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Document 32012R1014

Regolamento (UE) n. 1014/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

GU L 307 del 7.11.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1014/oj

7.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1014/2012 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (2), dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche del presidente Lukashenka, di determinati funzionari della Bielorussia, delle persone responsabili, tra l’altro, di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale. Esso dispone altresì il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone e delle entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o lo sostengono.

(2)

Con la decisione 2012/642/PESC il Consiglio ha deciso di precisare i criteri su cui si basa l’inserimento di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi negli allegati della decisione 2010/639/PESC del Consiglio (3) e di consolidare questi allegati in un unico allegato.

(3)

Poiché il presente regolamento rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato I.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato I o utilizzato a loro beneficio.

3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Nell’allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (4), come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o qualunque persona fisica o giuridica, entità e organismo loro associati, nonché le persone giuridiche, le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati.

5.   Nell’allegato I sono altresì elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642/PESC, come persone, entità e organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o lo sostengono, nonché le persone giuridiche, le entità e gli organismi da essi posseduti e controllati.

2)

all’articolo 2 ter, paragrafi 1 e 2, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 4 bis e all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 4, il riferimento agli «allegati I, IA e IB» e il riferimento «all’allegato I o all’allegato IA» sono sostituiti dai riferimenti all’«allegato I».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(2)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

(3)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.

(4)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.»;


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