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Document 32012R0751
Commission Implementing Regulation (EU) No 751/2012 of 16 August 2012 correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries
Regolamento di esecuzione (UE) n. 751/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012 , che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
Regolamento di esecuzione (UE) n. 751/2012 della Commissione, del 16 agosto 2012 , che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
GU L 222 del 18.8.2012, p. 5–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306
18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 751/2012 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2012
che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 3, e l’articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2), modificato dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012 (3), reca l’elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell’esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza. |
(2) |
In tale elenco sono stati omessi alcuni paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti relativamente a CERES Certification of Environmental Standards GmbH, Ecocert SA e Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. Riguardo a Ecocert SA è altresì omessa un’eccezione ai prodotti contemplati. |
(3) |
Pertanto, occorre rettificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(4) |
Ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data d’applicazione dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2012. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.
(3) GU L 162 del 21.6.2012, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato IV al regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato come segue:
1) |
nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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2) |
il testo relativo a «Ecocert SA» è così rettificato:
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3) |
nel testo relativo a «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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