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Document 32012R1014
Council Regulation (EU) No 1014/2012 of 6 November 2012 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Regolamento (UE) n. 1014/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Regolamento (UE) n. 1014/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
GU L 307 del 7.11.2012, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
7.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1014/2012 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (2), dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche del presidente Lukashenka, di determinati funzionari della Bielorussia, delle persone responsabili, tra l’altro, di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale. Esso dispone altresì il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone e delle entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o lo sostengono. |
(2) |
Con la decisione 2012/642/PESC il Consiglio ha deciso di precisare i criteri su cui si basa l’inserimento di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi negli allegati della decisione 2010/639/PESC del Consiglio (3) e di consolidare questi allegati in un unico allegato. |
(3) |
Poiché il presente regolamento rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato I. 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato I o utilizzato a loro beneficio. 3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. Nell’allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (4), come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o qualunque persona fisica o giuridica, entità e organismo loro associati, nonché le persone giuridiche, le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati. 5. Nell’allegato I sono altresì elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642/PESC, come persone, entità e organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o lo sostengono, nonché le persone giuridiche, le entità e gli organismi da essi posseduti e controllati. |
2) |
all’articolo 2 ter, paragrafi 1 e 2, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 4 bis e all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 4, il riferimento agli «allegati I, IA e IB» e il riferimento «all’allegato I o all’allegato IA» sono sostituiti dai riferimenti all’«allegato I». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
(2) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
(3) GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.
(4) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.»;