro, non presentano un rischio di diffusione di malattie, purché essi siano inoltrati direttamente a un impianto di produzione di prodotti derivati ad usi esterni alla catena dei mangimi o a un impianto che effettua operazioni intermedie in condizioni tali da evitare la diffusione di agenti patogeni. È perciò opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di esentare gli operatori che svolgono attività di trasporto di lana e peli non trattati direttamente all'impianto dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1069/2009. Occorre quindi modificare di conseguenza l'articolo 20, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 142/2011.

(4)

La lettera B del capo VII dell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce il punto finale per lana e peli.

(5)

L'articolo 8.5.35 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (3) prevede un elenco di procedure per l' inattivazione del virus dell' afta epizootica in lana e peli di ruminanti per uso industriale.

(6)

Pertanto, gli attuali trattamenti per l'immissione sul mercato all'interno dell'UE, nonché per le importazioni da paesi terzi, di lana e peli di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 vanno integrati da procedure riconosciute a livello internazionale per l'inattivazione del virus dell'afta epizootica in lana e peli di ruminanti per uso industriale.

(7)

Gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di accettare qualsiasi altro metodo atto a garantire che non permangano rischi inaccettabili dopo il trattamento di lana e peli compreso il metodo del lavaggio industriale, che è diverso dalle norme UIE.

(8)

Lana e peli non trattati di ruminanti destinati all'industria tessile non presentano un rischio inaccettabile per la salute degli animali, a condizione che siano ottenuti da ruminanti allevati nei paesi o nelle regioni che figurano nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione del 12 marzo 2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (4) e autorizzati a importare nell'Unione carni fresche di ruminanti non soggetti a garanzie supplementari A e F ivi menzionate.

(9)

Inoltre, il paese terzo o la sua regione da cui provengono lana e peli deve essere indenne da afta epizootica e, in caso di lana e peli di animali di specie ovina e caprina, dal vaiolo degli ovini e dei caprini in conformità ai criteri generali di base di cui all'allegato II della direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi e recante modifica delle direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (5).

(10)

Affinché gli operatori abbiano a disposizione una gamma sufficientemente vasta di metodi e di procedure per mitigare i rischi che comportano il commercio e le importazioni di lana e peli, si devono fissare requisiti aggiuntivi per l'immissione sul mercato di tali prodotti importati da paesi terzi senza restrizioni a norma del regolamento (UE) n. 142/2011. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 142/2011.

(11)

Per motivi di chiarezza occorre altresì modificare di conseguenza le norme per l'importazione della lana e dei peli non trattati di cui all'ottava riga della tabella 2, sezione 1, capo II dell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

(12)

I suini sono sensibili alla trasmissione di malattie diverse dall'afta epizootica, in particolare della peste suina africana, che richiedono un trattamento particolare di lana e peli prodotti da animali della specie suina. L'immissione sul mercato e di conseguenza l'importazione da paesi terzi di lana e peli di animali della specie suina devono pertanto essere soggette a condizioni identiche a quelle previste per le setole di suini. Occorre quindi modificare di conseguenza la lettera A, punto 2, del capo VII dell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.

(13)

I trattamenti supplementari per lana e peli di animali diversi da quelli della specie suina spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati da lana e peli per l'industria tessile dovrebbero essere disponibili anche per gli operatori degli Stati membri. Occorre quindi integrare di conseguenza la lettera B del capo VII dell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.

(14)

Le importazioni nell'Unione di lana e peli non trattati da determinati paesi terzi o loro regioni devono essere autorizzate a condizione che esse soddisfino i requisiti necessari e siano accompagnate da una dichiarazione dell'importatore conforme al modello di cui all'allegato IV del presente regolamento. Tale dichiarazione va presentata a uno dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti dell'Unione di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE del Consiglio, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune norme relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (6), dove le importazioni devono essere sottoposte ai controlli documentali disposti all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che entrano nella Comunità da paesi terzi (7), in deroga all'articolo 4, paragrafo 4, della suddetta direttiva.

(15)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 142/2011.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

(1)

All'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   L'autorità competente può esimere i seguenti operatori dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009:

(a)

gli operatori che trattano o producono trofei da caccia o altre preparazioni di cui all'allegato XIII, capo VI per scopi privati o non commerciali;

(b)

gli operatori che trattano o smaltiscono campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici per fini educativi;

(c)

gli operatori che trasportano lana e peli asciutti e non trattati, a condizione che siano saldamente chiusi in imballaggi e spediti direttamente verso uno stabilimento per la produzione di prodotti derivati ad usi esterni alla catena dei mangimi o di un impianto che effettua operazioni intermedie, in condizioni tali da evitare la diffusione di agenti patogeni."

(2)

All'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   L'importazione e il transito nell'Unione dei seguenti sottoprodotti di origine animale non sono sottoposti a condizioni di polizia sanitaria:

(a)

lana e peli sottoposti a lavaggio industriale o altro trattamento in modo da garantire che non rimangano rischi inaccettabili;

(b)

pellicce sottoposte a essiccazione a una temperatura ambiente di 18 °C per almeno due giorni con un'umidità del 55 %;

(c)

lana e peli di animali diversi da quelli della specie suina trattati con lavaggio industriale consistente nell'immersione della lana e dei peli in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio;

(d)

Lana e peli di animali diversi da quelli della specie suina spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana e dai peli per l'industria tessile e che sono stati trattati mediante almeno uno dei seguenti metodi:

depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio,

fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,

lavaggio industriale consistente nell'immersione di lana e peli in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 ° C,

stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 ° C per 8 giorni, 18 ° C per 28 giorni o 4 ° C per 120 giorni;

(e)

Lana e peli, asciutti e saldamente chiusi in imballaggi, prodotti da animali diversi da quelli della specie suina, destinati alla spedizione verso un impianto che produce prodotti derivati dalla lana e peli per l'industria tessile e che soddisfino tutti i requisiti seguenti:

(i)

prodotti almeno 21 giorni prima della data di ingresso nell'Unione e tenuti in un paese terzo o sua regione, che sia

elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e autorizzato per le importazioni nell'Unione di carni fresche di ruminanti non soggette alle garanzie supplementari A e F ivi indicate,

indenni da afta epizootica, e, nel caso di lana e peli di animali delle specie ovina e caprina, dal vaiolo degli ovini e da quello dei caprini in conformità con i criteri generali di base di cui all'allegato II della direttiva 2004/68/CE;

(ii)

sono accompagnati da una dichiarazione degli importatori secondo quanto prescritto al capo 21 dell'allegato XV;

(iii)

presentati dall'operatore ad uno dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti dell'Unione di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE, dove abbia superato con esito positivo il controllo documentale effettuato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE."

(3)

Nell’allegato I, le voci 31 e 32 vanno sostituite dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

(4)

La lettera A, punto 2, e la lettera B del capo VII dell'allegato XIII vanno modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

(5)

L'ottava riga della tabella 2, sezione 1, capo II dell'allegato XIV è sostituita dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

(6)

il testo di cui all'allegato IV del presente regolamento è aggiunto all'allegato XV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

(3)  Http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.5.htm

(4)  GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

(5)  GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.

(6)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

(7)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.


ALLEGATO I

Le voci 31 e 32 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 sono sostituite dai seguenti:

«31.

"lana non trattata" significa lana che non è stata:

(a)

sottoposta a lavaggio industriale;

(b)

ottenuta dalla concia;

(c)

trattata con un altro metodo atto a garantire l'eliminazione di rischi inaccettabili;

(d)

prodotta da animali diversi da quelli della specie suina e sottoposta a lavaggio industriale consistente nell'immersione della lana in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio; o

(e)

prodotta da animali diversi da quelli della specie suina, destinata ad essere spedita direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana per l'industria tessile e sottoposta ad almeno uno dei seguenti trattamenti:

(i)

depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio,

(ii)

fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,

(iii)

lavaggio industriale, consistente nell'immersione della lana in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 °C,

(iv)

stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 °C per 8 giorni, 18 °C per 28 giorni o 4 °C per 120 giorni;

32.

"peli non trattati" significa peli che non sono stati:

(a)

sottoposti a lavaggio industriale;

(b)

ottenuti dalla concia;

(c)

trattati con un altro metodo atto a garantire l'eliminazione di rischi inaccettabili;

(d)

prodotti da animali diversi da quelli della specie suina e sottoposti a lavaggio industriale consistente nell'immersione dei peli in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio; o

(e)

prodotti da animali diversi da quelli della specie suina, destinati ad essere spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana per l'industria tessile e sottoposti ad almeno uno dei seguenti trattamenti:

(i)

depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio,

(ii)

fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,

(iii)

lavaggio industriale, consistente nell'immersione dei peli in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 °C,

(iv)

stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 °C per 8 giorni, 18 °C per 28 giorni o 4 °C per 120 giorni;»


ALLEGATO II

Il capo VII dell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato come segue:

(1)

La frase introduttiva della lettera A, punto 2, è sostituita dalla seguente:

"2.

I movimenti di setole di suini e lana e peli di animali della specie suina provenienti da regioni nelle quali la peste suina africana è endemica saranno vietati, fatta eccezione per le setole di suini e lana e peli di animali della specie suina che hanno:".

(2)

Alla lettera B è aggiunto il seguente paragrafo:

"Lana e peli prodotti da animali diversi da quelli della specie suina possono essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento, purché:

(a)

siano stati sottoposti a lavaggio industriale, consistente nell' immersione della lana e dei peli in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio; o

(b)

vengano spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati da lana o peli per l'industria tessile e siano stati sottoposti ad almeno uno dei seguenti trattamenti:

(i)

depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio,

(ii)

fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,

(iii)

lavaggio industriale, consistente nell'immersione di lana e peli in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 °C,

(iv)

stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 °C per 8 giorni, 18 °C per 28 giorni o 4 °C per 120 giorni;"


ALLEGATO III

L'ottava riga della tabella 2, sezione 1, capo II dell' allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è sostituita come segue:

"8

Lana e dei peli non trattati ottenuti da animali diversi da quelli della specie suina

Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere h) e n).

(1)

La lana e i peli asciutti e non trattati devono essere:

(a)

saldamente chiusi in imballaggi; nonché

(b)

inviati direttamente a un impianto che produce prodotti derivati per usi all'esterno alla catena dei mangimi o a un impianto che effettua le operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni.

(1)

Qualsiasi paese terzo.

(1)

Per l'importazione di lana e peli non trattati non è richiesto alcun certificato sanitario.

(2)

Per lana e peli si intendono lana e peli di cui all' articolo 25, paragrafo 2, lettera e).

(2)

Paese terzo o sua regione

(a)

elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e autorizzato per le importazioni nell'Unione di carni fresche di ruminanti non soggette alle garanzie supplementari A e F ivi indicate, nonché

(b)

indenni dall' afta epizootica e, in caso di lana e peli di animali delle specie ovina e caprina, del vaiolo degli ovini e di quello dei caprini in conformità all'allegato II della direttiva 2004/68/CE.

(2)

È richiesta una dichiarazione dell'importatore conformemente al capo 21 dell'allegato XV."


ALLEGATO IV

All'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 è aggiunto il seguente capo 21:

«CAPO 21

Modello di dichiarazione

Dichiarazione dell'importatore di lana e peli non trattati di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera e), per l'importazione nell'Unione europea

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