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Document 32012R0649

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 201 del 27.7.2012, p. 60–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj

27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/60


REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Esso deve essere ora nuovamente modificato ed è quindi opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di detto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 689/2008 dà esecuzione alla convenzione di Rotterdam relativa alla procedura di previo assenso informato per talune prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (4) («la convenzione»), entrata in vigore il 24 febbraio 2004, e sostituisce il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi (5).

(3)

Per motivi di chiarezza e di coerenza con il resto della legislazione pertinente dell’Unione è opportuno introdurre o chiarire alcune definizioni e armonizzare la terminologia con quella utilizzata, da un lato, nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (6) e, dall’altro, nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (7). È opportuno garantire che il presente regolamento rispecchi le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008, al fine di evitare qualsiasi incoerenza tra il calendario di applicazione di detto regolamento e il presente regolamento.

(4)

La convenzione consente alle parti il diritto di adottare provvedimenti più rigorosi di quelli prescritti dalla convenzione ai fini della protezione della salute umana e dell’ambiente, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con le disposizioni della convenzione e conformi al diritto internazionale. Al fine di garantire un livello più elevato di protezione dell’ambiente e del pubblico in generale dei paesi importatori, è necessario e opportuno andare oltre le disposizioni previste dalla convenzione riguardo ad alcuni aspetti.

(5)

Per quanto concerne la partecipazione dell’Unione alla convenzione, è essenziale disporre di un unico referente che consenta all’Unione di interagire con il segretariato della convenzione (il «segretariato»), le altre parti della convenzione e altri paesi. È opportuno che la Commissione funga da referente in tal senso.

(6)

È necessario garantire un coordinamento e una gestione efficaci degli aspetti tecnici e amministrativi del presente regolamento a livello di Unione. Gli Stati membri e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dispongono di competenza ed esperienza nell’attuazione della legislazione dell’Unione sulle sostanze chimiche e di accordi internazionali in tale settore. Occorre pertanto che gli Stati membri e l’agenzia svolgano le funzioni inerenti agli aspetti amministrativi, tecnici e scientifici dell’attuazione della convenzione tramite il presente regolamento, nonché allo scambio di informazioni. È inoltre opportuno che la Commissione, gli Stati membri e l’agenzia collaborino ai fini di un adempimento efficace degli obblighi internazionali che incombono all’Unione a titolo della convenzione.

(7)

Dato che alcune funzioni della Commissione dovrebbero essere trasferite all’agenzia, la banca dati europea sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose inizialmente costituita dalla Commissione dovrebbe essere ulteriormente sviluppata e gestita dall’agenzia.

(8)

Le esportazioni di sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno dell’Unione dovrebbero continuare a essere assoggettate a una procedura comune di notifica di esportazione. È di conseguenza opportuno che le sostanze chimiche pericolose in quanto tali o contenute in miscele o in articoli, che siano state vietate o sottoposte a rigorose restrizioni dall’Unione in qualità di fitosanitari o di altre forme di pesticidi oppure di sostanze chimiche industriali destinate a usi professionali o all’impiego da parte del consumatore finale, siano disciplinate da norme in materia di notifica di esportazione analoghe a quelle applicabili alle stesse sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell’ambito di una o entrambe le categorie di impiego stabilite nella convenzione, ossia come pesticidi o sostanze chimiche industriali. Inoltre, le sostanze chimiche disciplinate dalla procedura internazionale (PIC) dell’assenso preliminare in conoscenza di causa (la «procedura PIC») dovrebbero essere soggette alle stesse norme in materia di notifica di esportazione. È opportuno che la procedura comune di notifica di esportazione sia applicata alle esportazioni dell’Unione verso tutti i paesi terzi, a prescindere dal fatto che questi siano o meno parti della convenzione o che partecipino alle sue procedure. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di riscuotere contributi amministrativi a copertura dei costi connessi all’espletamento di questa procedura.

(9)

Gli esportatori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a trasmettere informazioni sui quantitativi di sostanze chimiche oggetto di scambi commerciali a livello internazionale disciplinati dal presente regolamento per consentire il controllo e la valutazione dell’impatto e dell’efficacia dei provvedimenti in esso contenuti.

(10)

È opportuno che le notifiche concernenti le misure di regolamentazione definitive dell’Unione o degli Stati membri finalizzati a vietare o a sottoporre a rigorose restrizioni determinate sostanze chimiche, e trasmesse al segretariato allo scopo di inserire tali sostanze nella procedura PIC, siano presentate dalla Commissione nei casi in cui i criteri stabiliti al riguardo nella convenzione siano rispettati. Se necessario, è opportuno chiedere ulteriori informazioni a sostegno di tali notifiche.

(11)

Qualora le misure di regolamentazione definitive dell’Unione o degli Stati membri non siano soggette a obbligo di notifica perché non soddisfano i criteri stabiliti nella convenzione, è opportuno che al segretariato e alle altre parti della convenzione pervengano comunque le informazioni concernenti tali misure, a salvaguardia di un corretto scambio di informazioni.

(12)

È inoltre necessario provvedere affinché l’Unione adotti decisioni in merito all’importazione nell’Unione di sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale PIC. Tali decisioni dovrebbero essere basate sulla legislazione dell’Unione vigente e tener conto dei divieti o delle rigorose restrizioni imposti dagli Stati membri. Ove necessario, è opportuno proporre modifiche della legislazione dell’Unione.

(13)

Occorre disporre in modo tale da garantire che gli Stati membri e gli esportatori siano a conoscenza delle decisioni prese dai paesi importatori riguardanti le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC e che gli esportatori si attengano a tali decisioni. Inoltre, per evitare il verificarsi di esportazioni indesiderate, è opportuno che non sia consentita l’esportazione di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno dell’Unione e rispondenti ai criteri per la procedura di notifica stabiliti nella convenzione o assoggettate alla procedura PIC in assenza di un consenso esplicito del paese importatore interessato, a prescindere che sia o meno parte della convenzione. Al contempo, è opportuno prevedere l’esenzione da tale obbligo nel caso dell’esportazione di alcune sostanze chimiche verso paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), purché siano rispettate determinate condizioni. Occorre inoltre una procedura in grado di gestire i casi in cui, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli messi in atto, il paese importatore non invia alcuna risposta, in tal caso è opportuno che le esportazioni di talune sostanze chimiche procedano in via temporanea secondo determinate condizioni. È anche necessario prevedere un riesame periodico di tutti i casi di questo genere e dei casi in cui è stato ottenuto un consenso esplicito.

(14)

È importante altresì che tutte le sostanze chimiche esportate abbiano un ciclo di vita di durata adeguata a garantirne l’uso efficace e sicuro. In riferimento ai pesticidi, in particolare a quelli esportati verso i paesi in via di sviluppo, occorre che siano fornite informazioni sulle corrette modalità di conservazione e che siano utilizzati imballaggi e contenitori di adeguata fattura e dimensione in modo che non si creino giacenze di magazzino obsolete.

(15)

Gli articoli contenenti sostanze chimiche non rientrano nell’ambito di applicazione della convenzione. Ciò nonostante, sembra opportuno, che gli articoli, come definiti nel presente regolamento, contenenti sostanze chimiche che potrebbero essere rilasciate nell’ambiente in determinate condizioni d’uso o in fase di smaltimento e che sono vietate o soggette a rigorose restrizioni nell’Unione con riferimento a una o più categorie di impiego di cui alla convenzione o sono soggette alla procedura internazionale PIC siano assoggettati anche agli obblighi di notifica in materia di esportazioni. Inoltre, alcune sostanze chimiche e alcuni articoli contenenti determinate sostanze chimiche che, pur non rientrando nell’ambito d’applicazione della convenzione, danno adito a particolari preoccupazioni, non dovrebbero essere assolutamente esportati.

(16)

Ai sensi della convenzione, è opportuno che siano fornite informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura internazionale PIC alle parti della convenzione che ne facciano richiesta.

(17)

È opportuno inoltre garantire che le disposizioni dell’Unione in materia di imballaggio, di etichettatura e di altre informazioni sulla sicurezza siano applicate a tutte le sostanze chimiche destinate all’esportazione verso parti della convenzione e altri paesi, salvo quando tali disposizioni siano in contrasto con provvedimenti vigenti nel paese importatore, tenuto conto delle norme internazionali in materia. Poiché il regolamento (CE) n. 1272/2008 ha stabilito nuove disposizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e di miscele, è opportuno inserire un riferimento a detto regolamento.

(18)

Per garantire in maniera efficace il controllo e il rispetto dell’applicazione è opportuno che gli Stati membri designino delle autorità, quali le autorità doganali, incaricate di controllare le importazioni ed esportazioni delle sostanze chimiche disciplinate dal presente regolamento. La Commissione, sostenuta dall’agenzia, e gli Stati membri hanno un ruolo determinante e dovrebbero agire in modo mirato e coordinato. È opportuno che gli Stati membri istituiscano sanzioni adeguate in caso di violazione delle disposizioni.

(19)

Per agevolare i controlli doganali e ridurre l’onere amministrativo agli esportatori e alle autorità, dovrebbe essere istituito un sistema di codici da utilizzarsi nelle dichiarazioni di esportazione. È opportuno utilizzare codici speciali, ove opportuno, anche per le sostanze chimiche esportate a scopi di ricerca o di analisi in quantità che verosimilmente non producano effetti sulla salute umana o sull’ambiente e, in ogni caso, in quantità non superiore a 10 kg da ogni esportatore a ogni paese di importazione per anno civile.

(20)

È opportuno promuovere lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e i paesi terzi al fine di garantire una corretta gestione delle sostanze chimiche, anche se i paesi terzi non sono parti della convenzione. In particolare, l’assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e a quelli con economie in transizione dovrebbe essere prestata direttamente dalla Commissione e dagli Stati membri, oppure indirettamente tramite un sostegno ai progetti realizzati da organizzazioni non governative, soprattutto quando si tratta di assistenza intesa ad aiutare tali paesi ad attuare la convenzione, contribuendo in tal modo a prevenire gli effetti nocivi delle sostanze chimiche sulla salute umana e sull’ambiente.

(21)

Per garantire l’efficacia delle procedure è opportuno effettuare regolari verifiche del loro funzionamento. A tale scopo è opportuno che gli Stati membri e l’agenzia trasmettano periodicamente una relazione in formato standard alla Commissione, che a sua volta dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

(22)

È opportuno che l’agenzia elabori note tecniche di orientamento per assistere le autorità designate, comprese le autorità doganali incaricate di controllare le esportazioni, gli esportatori e gli importatori, ad applicare il presente regolamento.

(23)

Al fine di adeguare il presente regolamento al progresso tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») riguardo all’inserimento di sostanze chimiche nella parte 1 o 2 dell’allegato I e ad altre modifiche di tale allegato, all’inserimento di sostanze chimiche nella parte 1 o 2 dell’allegato V e ad altre modifiche di tale allegato e altre modifiche degli allegati II, III, IV e VI. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(24)

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (8).

(25)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assicurare un adempimento coerente ed efficace degli obblighi dell’Unione a titolo della convenzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della necessità di armonizzare le norme sulle importazioni ed esportazioni di sostanze chimiche pericolose, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)

Il regolamento (CE) n. 689/2008 dovrebbe essere abrogato.

(27)

Occorre prevedere l’applicazione differita del presente regolamento in modo da lasciare tempo sufficiente all’agenzia per prepararsi alle sue nuove funzioni e consentire all’industria di familiarizzare con le nuove procedure,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1.   Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

a)

attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (la «convenzione»);

b)

promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente da potenziali danni;

c)

contribuire all’uso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose.

Gli obiettivi di cui al primo comma sono perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche pericolose, definendo una procedura per l’adozione delle decisioni nell’ambito dell’Unione sulle importazioni ed esportazioni e comunicando tali decisioni alle parti e ad altri paesi, secondo il caso.

2.   Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, il presente regolamento garantisce che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura si applichino a tutte le sostanze chimiche quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi, salvo i casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con eventuali disposizioni specifiche in vigore nelle suddette parti o nei suddetti paesi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a:

a)

determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura dell’assenso preliminare in conoscenza di causa ai sensi della convenzione (la «procedura PIC»);

b)

determinate sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno dell’Unione o di uno Stato membro;

c)

le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

alle droghe e alle sostanze psicotrope di cui al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (9);

b)

ai materiali e alle sostanze radioattive di cui alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (10);

c)

ai rifiuti disciplinati dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (11);

d)

alle armi chimiche di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (12);

e)

agli alimenti e agli additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (13);

f)

ai mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (14), compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all’alimentazione orale degli animali;

g)

agli organismi geneticamente modificati di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (15);

h)

fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento, ai prodotti medicinali per uso umano e ai prodotti medicinali veterinari di cui, rispettivamente, alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (16), e alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (17).

3.   Il presente regolamento non si applica alle sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull’ambiente e, in ogni caso, in quantità non superiore a 10 kg da ogni esportatore a ogni paese importatore per anno civile.

In deroga al primo comma, gli esportatori delle sostanze chimiche di cui allo stesso comma ottengono un numero speciale di riferimento identificativo tramite la banca dati di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e indicano tale numero di riferimento nella dichiarazione di esportazione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«sostanza chimica», una sostanza presente allo stato puro o contenuta in una miscela, o una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, a esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie:

a)

pesticidi, compresi formulati pesticidi altamente pericolosi;

b)

sostanze chimiche industriali;

2)

«sostanza», qualsiasi elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

3)

«miscela», una miscela o una soluzione secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

4)

«articolo», un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza della legislazione dell’Unione ove tale prodotto non rientri nei punti 2 o 3;

5)

«pesticidi», le sostanze chimiche appartenenti a una delle due seguenti sottocategorie:

a)

pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (18);

b)

altri pesticidi, quali:

i)

i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (19); e

ii)

i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE;

6)

«sostanze chimiche industriali», le sostanze chimiche appartenenti a una delle due seguenti sottocategorie:

a)

sostanze chimiche a uso professionale;

b)

sostanze chimiche destinate all’uso da parte del consumatore finale;

7)

«sostanza chimica soggetta a obbligo di notifica di esportazione», qualsiasi sostanza chimica, vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell’ambito dell’Unione in riferimento a una o più categorie o sottocategorie, e qualsiasi sostanza chimica elencata nella parte 1 dell’allegato I, soggetta alla procedura PIC;

8)

«sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC», qualsiasi sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell’ambito dell’Unione o di uno Stato membro in riferimento a una o più categorie. Le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell’ambito dell’Unione in riferimento a una o più categorie sono elencate nella parte 2 dell’allegato I;

9)

«sostanza chimica soggetta alla procedura PIC», qualsiasi sostanza chimica elencata nell’allegato III della convenzione e nell’allegato I, parte 3, del presente regolamento;

10)

«sostanza chimica vietata», una delle seguenti sostanze:

a)

una sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato nell’ambito di una o più categorie o sottocategorie mediante una misura di regolamentazione definitiva dell’Unione, per la protezione della salute umana o dell’ambiente;

b)

una sostanza chimica cui sia stata rifiutata l’autorizzazione di primo impiego o per la quale siano stati disposti dall’industria il ritiro dal mercato dell’Unione o l’esclusione da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica, registrazione o autorizzazione, quando è dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l’ambiente;

11)

«sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni», una delle seguenti sostanze:

a)

sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato, teoricamente per qualsiasi uso, nell’ambito di una o più categorie o sottocategorie, mediante misura di regolamentazione definitiva dell’Unione, per la protezione della salute umana o dell’ambiente, ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi particolari;

b)

sostanza chimica cui sia stata rifiutata l’autorizzazione, teoricamente per qualsiasi uso, o che l’industria abbia ritirato dal mercato dell’Unione o da ogni ulteriore esame nell’ambito di una procedura di notifica, registrazione o autorizzazione, e ove sia dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l’ambiente;

12)

«sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni in uno Stato membro», qualsiasi sostanza chimica che sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni mediante una misura di regolamentazione definitiva di uno Stato membro;

13)

«misura di regolamentazione definitiva», qualsiasi atto giuridicamente vincolante che abbia lo scopo di vietare o assoggettare a rigorose restrizioni una determinata sostanza chimica;

14)

«formulato pesticida altamente pericoloso», qualsiasi sostanza chimica destinata a essere utilizzata come pesticida, che provoca gravi danni alla salute umana o all’ambiente, osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un’applicazione unica o ripetuta, effettuata in modo conforme alle prescrizioni d’uso;

15)

«territorio doganale dell’Unione», il territorio come definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (20);

16)

«esportazione»:

a)

l’esportazione permanente o temporanea di una sostanza chimica in base alle condizioni di cui all’articolo 28, paragrafo 2, TFUE;

b)

la riesportazione, in condizioni diverse da quelle stipulate all’articolo 28, paragrafo 2, TFUE, di una sostanza chimica alla quale si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell’Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell’Unione;

17)

«importazione», l’introduzione fisica nel territorio doganale dell’Unione di una sostanza chimica cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell’Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell’Unione;

18)

«esportatore», una delle seguenti persone fisiche o giuridiche:

a)

la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una parte o di un altro paese e che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica sia spedita fuori dal territorio doganale dell’Unione;

b)

ove non sia stato concluso un contratto di esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica sia spedita fuori dal territorio doganale dell’Unione;

c)

ove il diritto di smaltimento della sostanza chimica spetti a una persona stabilita al di fuori dell’Unione in base al contratto cui fa riferimento l’esportazione, la parte contraente stabilita nel territorio dell’Unione;

19)

«importatore», la persona fisica o giuridica che, al momento dell’importazione nel territorio doganale dell’Unione, è destinataria della sostanza chimica;

20)

«parte della convenzione» o «parte», qualsiasi Stato od organizzazione di integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione e per il/la quale sia in vigore la convenzione;

21)

«altro paese», un paese che non è una parte della convenzione;

22)

«agenzia», l’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006;

23)

«segretariato», il segretariato della convenzione, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.

Articolo 4

Autorità nazionali designate degli Stati membri

Ciascuno Stato membro designa l’autorità o le autorità (l’«autorità nazionale designata» oppure le «autorità nazionali designate»), preposte all’espletamento delle funzioni amministrative stabilite dal presente regolamento, a meno che non vi abbia già provveduto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Ciascuno Stato membro comunica tale designazione alla Commissione entro il 17 novembre 2012, a meno che non vi abbia già provveduto precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, e informa anche la Commissione di qualsiasi cambiamento che riguardi l’autorità nazionale designata.

Articolo 5

Partecipazione dell’Unione alla convenzione

1.   La partecipazione alla convenzione è responsabilità comune della Commissione e degli Stati membri, in particolare per quanto concerne l’assistenza tecnica, lo scambio di informazioni e le questioni relative alla composizione delle controversie, alla partecipazione a organi ausiliari e alla votazione.

2.   Per lo svolgimento delle funzioni amministrative previste dalla convenzione in riferimento alla procedura PIC, la Commissione agisce in qualità di autorità designata comune per conto e in stretta collaborazione e consultazione con tutte le autorità nazionali designate degli Stati membri.

La Commissione ha, in particolare, il compito di:

a)

trasmettere le notifiche di esportazione dell’Unione alle parti e agli altri paesi a norma dell’articolo 8;

b)

presentare al segretariato le notifiche delle misure di regolamentazione definitive riguardanti sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell’articolo 11;

c)

trasmettere informazioni su altre misure di regolamentazione definitive riguardanti sostanze chimiche non assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell’articolo 12;

d)

ricevere informazioni dal segretariato, più in generale.

La Commissione fornisce altresì al segretariato le risposte dell’Unione relative all’importazione di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC ai sensi dell’articolo 13.

Inoltre, la Commissione coordina il contributo dell’Unione relativamente a tutte le questioni tecniche connesse a quanto segue:

a)

la convenzione;

b)

la preparazione della conferenza delle parti istituita dall’articolo 18, paragrafo 1, della convenzione;

c)

il comitato per l’esame delle sostanze chimiche istituito a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, della convenzione (il «comitato per l’esame delle sostanze chimiche»);

d)

gli altri organi ausiliari della conferenza delle parti.

3.   La Commissione e gli Stati membri assumono le iniziative necessarie per garantire che l’Unione sia opportunamente rappresentata nei diversi organi che attuano la convenzione.

Articolo 6

Funzioni dell’agenzia

1.   L’agenzia, oltre alle funzioni a essa assegnate a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 e 25, svolge le seguenti funzioni:

a)

mantenere, alimentare e aggiornare periodicamente una banca dati sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose («la banca dati»);

b)

mettere la banca dati a disposizione del pubblico sul proprio sito web;

c)

fornire, se de caso, all’industria, con l’accordo della Commissione e previa consultazione degli Stati membri, assistenza, orientamento tecnico e scientifico e strumenti per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento;

d)

fornire, con l’accordo della Commissione, alle autorità nazionali designate degli Stati membri, assistenza e orientamento tecnico e scientifico per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento;

e)

su richiesta degli esperti degli Stati membri o della Commissione che fanno parte del comitato della convenzione per l’esame delle sostanze chimiche, nell’ambito delle risorse disponibili, contribuire all’elaborazione dei documenti di orientamento alla decisione di cui all’articolo 7 della convenzione e di altri documenti tecnici relativi all’attuazione della convenzione;

f)

su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati scientifici e tecnici e assisterla al fine di garantire l’effettiva attuazione del presente regolamento;

g)

su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati scientifici e tecnici e assisterla nell’esercizio del suo ruolo di autorità designata comune dell’Unione.

2.   Il segretariato dell’agenzia svolge le funzioni assegnate all’agenzia dal presente regolamento.

Articolo 7

Sostanze chimiche soggette a obbligo di notifica di esportazione, sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC e sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

1.   Le sostanze chimiche soggette alla notifica di esportazione, le sostanze chimiche ritenute idonee per la notifica PIC e le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC sono elencate nell’allegato I.

2.   Le sostanze chimiche elencate nell’allegato I sono classificate in uno o più dei tre gruppi di sostanze chimiche riportate nelle parti 1, 2 e 3 dello stesso allegato.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell’allegato I sono soggette alla procedura della notifica di esportazione di cui all’articolo 8, con informazioni dettagliate sull’identità della sostanza, sulla categoria e/o sottocategoria di impiego soggetta a limitazioni, sul tipo di limitazione e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare le deroghe all’obbligo di notifica di esportazione.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell’allegato I, oltre a essere soggette alla procedura di notifica di esportazione di cui all’articolo 8, sono assoggettabili alla procedura di notifica PIC di cui all’articolo 11 con informazioni dettagliate sull’identità della sostanza e sulla categoria di impiego.

Le sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell’allegato I sono soggette alla procedura PIC, con l’indicazione della categoria di impiego e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare eventuali prescrizioni circa la notifica di esportazione.

3.   Gli elenchi di cui all’allegato I sono messi a disposizione del pubblico tramite la banca dati.

Articolo 8

Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi

1.   Nel caso delle sostanze elencate nella parte 1 dell’allegato I o di miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, si applicano i paragrafi da 2 a 8 del presente articolo, a prescindere dall’uso cui è destinata la sostanza chimica nella parte importatrice o in un altro paese importatore.

2.   L’esportatore, qualora intenda esportare dall’Unione nel territorio di una parte o di un altro paese una determinata sostanza chimica di cui al paragrafo 1, per la prima volta o dalla data a decorrere dalla quale a tale sostanza chimica si applica il presente regolamento, notifica l’autorità nazionale designata dello Stato membro in cui risiede (lo «Stato membro dell’esportatore») almeno trentacinque giorni prima della data prevista di esportazione. Successivamente, l’esportatore notifica all’autorità nazionale designata la prima esportazione della sostanza ogni anno civile almeno trentacinque giorni prima della data in cui avrà luogo l’esportazione. Tali notifiche sono conformi ai requisiti di informazione stabiliti dall’allegato II e sono messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri tramite la banca dati.

L’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore verifica che le informazioni siano conformi alle disposizioni dell’allegato II e, se la notifica è completa, la trasmette all’agenzia non oltre il venticinquesimo giorno precedente alla data prevista di esportazione.

L’agenzia, per conto della Commissione, trasmette la notifica all’autorità nazionale designata della parte importatrice o all’autorità competente di un altro paese importatore e adotta le misure necessarie per garantire che esse la ricevano, almeno quindici giorni prima della notifica della prima esportazione prevista della sostanza chimica e, successivamente, non oltre il quindicesimo giorno precedente alla prima esportazione della sostanza in ciascun anno civile successivo.

L’agenzia registra tutte le notifiche di esportazione e vi assegna un numero di riferimento identificativo nella banca dati. L’agenzia mette inoltre a disposizione del pubblico, e, se del caso, delle autorità nazionali designate degli Stati membri, per ciascun anno civile, un elenco aggiornato delle sostanze chimiche interessate, con l’indicazione della parte importatrice o di qualsiasi altro paese importatore, tramite la propria banca dati.

3.   Qualora non riceva dalla parte importatrice o da un altro paese importatore una conferma di ricezione della notifica della prima esportazione effettuata successivamente all’inserimento della sostanza chimica nella parte 1 dell’allegato I entro trenta giorni dall’invio di tale notifica, l’agenzia, per conto della Commissione, trasmette una seconda notifica. L’agenzia, per conto della Commissione, si adopera per quanto possibile affinché l’autorità nazionale designata della parte importatrice o l’autorità competente di un altro paese importatore riceva la seconda notifica.

4.   Per le esportazioni che hanno luogo successivamente all’entrata in vigore di modifiche della legislazione dell’Unione in materia di immissione in commercio, uso o etichettatura delle sostanze oggetto dell’esportazione, ovvero ogni qualvolta la composizione di una miscela da esportare cambi e sia dunque necessaria una modifica dell’etichettatura, è presentata una nuova notifica ai sensi del paragrafo 2. La nuova notifica è conforme alle disposizioni dell’allegato II e indica che essa costituisce una revisione di una precedente notifica.

5.   Qualora l’esportazione di una sostanza chimica si effettui in una situazione di emergenza nella quale qualsiasi ritardo possa mettere a rischio la salute pubblica o l’ambiente nella parte importatrice o in un altro paese importatore, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere interamente o parzialmente disapplicate su richiesta motivata dell’esportatore o della parte importatrice o di un altro paese importatore e, a discrezione dell’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore, previa consultazione della Commissione assistita dall’agenzia. Una decisione in merito alla richiesta si considera adottata in consultazione con la Commissione se quest’ultima non trasmette una risposta discordante entro dieci giorni da quando l’autorità nazionale designata dello Stato membro ha inviato i dettagli della richiesta.

6.   Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 2, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo cessano quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la sostanza chimica è assoggettata alla procedura PIC;

b)

il paese importatore è parte della convenzione è ha trasmesso al segretariato una risposta ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della convenzione, indicando il proprio assenso o diniego all’importazione della sostanza chimica; e

c)

la Commissione è informata dal segretariato della risposta data e trasmette tali informazioni agli Stati membri e all’agenzia.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non cessano quando il paese importatore è parte della convenzione e richiede esplicitamente alle parti esportatrici di presentare notifica di esportazione in modo continuativo, ad esempio mediante decisioni sulle importazioni o altre modalità.

Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 2, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo cessano anche quando le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:

a)

l’autorità nazionale designata della parte importatrice o l’autorità competente dell’altro paese importatore ha disposto l’esonero dall’obbligo di notifica prima che l’esportazione della sostanza chimica abbia luogo; e

b)

la Commissione ha ricevuto dal segretariato o dall’autorità nazionale designata della parte importatrice o dall’autorità competente dell’altro paese importatore le informazioni e le ha trasmesse agli Stati membri e all’agenzia, che le ha messe a disposizione tramite la banca dati.

7.   La Commissione, le competenti autorità nazionali designate degli Stati membri, l’agenzia e gli esportatori forniscono alle parti importatrici e agli altri paesi importatori, su richiesta, tutte le informazioni supplementari disponibili concernenti le sostanze chimiche esportate.

8.   Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire, in maniera trasparente, sistemi che obblighino gli esportatori a versare, per ciascuna notifica di esportazione e richiesta di consenso esplicito, un contributo amministrativo che corrisponda ai costi da essi sostenuti per espletare i procedimenti di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo e all’articolo 14, paragrafi 6 e 7.

Articolo 9

Notifiche di esportazione ricevute dalle parti e da altri paesi

1.   Le notifiche di esportazione che l’agenzia riceve dalle autorità nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi relativamente all’esportazione verso l’Unione di una sostanza chimica di cui, ai sensi della legislazione in vigore nel territorio della parte o dell’altro paese, siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni la fabbricazione, l’impiego, la manipolazione, il consumo, il trasporto o la vendita, sono messe a disposizione, entro quindici giorni dal giorno in cui l’Agenzia ha ricevuto tale notifica, tramite la banca dati.

L’agenzia, per conto della Commissione, accusa ricevuta della prima notifica di esportazione trasmessa per le singole sostanze chimiche da ciascuna parte o altro paese.

L’autorità nazionale designata dello Stato membro che riceve l’importazione riceve, entro dieci giorni, copia di tutte le notifiche pervenute all’agenzia congiuntamente a tutte le informazioni disponibili. Altri Stati membri hanno diritto di riceverne copia su richiesta.

2.   Qualora la Commissione o le autorità nazionali designate di uno Stato membro ricevano le notifiche di esportazione direttamente o indirettamente dalle autorità nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi, esse le trasmettono immediatamente all’agenzia unitamente a tutte le informazioni disponibili.

Articolo 10

Informazioni sull’esportazione e sull’importazione di sostanze chimiche

1.   Ciascun esportatore di una o più delle seguenti sostanze:

a)

sostanze elencate nell’allegato I;

b)

miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze; o

c)

articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I in forma non reattiva o i preparati contenenti tali sostanze in una concentrazione tale da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze,

comunica, nel corso del primo trimestre di ogni anno, all’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore i quantitativi della sostanza chimica, come sostanza e come ingrediente di miscele o articoli, esportati in ciascuna parte o altro paese durante l’anno precedente. Tale informazione è fornita corredata di un elenco recante il nome e l’indirizzo di ciascuna persona fisica o giuridica che importa la sostanza chimica in una parte o in un altro paese che ha ricevuto le forniture nell’arco dello stesso periodo. Essa elenca separatamente le esportazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 7.

Tutti gli importatori dell’Unione forniscono le informazioni equivalenti di cui sopra relativamente ai quantitativi importati nell’Unione.

2.   Su richiesta della Commissione, assistita dall’agenzia, o dell’autorità nazionale designata del proprio Stato membro, l’esportatore o l’importatore fornisce ogni informazione supplementare sulle sostanze chimiche che sia necessaria per l’applicazione del presente regolamento.

3.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono all’agenzia i dati aggregati di cui all’allegato III. L’agenzia elabora una sintesi di tali dati a livello di Unione e diffonde le informazioni di natura non riservata attraverso la banca dati.

Articolo 11

Notifica delle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione

1.   La Commissione notifica per iscritto al segretariato le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell’allegato I, che sono assoggettabili alla notifica PIC.

2.   Ogni qualvolta ulteriori sostanze chimiche siano aggiunte alla parte 2 dell’allegato I ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, la Commissione notifica al segretariato tali sostanze chimiche. In seguito all’adozione della pertinente misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione che vieta o sottopone a rigorose restrizioni la sostanza chimica di cui trattasi, tale notifica PIC è trasmessa quanto prima e comunque entro novanta giorni a decorrere dalla data in cui la misura di regolamentazione definitiva deve essere applicata.

3.   La notifica PIC contiene le informazioni rilevanti specificate nell’allegato IV.

4.   Nel definire le priorità relativamente alle notifiche, la Commissione considera se la sostanza chimica è già elencata nella parte 3 dell’allegato I, in quale misura i requisiti in materia di informazione di cui all’allegato IV possano essere rispettati, e la gravità dei rischi connessi alla sostanza, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

Ove la sostanza chimica è assoggettabile alla notifica PIC, ma le informazioni sono insufficienti per soddisfare le disposizioni di cui all’allegato IV, la Commissione può chiedere agli importatori o esportatori di fornire tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono, comprese quelle provenienti da altri programmi nazionali o internazionali di controllo delle sostanze chimiche, entro sessanta giorni dalla richiesta.

5.   In caso di modifica di una misura di regolamentazione definitiva notificata a norma dei paragrafi 1 o 2, la Commissione informa per iscritto il segretariato immediatamente dopo l’adozione della nuova misura di regolamentazione definitiva e, comunque, entro sessanta giorni dalla data in cui quest’ultima deve essere applicata.

La Commissione fornisce tutte le informazioni pertinenti non disponibili al momento della prima notifica di cui rispettivamente al paragrafo 1 o 2.

6.   Su richiesta di qualunque parte o del segretariato, la Commissione fornisce, per quanto possibile, informazioni supplementari sulla sostanza chimica o sulla misura di regolamentazione definitiva.

Gli Stati membri e l’agenzia assistono la Commissione, su sua richiesta, se necessario nel compito di raccogliere tali informazioni.

7.   La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri e all’agenzia le informazioni che essa riceve dal segretariato relativamente alle sostanze chimiche che le altre parti hanno notificato in quanto sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni.

Ove opportuno, la Commissione valuta, in stretta collaborazione con gli Stati membri e l’agenzia, la necessità di proporre misure a livello di Unione finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l’ambiente all’interno dell’Unione.

8.   Uno Stato membro, qualora adotti una misura di regolamentazione definitiva, conformemente alla pertinente legislazione dell’Unione, al fine di vietare o sottoporre a rigorose restrizioni una sostanza chimica, comunica alla Commissione le informazioni del caso. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Entro quattro settimane da quando tali informazioni sono state rese disponibili, gli Stati membri possono inviare alla Commissione e allo Stato membro che ha presentato la misura di regolamentazione definitiva osservazioni su una possibile notifica PIC, comprese in particolare le pertinenti informazioni relative alla loro posizione normativa nazionale rispetto alla sostanza chimica. Dopo aver esaminato le osservazioni, lo Stato membro che ha presentato la misura di regolamentazione informa la Commissione in merito all’eventualità che quest’ultima debba:

a)

procedere a una notifica PIC al segretariato, a norma del presente articolo; oppure

b)

trasmettere al segretariato le informazioni, a norma dell’articolo 12.

Articolo 12

Informazioni da trasmettere al segretariato sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni non assoggettabili alla notifica PIC

Nel caso in cui una sostanza chimica figuri esclusivamente nella parte 1 dell’allegato I o in seguito alla trasmissione di informazioni da parte di uno Stato membro ai fini dell’articolo 11, paragrafo 8, lettera b), la Commissione fornisce al segretariato le informazioni relative alle pertinenti misure di regolamentazione definitive, affinché le informazioni possano essere trasmesse, ove opportuno, ad altre parti della convenzione.

Articolo 13

Obblighi relativi all’importazione delle sostanze chimiche

1.   La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri e all’agenzia i documenti di orientamento alla decisione che riceve dal segretariato.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione sull’importazione nella forma di una relazione provvisoria o finale con cui fornisce una risposta a nome dell’Unione sulle future importazioni delle sostanze chimiche interessate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2. La Commissione comunica la decisione al segretariato quanto prima e, comunque, entro nove mesi dalla data di invio del documento di orientamento alla decisione da parte del segretariato.

Qualora, ai sensi della legislazione dell’Unione, a una determinata sostanza chimica si applichino restrizioni supplementari o diverse da quelle iniziali, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione riveduta sull’importazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2. La Commissione comunica la decisione riveduta sull’importazione al segretariato.

2.   Nel caso in cui una sostanza chimica sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni da uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta scritta degli Stati membri interessati, tiene conto di tale informazione nella sua decisione sulle importazioni.

3.   La decisione sulle importazioni ai sensi del paragrafo 1 fanno riferimento alla categoria o alle categorie specificate per la sostanza chimica nel documento di orientamento alla decisione.

4.   Nel comunicare la decisione sulle importazioni al segretariato, la Commissione riporta i provvedimenti legislativi o amministrativi che ne costituiscono il fondamento.

5.   Ciascuna autorità nazionale designata degli Stati membri mette a disposizione dei soggetti interessati, nel proprio ambito di competenza, le decisioni sulle importazioni di cui al paragrafo 1, a norma dei propri provvedimenti legislativi o amministrativi. L’agenzia mette a disposizione del pubblico le decisioni sulle importazioni di cui al paragrafo 1 attraverso la propria banca dati.

6.   Ove opportuno la Commissione valuta, in stretta cooperazione con gli Stati membri e l’agenzia, la necessità di proporre misure a livello di Unione finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l’ambiente nell’ambito dell’Unione, tenendo conto delle informazioni fornite nei documenti di orientamento alla decisione.

Articolo 14

Obblighi relativi all’esportazione delle sostanze chimiche diversi dalla notifica di esportazione

1.   La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri, all’agenzia e alle associazioni industriali europee, mediante circolare o in altra forma, le informazioni che essa riceve dal segretariato sulle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC e sulle decisioni delle parti importatrici che stabiliscono le condizioni di importazione applicabili a tali sostanze. Informa inoltre immediatamente gli Stati membri e l’agenzia circa gli eventuali casi di mancato inoltro della risposta a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della convenzione. L’agenzia attribuisce a ciascuna decisione di importazione un numero di riferimento identificativo e conserva tutte le informazioni disponibili relative a tali decisioni mettendole a disposizione del pubblico attraverso la banca dati e provvede inoltre a trasmettere tali informazioni a chiunque ne faccia richiesta.

2.   La Commissione attribuisce a ogni sostanza chimica elencata nell’allegato I un codice di classificazione nell’ambito della nomenclatura combinata dell’Unione europea. Tali codici di classificazione sono rivisti, se necessario, alla luce di eventuali cambiamenti apportati alla nomenclatura del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane o alla nomenclatura combinata europea in relazione alle sostanze chimiche in questione.

3.   Ciascuno Stato membro comunica ai soggetti interessati nel proprio ambito di competenza, le informazioni e le decisioni trasmesse dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1.

4.   Gli esportatori si conformano alle decisioni contenute in ciascuna risposta sulle importazioni entro sei mesi dalla data in cui il segretariato informa per la prima volta la Commissione di tali decisioni a norma del paragrafo 1.

5.   La Commissione, assistita dall’agenzia, e gli Stati membri consigliano e assistono le parti importatrici, su richiesta e nei modi opportuni, affinché queste possano ottenere ulteriori informazioni utili per rispondere al segretariato in merito all’importazione di una data sostanza chimica.

6.   Le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I o le miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, possono essere esportati, indipendentemente dall’uso cui è destinata la sostanza chimica nella parte importatrice o in altro paese importatore, soltanto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l’esportatore abbia chiesto e ottenuto un consenso esplicito all’importazione attraverso l’autorità nazionale designata dello Stato membro esportatore in consultazione con la Commissione, assistita dall’agenzia, e l’autorità nazionale designata della parte importatrice ovvero un’autorità competente di un altro paese importatore;

b)

nel caso di una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell’allegato I, l’ultima circolare emessa dal segretariato ai sensi del paragrafo 1 dimostri che la parte importatrice ha acconsentito all’importazione.

Nel caso delle sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell’allegato I da esportare verso paesi OCSE, l’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore può, su richiesta dell’esportatore e in consultazione con la Commissione, decidere, caso per caso, che non sia necessario un consenso esplicito se, al momento dell’importazione nel paese OCSE in questione, la sostanza chimica è consentita, registrata o autorizzata in tale paese OCSE.

Quando è chiesto il consenso esplicito secondo quanto indicato al primo comma del presente paragrafo, lettera a), se l’agenzia non ottiene una risposta entro trenta giorni, l’agenzia, per conto della Commissione, invia un sollecito, a meno che la Commissione o l’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore ricevano una risposta e la trasmettano all’agenzia. Ove opportuno, qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro altri trenta giorni, l’agenzia può inviare ulteriori solleciti, come necessario.

7.   Nel caso delle sostanze chimiche elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I, l’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore, in consultazione con la Commissione assistita dall’agenzia, può decidere caso per caso e secondo quanto stabilito al secondo comma del presente paragrafo, che l’esportazione può avere luogo se non sussistono elementi forniti da fonti ufficiali che la parte importatrice o da un altro paese abbiano adottato una misura di regolamentazione definitiva intesa a vietare l’uso della sostanza chimica o a sottoporla a rigorose restrizioni e se, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli profusi, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta di consenso esplicito di cui al paragrafo 6, lettera a), entro sessanta giorni e se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

sussistono elementi forniti da fonti ufficiali della parte importatrice o di un altro paese attestanti che la sostanza interessata è consentita, registrata o autorizzata; o

b)

l’uso previsto dichiarato nella notifica di esportazione e confermato per iscritto dalla persona fisica o giuridica che importa la sostanza chimica in una parte o in un altro paese, non figura in una delle categorie specificate per la sostanza elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I e sussistono elementi forniti da fonti ufficiali secondo cui negli ultimi cinque anni la sostanza chimica è stata utilizzata o importata nella parte importatrice o in un altro paese importatore in questione.

Nel caso delle sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell’allegato 1, un’esportazione che soddisfi le condizioni di cui alla lettera b) non può avere luogo se la sostanza chimica è stata classificata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, tra quelle cancerogene di categoria 1A o 1B, o mutagene di categoria 1 A o 1B, o tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 1A o 1B, oppure se la sostanza chimica soddisfa i criteri enunciati nell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la sua persistenza, bioaccumulabilità e tossicità o elevata persistenza ed elevata bioaccumulabilità.

Al momento di decidere in merito all’esportazione di sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell’allegato I, l’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore, in consultazione con la Commissione assistita dall’agenzia, considera il possibile impatto sulla salute umana o l’ambiente dell’utilizzo della sostanza chimica nella parte importatrice o in un altro paese importatore e invia la pertinente documentazione all’agenzia, affinché sia resa disponibile attraverso la banca dati.

8.   La validità di ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), o della decisione di procedere con l’esportazione in assenza di un consenso esplicito a norma del paragrafo 7 è soggetta a riesame periodico da parte della Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, secondo le seguenti modalità:

a)

per ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), è necessario un nuovo consenso esplicito entro la fine del terzo anno civile successivo all’ottenimento del consenso, a meno che le condizioni di tale consenso dispongano altrimenti;

b)

a meno che non sia stata ricevuta nel frattempo una risposta alla richiesta, ogni decisione di procedere in assenza di consenso esplicito a norma del paragrafo 7 è valida per un periodo massimo di dodici mesi, alla scadenza dei quali è richiesto un consenso esplicito.

Nei casi descritti al primo comma, lettera a), le esportazioni possono tuttavia continuare dopo la fine del periodo pertinente per un ulteriore periodo di dodici mesi, in attesa di una risposta alla nuova richiesta di consenso esplicito.

9.   L’agenzia registra nella banca dati tutte le richieste di consenso esplicito, le risposte ottenute e le decisioni di procedere in assenza di consenso esplicito, inclusa la documentazione di cui al paragrafo 7, terzo comma. A ciascun consenso esplicito o decisione di procedere in assenza di consenso esplicito è assegnato un numero di riferimento identificativo, che è indicato con tutte le informazioni del caso riguardanti le eventuali condizioni fissate, come le date di validità. Le informazioni non riservate sono messe a disposizione del pubblico attraverso la banca dati.

10.   Le sostanze chimiche sono esportate prima del periodo di sei mesi precedente alla data di scadenza, ove tale data sia indicata o sia deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza chimica non lo consentano. In particolare, nel caso di pesticidi gli esportatori garantiscono che le dimensioni e l’imballaggio dei contenitori sia ottimizzato in modo da ridurre al minimo il rischio di giacenze obsolete.

11.   Qualora esportino pesticidi, gli esportatori assicurano che le etichette contengano informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche della parte importatrice o di un altro paese importatore. Essi provvedono inoltre affinché i pesticidi esportati siano conformi alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione dell’Unione.

Articolo 15

Esportazioni di determinate sostanze chimiche e articoli

1.   Gli articoli sono soggetti all’obbligo di notifica di esportazione di cui all’articolo 8 se contengono:

a)

le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I in forma non reattiva;

b)

le miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze.

2.   Non è consentita l’esportazione delle sostanze chimiche e degli articoli elencati nell’allegato V il cui impiego è vietato nell’Unione ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente.

Articolo 16

Informazioni sui movimenti di transito

1.   Le parti della convenzione che richiedono informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC, nonché le informazioni sollecitate dalle singole parti della convenzione tramite il segretariato, sono elencate nell’allegato VI.

2.   Qualora una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell’allegato I transiti per il territorio di una parte della convenzione elencata nell’allegato VI, l’esportatore fornisce per quanto possibile all’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore, entro il trentesimo giorno precedente il primo movimento di transito e l’ottavo giorno precedente ciascun movimento di transito successivo, le informazioni di cui all’allegato VI richieste dalla parte della convenzione.

3.   L’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore trasmette alla Commissione, con copia all’agenzia, le informazioni ricevute dall’esportatore ai sensi del paragrafo 2 assieme a eventuali informazioni supplementari disponibili.

4.   La Commissione trasmette le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 3 alle autorità nazionali designate delle parti della convenzione che ne abbiano fatto richiesta, assieme a eventuali informazioni supplementari disponibili, entro il quindicesimo giorno che precede il primo movimento di transito e prima di qualunque successivo movimento di transito.

Articolo 17

Informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate

1.   Le sostanze chimiche destinate all’esportazione sono disciplinate dalle disposizioni sull’imballaggio e l’etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009, dalla direttiva 98/8/CE e dal regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure da qualsiasi altra pertinente legislazione dell’Unione.

Il primo comma si applica salvo nei casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con prescrizioni specifiche delle parti importatrici o di altri paesi importatori.

2.   Se opportuno, l’etichetta reca la data di scadenza e la data di fabbricazione delle sostanze chimiche contemplate dal paragrafo 1 o elencate nell’allegato I e, se necessario, la data di scadenza è indicata in riferimento a distinte zone climatiche.

3.   Se vengono esportate, le sostanze chimiche di cui al paragrafo 1 sono corredate di una scheda informativa sulla sicurezza conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006. L’esportatore invia tale scheda informativa sulla sicurezza a ciascuna persona fisica o giuridica che importa la sostanza chimica in una parte o in un altro paese.

4.   Le informazioni che figurano sull’etichetta e nella scheda informativa sulla sicurezza sono, nei limiti del possibile, riportate nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza sarà utilizzata.

Articolo 18

Obblighi incombenti alle autorità degli Stati membri per il controllo dell’importazione e dell’esportazione

1.   Ciascuno Stato membro designa le autorità, come quelle doganali, incaricate di controllare l’importazione e l’esportazione delle sostanze chimiche elencate nell’allegato I, a meno che non vi abbia già provveduto anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione, assistita dall’agenzia, e gli Stati membri controllano in modo mirato e coordinato l’osservanza del presente regolamento da parte degli esportatori.

2.   Il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 è utilizzato per coordinare una rete delle autorità degli Stati membri responsabili dell’applicazione del presente regolamento.

3.   Nelle relazioni periodiche sul funzionamento delle procedure di cui all’articolo 22, paragrafo 1, ciascuno Stato membro illustra le attività svolte al riguardo dalle sue autorità.

Articolo 19

Ulteriori obblighi incombenti agli esportatori

1.   Gli esportatori delle sostanze chimiche soggette agli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafi 2 e 4, indicano i numeri di riferimento identificativi nelle loro dichiarazioni di esportazione (casella 44 dei documenti amministrativi unici o dati corrispondenti di una dichiarazione di esportazione in forma elettronica) di cui all’articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2.   Gli esportatori delle sostanze chimiche esonerate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, dagli obblighi stabiliti ai paragrafi 2 e 4 dello stesso articolo o delle sostanze chimiche per le quali tali obblighi non sussistono più ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, ottengono un numero speciale di riferimento identificativo tramite la banca dati e indicano tale numero di riferimento nella dichiarazione di esportazione.

3.   Ove richiesto dall’agenzia, gli esportatori utilizzano la banca dati per trasmettere le informazioni necessarie all’adempimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento.

Articolo 20

Scambio di informazioni

1.   La Commissione, assistita dall’agenzia, e gli Stati membri promuovono, ove opportuno, la comunicazione di informazioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica concernenti le sostanze chimiche disciplinate dal presente regolamento, comprese le informazioni sulla tossicità, sull’ecotossicità e sulla sicurezza.

La Commissione, coadiuvata se necessario dagli Stati membri e dall’agenzia, ove opportuno, garantisce quanto segue:

a)

la diffusione di informazioni di pubblico dominio concernenti misure di regolamentazione pertinenti agli obiettivi della convenzione;

b)

la diffusione alle parti e ad altri paesi, direttamente o tramite il segretariato, di informazioni relative ad azioni che sottopongono a sostanziali restrizioni uno o più impieghi di una sostanza chimica.

2.   La Commissione, gli Stati membri e l’agenzia tutelano le informazioni confidenziali ricevute da una parte o da un altro paese secondo le modalità concordate in comune.

3.   Per quanto concerne la comunicazione delle informazioni di cui al presente regolamento, e fatta salva la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (21), almeno le informazioni seguenti non sono considerate come confidenziali:

a)

le informazioni di cui all’allegato II e all’allegato IV;

b)

le informazioni contenute nelle schede di sicurezza di cui all’articolo 17, paragrafo 3;

c)

la data di scadenza di una sostanza chimica;

d)

la data di fabbricazione di una sostanza chimica;

e)

le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la classificazione delle sostanze pericolose, la natura del rischio e le relative avvertenze di sicurezza;

f)

i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici;

g)

le informazioni sul trattamento dell’imballaggio dopo la rimozione delle sostanze chimiche.

4.   L’agenzia elabora ogni due anni un documento illustrativo delle informazioni trasmesse.

Articolo 21

Assistenza tecnica

La Commissione, le autorità nazionali designate degli Stati membri e l’agenzia collaborano, con particolare riguardo alle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione, al fine di promuovere l’assistenza tecnica, inclusa la formazione, orientata allo sviluppo delle infrastrutture, delle capacità e delle esperienze necessarie per la corretta gestione delle sostanze chimiche per l’intero ciclo di vita.

In particolare e al fine di consentire a tali paesi di attuare la convenzione, l’assistenza tecnica è promossa fornendo informazioni tecniche sulle sostanze chimiche, favorendo lo scambio di esperti, sostenendo l’istituzione o il buon funzionamento delle autorità nazionali designate e offrendo consulenza tecnica per l’individuazione dei formulati pesticidi pericolosi e per l’elaborazione delle notifiche da trasmettere al segretariato.

La Commissione e gli Stati membri partecipano in modo attivo alle attività internazionali per lo sviluppo di capacità nella gestione delle sostanze chimiche, trasmettendo informazioni sui progetti che sponsorizzano o finanziano per migliorare la gestione delle sostanze chimiche nei paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione. La Commissione e gli Stati membri valutano inoltre l’opportunità di assistere le organizzazioni non governative.

Articolo 22

Sorveglianza e comunicazione delle informazioni

1.   Gli Stati membri e l’agenzia trasmettono le informazioni alla Commissione ogni tre anni sul funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento, incluse quelle sui controlli doganali, sulle eventuali violazioni, sulle sanzioni e sulle misure correttive, a seconda dei casi. La Commissione adotta una atto di esecuzione che stabilisce preventivamente un formato comune per la comunicazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

2.   La Commissione redige una relazione ogni tre anni sullo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento che rientrano nella sua competenza e la inserisce in una relazione riassuntiva che integra le informazioni trasmesse dagli Stati membri e dall’agenzia ai sensi del paragrafo 1. Una sintesi di tale relazione, che è pubblicata su Internet, è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Per quanto riguarda le informazioni trasmesse ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Commissione, gli Stati membri e l’agenzia osservano i pertinenti obblighi al fine di tutelare la riservatezza e i diritti di proprietà dei dati.

Articolo 23

Aggiornamento degli allegati

1.   L’elenco delle sostanze chimiche di cui all’allegato I è riesaminato dalla Commissione almeno ogni anno tenendo conto degli sviluppi registrati nel diritto dell’Unione e nell’ambito della convenzione.

2.   Nel determinare se una la misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione rechi un divieto o una rigorosa restrizione, si valutano gli effetti dell’atto a livello delle sottocategorie comprese nelle categorie di impiego «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se la misura di regolamentazione definitiva vieta o sottopone a rigorose restrizioni una sostanza chimica nell’ambito di una qualunque delle sottocategorie, la sostanza stessa è inserita nella parte 1 dell’allegato I.

Nel determinare se una misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione rechi un divieto o una rigorosa restrizione che renda una sostanza chimica assoggettabile alla notifica PIC ai sensi dell’articolo 11, si valutano gli effetti dell’atto a livello delle categorie «pesticidi» e «sostanze chimiche industriali». Se la misura di regolamentazione definitiva vieta o sottopone a rigorose restrizioni una sostanza chimica nell’ambito di qualsiasi categoria, la sostanza stessa è inserita altresì nella parte 2 dell’allegato I.

3.   La decisione di inserire le singole sostanze chimiche nell’allegato I o di modificarne l’inserimento, ove opportuno, è adottata senza indugio.

4.   Al fine di adeguare il presente regolamento al progresso tecnico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 riguardo alle misure seguenti:

a)

inserimento di una sostanza chimica nella parte 1 o 2 dell’allegato I ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, sulla base di una misura di regolamentazione definitiva a livello di Unione e di altre modifiche dell’allegato I, comprese modifiche delle voci esistenti;

b)

iscrizione nella parte 1 dell’allegato V di una sostanza chimica disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (22);

c)

inserimento nella parte 2 dell’allegato V di una sostanza chimica già soggetta a divieto di esportazione a livello di Unione;

d)

modifiche di voci esistenti dell’allegato V;

e)

emendamenti degli allegati II, III, IV e VI.

Articolo 24

Bilancio dell’agenzia

1.   Ai fini del presente regolamento, le entrate dell’agenzia sono costituite da:

a)

una sovvenzione dell’Unione, iscritta nel bilancio generale dell’Unione (sezione Commissione);

b)

ogni contributo volontario da parte degli Stati membri.

2.   Le entrate e le spese inerenti ad attività previste dal presente regolamento e quelle relative ad attività previste da altri regolamenti sono trattate separatamente, in sezioni distinte del bilancio dell’agenzia.

Le entrate dell’agenzia di cui al paragrafo 1 sono utilizzate per svolgere le funzioni stabilite dal presente regolamento.

3.   Entro cinque anni dal 1o marzo 2014, la Commissione valuta l’opportunità che l’agenzia introduca tariffe per i servizi prestati agli esportatori e, se necessario, presenta una proposta al riguardo.

Articolo 25

Formati e programmi informatici per la trasmissione di informazioni all’agenzia

L’agenzia specifica i formati e i programmi informatici e li mette a disposizione gratuitamente sul proprio sito Internet per la trasmissione di informazioni. Gli Stati membri e le altre parti soggette al presente regolamento si servono di tali formati e programmi informatici per le proprie trasmissioni all’agenzia in conformità del presente regolamento.

Articolo 26

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o marzo 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega dei potere di cui all’articolo 23, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare la corretta applicazione di tali previsioni. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Se non vi hanno provveduto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1o marzo 2014 e notificano tempestivamente qualsiasi ulteriore modifica pertinente.

Articolo 29

Periodo transitorio riguardo alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze chimiche

Nel presente regolamento i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008 si intendono fatti, se del caso, alla legislazione dell’Unione vigente in virtù dell’articolo 61 del regolamento citato, conformemente al calendario ivi indicato.

Articolo 30

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 689/2008 è abrogato a decorrere dal 1o marzo 2014.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 689/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU C 318 del 29.10.2011, pag. 163.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2012.

(3)  GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

(4)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.

(5)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1.

(6)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(7)  GU L 353 del 31.12. 2008, pag. 1.

(8)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(9)  GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

(10)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(11)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(12)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

(13)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(14)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(15)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(16)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(17)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(18)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(19)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(20)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(21)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(22)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.


ALLEGATO I

ELENCO DELLE SOSTANZE CHIMICHE

(di cui all’articolo 7)

PARTE 1

Elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo

di notifica di esportazione (di cui all’articolo 8)

Qualora le sostanze chimiche elencate in questa parte dell’allegato siano assoggettate alla procedura PIC, non si applicano gli obblighi in materia di notifica dell’esportazione di cui all’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, posto che si verifichino le condizioni specificate nell’articolo 8, paragrafo 6, lettere b) e c), primo comma. Tali sostanze, che nell’elenco riportato di seguito sono contrassegnate dal simbolo «#», figurano anche nella parte 3 del presente allegato per maggior facilità di consultazione.

Inoltre, qualora le sostanze chimiche elencate nella presente parte dell’allegato siano ritenute idonee a essere assoggettate alla procedura di notifica PIC in virtù della misura di regolamentazione definitiva dell’Unione che le disciplina, esse vengono riportate anche nella parte 2 del presente allegato. Tali sostanze chimiche sono contrassegnate dal simbolo «+» nell’elenco riportato di seguito.

Sostanza chimica

N. CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sottocategoria (1)

Limitazione d’impiego (2)

Paesi che non richiedono notifica

1,1,1-Tricloroetano

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

div

 

Articolo 1,2-Dibromoetano (Dibromuro di etilene) (6)

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

1,2-Dicloroetano (Dicloruro di etilene) (6)

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

i(2)

div

1,3-Dicloropropene (CIS) [(1Z)-1,3-Dicloropropene]

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

div-div

 

1,3-dicloropropene (3)  (7)

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

div

 

2-Aminobutano

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

div-div

 

2-Naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali (7)

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri

2921 45 00

i(1)

div

 

i(2)

div

2 Acido 2-naftilossiacetico

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

div

 

2,4,5-T e suoi sali ed esteri (6)

93-76-5 e altri

202-273-3 e altri

2918 91 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

4-Aminodifenile (difenil-4-amina) e suoi sali (7)

92-67-1, 2113-61-3 e altri

202-177-1 e altri

2921 49 80

i(1)

div

 

i(2)

div

4-Nitrobifenile (7)

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

div

 

i(2)

div

Acefato (7)

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Acifluorfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Alacloro (7)

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

div

 

Aldicarb (7)

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

restr-div

 

Ametrin

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

div-div

 

Amitraz (7)

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Antrachinone (7)

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Composti dell’arsenico

 

 

 

p(2)

restr

 

Fibre di amianto (7):

1332-21-4 e altri

 

 

 

 

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Crocidolite (6)

12001-28-4

 

2524 10 00

i

div

 

Amosite (6)

12172-73-5

 

2524 90 00

i

div

 

Antofillite (6)

77536-67-5

 

2524 90 00

i

div

 

Actinolite (6)

77536-66-4

 

2524 90 00

i

div

 

Tremolite (6)

77536-68-6

 

2524 90 00

i

div

 

Crisotilo (7)

12001-29-5 or 132207-32-0

 

2524 90 00

i

div

 

Atrazina (7)

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

div

 

Azinfos-etile

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Azinfos-metile (7)

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

div

 

Benfuracarb (7)

82560-54-1

 

2932 99 00

p(1)

div

 

Bensultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Benzene (5)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

restr

 

Benzidina e suoi sali (7)

Derivati della benzidina (7)

92-87-5, 36341-27-2 e altri

202-199-1, 252-984-8 e altri

2921 59 90

i(1)-i(2)

restr-div

 

i(2)

div

 

 

 

 

 

 

 

Bifentrin

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

div

 

Binapacril (6)

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

i(2)

div

Butralin (7)

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

div

 

Cadmio e suoi composti

7440-43-9 e altri

231-152-8 e altri

81073206 49 30 e altri

i(1)

restr

 

Cadusafos (7)

95465-99-9

n.d.

2930 90 85

p(1)

div

 

Calciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

div

 

Captafol (6)

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Carbaril (7)

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

div–div

 

Carbofuran (7)

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

div

 

Tetracloruro di carbonio

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

div

 

Carbosulfan (7)

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

div

 

Cartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Chinometionato

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Clorati (7)

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

div

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Clordimeform (6)

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Clorfenapir (7)

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

div

 

Clorfenvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Clormefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Clorobenzilato (6)

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Cloroformio

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

div

 

Clortal-dimetile (7)

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

div

 

Clozolinate (7)

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Colecalciferolo

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

div

 

Cumafuril

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Creosoto e sostanze correlate

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

div

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

Crimidina

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

div

 

Cianammide (7)

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

div

 

Cianazina

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

div-div

 

Cialotrina

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

div

 

DBB (di-μ-ossi-di-n-butilstannioidrossiborano/idrogenoborato-di-dibutilstagno)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

div

 

Diazinone (7)

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

div

 

Diclobenil (7)

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

div

 

Dicloran (7)

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

div

 

Diclorvos (7)

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

div

 

Dicofol (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Dicofol contenente < 78 % p,p′-dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Dimetenammide (7)

87674-68-8

n.d.

2934 99 90

p(1)

div

 

Diniconazolo-M (7)

83657-18-5

n.d.

2933 99 80

p(1)

div

 

Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) (6)

534-52-1

208-601-1

2908 99 90

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

div-div

 

Dinoseb e suoi sali e esteri (6)

88-85-7 e altri

201-861-7 e altri

2908 91 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

2915 36 00

i(2)

div

Dinoterb (7)

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Difenilammina

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

div

 

Formulati in polvere contenenti una combinazione di:

 

 

3808 99 90

 

 

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Benomil in concentrazione uguale o superiore al 7 %

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

div

 

Carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 %

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

div

 

Tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 % (6)

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

Endosulfan (7)

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

div

 

Etalfluralin (7)

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p(1)

div

 

Etion

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Etossichina (7)

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

div

 

Ossido di etilene (Ossirano) (6)

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Fenarimol (7)

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

div

 

Fenitrotion (7)

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

div

 

Fenpropatrin

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Fention (7)

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

restr

 

Fentin acetato (7)

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Fentin idrossido (7)

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Fenvalerato

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

div

 

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Fluoroacetamide (6)

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

div

 

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Flurprimidol (7)

56425-91-3

n.d.

2933 59 95

p(1)

div

 

Furatiocarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Guazatina (7)

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Esacloroetano

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

restr

 

Esazinone

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

div-div

 

Iminoctadina

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Acido indolilacetico (7)

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p(1)

div

 

Isoxation

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

div

 

 

 

 

 

 

 

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Malation

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

div

 

a)

Idrazide maleica e suoi sali, salvo colina, potassio e sali di sodio

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

div

 

b)

Colina, potassio e sali di sodio dell’idrazide maleica contenenti più di 1 mg/kg di idrazina libera espressa in base all’equivalente acido

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- e arilmercurici, eccetto i composti del mercurio elencati all’allegato V (6)

62-38-4, 26545-49-3 e altri

200-532-5, 247-783-7 e altri

2852 00 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Metam

144-54-7

205-632-2

2930 20 00

p(1)

div

 

137-42-8

205-239-0

Metamidofos (4)  (7)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p(1)

div

 

Metamidofos (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l) (6)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Metidation

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Metomil

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

div-div

 

Bromuro di metile (7)

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

div-div

 

Metilparatione (7)  (6)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Metoxuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Monocrotofos (6)

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

div

 

Monometildibromodifenilmetano

Denominazione commerciale: DBBT (7)

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

div

 

Monometildiclorodifenilmetano

Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21 (7)

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

div-div

 

Monometiltetraclorodifenilmetano

Denominazione commerciale: Ugilec 141 (7)

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

div-div

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

div

 

Nicotina (7)

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

div

 

Nitrofen (7)

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19  (7)

25154-52-3, (nonilfenolo),

246-672-0

2907 13 00

i(1)

restr

 

84852-15-3 (4-nonilfenolo, ramificato)

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (isononilfenolo),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2, (nonilfenolo, ramificato),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5 (p-nonilfenolo) e altri

203-199-4 e altri

 

 

 

 

Nonilfenoli etossilati (C2H4O)nC15H24O (7)

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 e altri

 

3402 13 00

i(1)

restr

 

p(1)-p(2)

div-div

Ottabromodifeniletere (7)

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

restr

 

Ometoato

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Ossidemeton-metile (7)

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

div

 

Paraquat (7)

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

div

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Paratione (6)

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Pebulato

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

div-div

 

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri (6)

87-86-5 e altri

201-778-6 e altri

2908 11 00

2908 19 00 e altri

p(1)-p(2)

div-restr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Perfluorottani sulfonati

1763-23-1

n.d.

2904 90 20

i(1)

restr

 

(PFOS)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

e altri

 

e altri

 

 

 

(X = OH, sale metallico (O-M +), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri) (7)

 

 

 

 

 

 

Permetrin

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

div

 

Fosalone (7)

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

div

 

Fosfamidone (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l) (6)

13171-21-6 [miscela di isomeri (E) e (Z)]

23783-98-4 [isomero (Z)]

297-99-4 [isomero (E)]

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Bifenili polibromurati (PBB) eccetto esabromobifenile (6)

13654-09-6, 27858-07-7 e altri

237-137-2, 248-696-7 e altri

2903 69 90

i(1)

restr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Trifenili policlorurati (PCT) (6)

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Procimidone (7)

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

div

 

Propacloro (7)

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

div

 

Propanile

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

div

 

Profam

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

div

 

Propisochlor (7)

86763-47-5

n.d.

2924 29 98

p(1)

div

 

Piyrazofos (7)

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Quintozene (7)

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Scilliroside

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

div

 

Simazina (7)

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

div-div

 

Stricnina

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

div

 

Tecnazene (7)

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Piombo tetraetile (6)

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Piombo tetrametile (6)

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Solfato di tallio

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

div

 

Thiobencarb (7)

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p(1)

div

 

Tiociclam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Thiodicarb (7)

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

div

 

Tolilfluanide (7)

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

div

 

Triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti:

 

 

2931 00 95

p(2)

div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Tributilstagno ossido

56-35-9

200-268-0

2931 00 95

Fluoruro di tributilstagno

1983-10-4

217-847-9

2931 00 95

Metacrilato di tributilstagno

2155-70-6

218-452-4

2931 00 95

Benzoato di tributilstagno

4342-36-3

224-399-8

2931 00 95

Cloruro di tributilstagno

1461-22-9

215-958-7

2931 00 95

Linoleato di tributilstagno

24124-25-2

246-024-7

2931 00 95

Naftenato di tributilstagno (6)

85409-17-2

287-083-9

2931 00 95

Triclorfon (7)

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

div-div

 

Triciclazolo (7)

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p(1)

div

 

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Trifluralin (7)

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

div

 

Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno (7)

2931 00 95 e altri

p(2)

sr

 

i(2)

sr

Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile) (6)

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

restr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/

Tris-aziridinil-fosfinossido (1,1′,1″-fosforiltriaziridina) (7)

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

restr

 

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

div-div

 

Vinclozolin (7)

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

div

 

Zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 o 3824 90 97

p(1)

div

 

PARTE 2

Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC

(di cui all’articolo 11)

Il presente elenco comprende le sostanze chimiche ritenute idonee a essere assoggettate alla notifica PIC. Dal presente elenco sono escluse le sostanze chimiche già soggette alla procedura PIC, elencate invece nella parte 3 del presente allegato.

Sostanza chimica

CAS

Numero Einecs

Codice NC

Categoria (8)

Limitazioni d’impiego (9)

1,3-dicloropropene

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p

div

2-Naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri

2921 45 00

i

div

4-Aminobifenile (difenil-4-amina) e suoi sali

92-67-1, 2113-61-3 e altri

202-177-1 e altri

2921 49 80

i

div

4-Nitrobifenile

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

div

Acefato

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

div

Alacloro

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

div

Aldicarb

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

restr

Amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

div

Antrachinone

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

div

Fibre d’amianto: Crisotilo

12001-29-5 o 132207-32-0

 

2524 90 00

i

div

Atrazina

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

div

Azinfos-metile

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p

div

Benfuracarb

82560-54-1

n.d.

2932 99 00

p

div

Benzidina e suoi sali

92-87-5, 36341-27-2 e altri

202-199-1, 252-984-8 e altri

2921 59 90

i

restr

Derivati della benzidina

 

 

 

Butralin

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

div

Cadusafos

95465-99-9

n.d.

2930 90 99

p

div

Carbaril

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

div

Carbofuran

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

div

Carbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

div

Clorati

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

div

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Clorfenapir

122453-73-0

 

2933 99 90

p

restr

Clortal-dimetile

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

div

Clozolinate

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

div

Cianammide

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

restr

Diazinone

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

restr

Diclobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

div

Diclorano

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

div

Diclorvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

restr

Dicofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

div

Dicofol contenente < 78 % p,p′-dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

div

Dimetenammide

87674-68-8

n.d.

2934 99 90

p

div

Diniconazolo-M

83657-18-5

n.a.

2933 99 80

p

div

Dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

div

Endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

div

Ethalfluralin

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p

div

Etossichina

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

div

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

div

Fenitrotion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

restr

Fention

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

restr

Fentin acetato

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

div

Fentin idrossido

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

div

Flurprimidol

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p

div

Guazatina

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p

div

Acido indolilacetico

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p

div

Metamidofos (10)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p

div

Bromuro di metile

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

div

Metilparatione (11)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

div

Monometildibromodifenilmetano

Denominazione commerciale: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

div

Monometildiclorodifenilmetano

Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

div

Monometiltetraclorodifenilmetano

Denominazione commerciale: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

div

Nicotina

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

div

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

div

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19

25154-52-3, (nonilfenolo),

246-672-0

2907 13 00

i

restr

84852-15-3, (4-nonilfenolo, ramificato),

284-325-5

 

 

 

11066-49-2 (isononilfenolo),

234-284-4

 

 

 

90481-04-2, (nonilfenolo, ramificato),

291-844-0

 

 

 

104-40-5 (p-nonilfenolo) e altri

203-199-4 e altri

 

 

 

Nonilfenoli etossilati (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 e altri

 

3402 13 00

i

restr

p

div

Ottabromodifeniletere

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

restr

Ossidemeton-metile

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

div

Paraquat

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

div

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Perfluorottani sulfonati

1763-23-1

n.d.

2904 90 20

i

restr

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, Sale metallico (O-M +), alogenuro, ammide e altri derivati compresi i polimeri)

2795-39-3 e altri

 

2904 90 20 e altri

 

 

Fosalone

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

div

Procimidone

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

div

Propacloro

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

div

Propisochlor

86763-47-5

n.d.

2924 29 98

p

div

Pirazofos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

div

Quintozene

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

div

Simazina

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

div

Tecnazene

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

div

Tiobencarb

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p

div

Tiodicarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

div

Tolilfluanide

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

restr

Triclorfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

div

Triciclazolo

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

div

Trifluralin

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

div

Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno

2931 00 95 e altri

p

restr

Vinclozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

div

PARTE 3

Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

(di cui agli articoli 13 e 14)

(Le categorie indicate si riferiscono a quelle della convenzione)

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i

Codice HS

Sostanza pura

Codice HS

Miscele contenenti la sostanza

Categoria

2,4,5-T e suoi sali ed esteri

93-76-5 (13)

2918.91

3808.50

Pesticida

Aldrin (12)

309-00-2

2903.52

3808.50

Pesticida

Binapacril

485-31-4

2916.19

3808.50

Pesticida

Captafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

Pesticida

Clordano (12)

57-74-9

2903.52

3808.50

Pesticida

Clordimeform

6164-98-3

2925.21

3808.50

Pesticida

Clorobenzilato

510-15-6

2918.18

3808.50

Pesticida

DDT (12)

50-29-3

2903.62

3808.50

Pesticida

Dieldrin (12)

60-57-1

2910.40

3808.50

Pesticida

Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Pesticida

Dinoseb e suoi sali ed esteri

88-85-7 (13)

2908.91

3808.50

Pesticida

1,2-dibromoetano (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

Pesticida

Dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano)

107-06-2

2903.15

3808.50

Pesticida

Ossido di etilene

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

Pesticida

Fluoroacetammide

640-19-7

2924.12

3808.50

Pesticida

HCH/Esaclorocicloesano (miscela di isomeri) (12)

608-73-1

2903.51

3808.50

Pesticida

Eptacloro (12)

76-44-8

2903.52

3808.50

Pesticida

Esaclorobenzene (12)

118-74-1

2903.62

3808.50

Pesticida

Lindano (12)

58-89-9

2903.51

3808.50

Pesticida

Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- e arilmercurici

10112-91-1, 21908-53-2 e altri

Si veda anche: www.pic.int/

2852.00

3808.50

Pesticida

Monocrotofos

6923-22-4

2924.12

3808.50

Pesticida

Paratione

56-38-2

2920.11

3808.50

Pesticida

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri

87-86-5 (13)

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

Pesticida

Toxafene (12)

8001-35-2

3808.50

Pesticida

Formulati in polvere contenenti una combinazione di: benomil in concentrazione uguale o superiore al 7 %, carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 %; tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 %

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

Formulato pesticida altamente pericoloso

Metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l)

10265-92-6

2930.50

3808.50

Formulato pesticida altamente pericoloso

Metilparatione (concentrati emulsionabili con un contenuto di principio attivo pari o superiore al 19,5 % e polveri con principio attivo pari o superiore all’1,5 %)

298-00-0

2920.11

3808.50

Formulato pesticida altamente pericoloso

Fosfamidone (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l)

 

2924.12

3808.50

Formulato pesticida altamente pericoloso

Miscela, (E)&(Z) isomeri

13171-21-6

(Z)-isomero

23783-98-4

(E)-isomero

297-99-4

Fibre d’amianto:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Prodotto industriale

Crocidolite

12001-28-4

2524.10

 

 

Actinolite

77536-66-4

2524.90

 

 

Antofillite

77536-67-5

2524.90

 

 

Amosite

12172-73-5

2524.90

 

 

Tremolite

77536-68-6

2524.90

 

 

Bifenili polibromurati (PBB)

 

 

 

 

(esa-) (12)

36355-01-8

3824.82

Prodotto industriale

(otta-)

27858-07-7

 

 

 

(deca-)

13654-09-6

 

 

 

Bifenili policlorurati (PCB) (12)

1336-36-3

3824.82

Prodotto industriale

Trifenili policlorurati (PCT)

61788-33-8

3824.82

Prodotto industriale

Piombo tetraetile

78-00-2

2931.00

3811.11

Prodotto industriale

Piombo tetrametile

75-74-1

2931.00

3811.11

Prodotto industriale

Tutti i composti di tributilstagno, comprendenti:

 

2931.00

3808.99

Pesticida

Ossido di tributilstagno

56-35-9

2931.00

3808.99

Fluoruro di tributilstagno

1983-10-4

2931.00

3808.99

Metacrilato di tributilstagno

2155-70-6

2931.00

3808.99

Benzoato di tributilstagno

4342-36-3

2931.00

3808.99

Cloruro di tributilstagno

1461-22-9

2931.00

3808.99

Linoleato di tributilstagno

24124-25-2

2931.00

3808.99

Naftenato di tributilstagno

85409-17-2

2931.00

3808.99

Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile)

126-72-7

2919.10

3824.83

Prodotto industriale


(1)  Sottocategoria: p(1) — pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari; p(2) — altri pesticidi, compresi i biocidi; i(1) — sostanza chimica industriale a uso professionale; i(2) — sostanza chimica industriale destinata al consumatore finale.

(2)  Limitazione d’impiego: restr — soggetto a rigorose restrizioni; div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate) a norma della legislazione dell’Unione.

(3)  Questa aggiunta non incide sulla voce esistente per il cis-1,3-dicloropropene (N. CAS 10061-01-5).

(4)  Questa aggiunta non incide sulla voce esistente per i formulati liquidi solubili di metamidofos che superano 600 g di ingredienti attivi per litro.

(5)  Esclusi i carburanti che rientrano nella direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

N. CAS= numero di registrazione CAS (Chemicals Abstract Service).

(6)  

(#)

Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura PIC.

(7)  

(+)

Sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC.

(8)  Categoria: p — pesticidi; i — sostanza chimica industriale.

(9)  Limitazione d’impiego: restr — soggetto a rigorose restrizioni; div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate).N. CAS = numero di registrazione CAS (Chemicals Abstract Service).

(10)  Questa aggiunta non incide sulla voce di cui all’allegato I, parte 3, per i formulati liquidi solubili di metamidofos che superano 600 g di ingredienti attivi per litro.

(11)  

(#)

Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura internazionale PIC.

(12)  Queste sostanze sono soggette a divieto di esportazione a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, e dell’allegato V del presente regolamento.

(13)  

(#)

Sono indicati solo i numeri CAS dei composti parenti.


ALLEGATO II

NOTIFICA DI ESPORTAZIONE

Le informazioni seguenti sono da trasmettere ai sensi dell’articolo 8:

1.

Identità della sostanza da esportare:

a)

denominazione tratta dalla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry);

b)

altre denominazioni (ad esempio denominazione ISO, nomi comuni, denominazioni commerciali e abbreviazioni);

c)

numero Einecs (European Inventory of Existing Chemical Substances) e numero CAS (Chemical Abstracts Services);

d)

numero CUS (European Customs Inventory of Chemical Substances) e codice della nomenclatura combinata;

e)

principali impurità della sostanza, ove particolarmente importanti.

2.

Identità della miscela da esportare:

a)

denominazione commerciale e/o denominazione della miscela;

b)

per ciascuna sostanza elencata nell’allegato I, percentuale e dettagli come indicato al punto 1;

c)

numero CUS (European Customs Inventory of Chemical Substances) e codice della nomenclatura combinata.

3.

Identità dell’articolo da esportare:

a)

denominazione commerciale e/o denominazione dell’articolo;

b)

per ciascuna sostanza elencata nell’allegato I, percentuale e dettagli come indicato al punto 1.

4.

Informazioni sull’esportazione:

a)

paese di destinazione;

b)

paese di origine;

c)

data prevista della prima esportazione nell’anno in corso;

d)

quantità stimata di sostanza chimica da esportare verso il paese interessato nell’anno in corso;

e)

impiego cui la sostanza è destinata nel paese importatore, se noto, comprese informazioni sulla o sulle categorie previste dalla convenzione entro le quali rientra tale impiego;

f)

nome, indirizzo e altri dati di rilievo attinenti alla persona fisica o giuridica importatrice;

g)

nome, indirizzo e altri dati di rilievo attinenti all’esportatore.

5.

Autorità nazionali designate:

a)

nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell’autorità designata nell’Unione che può fornire ulteriori informazioni;

b)

nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell’autorità designata nel paese importatore.

6.

Informazioni sulle misure di precauzione da adottare, sulle categorie di pericolo e rischio e sui consigli in materia di sicurezza.

7.

Sintesi delle caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.

8.

Impiego della sostanza chimica nell’Unione:

a)

impieghi, categoria/e ai sensi della convenzione e sottocategoria/e dell’Unione cui si applicano misure di controllo (divieto o rigorose restrizioni);

b)

impieghi per i quali la sostanza chimica non è vietata, né soggetta a rigorose restrizioni (utilizzare le categorie e sottocategorie di impiego definite nell’allegato I del regolamento);

c)

stima dei quantitativi di sostanze chimiche fabbricate, importate, esportate e utilizzate, ove possibile.

9.

Informazioni sulle misure di precauzione da adottare per ridurre l’esposizione alla sostanza chimica o le emissioni della stessa.

10.

Indicazione sintetica delle misure restrittive adottate e relative motivazioni.

11.

Indicazione sintetica delle informazioni specificate nell’allegato IV, paragrafo 2, lettere a), c) e d).

12.

Informazioni supplementari fornite dalla parte esportatrice perché la sostanza in questione desta preoccupazioni, oppure informazioni supplementari specificate nell’allegato IV se richieste dalla parte importatrice.


ALLEGATO III

Informazioni che le autorità nazionali designate degli Stati membri devono trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 10

1.

Indicazione sintetica dei quantitativi delle sostanze chimiche (come tali o in forma di miscele o articoli) di cui all’allegato I, esportati durante l’anno precedente:

a)

anno in cui sono avvenute le esportazioni;

b)

tabella riassuntiva dei quantitativi di sostanze chimiche esportate (come tali o in forma di miscele o articoli), in base al modello seguente.

Sostanza chimica

Paese importatore

Quantitativo di sostanza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Elenco delle persone fisiche o giuridiche che importano sostanze chimiche in una parte o in un altro paese

Sostanza chimica

Paese importatore

Persona che importa

Indirizzo e altri dati di rilievo sulla persona che importa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO IV

Notifica al segretariato della convenzione di una sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE A NORMA DELL’ARTICOLO 11

Le notifiche comprendono i seguenti elementi:.

1.

caratteristiche, identificazione e impieghi:

a)

denominazione comune;

b)

denominazione chimica conformemente a una nomenclatura internazionalmente riconosciuta, come quella dell’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC — International Union of Pure and Applied Chemistry), ove esista;

c)

denominazioni commerciali e denominazioni delle miscele;

d)

numeri di codice: numero CAS (Chemical Abstracts Service), codice doganale del sistema armonizzato e altri numeri;

e)

informazioni sulla classe di rischio, ove la sostanza chimica sia soggetta ai requisiti di classificazione;

f)

impiego o impieghi della sostanza chimica:

nell’Unione,

altrove (se noto);

g)

caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche;

2.

misura di regolamentazione definitiva:

a)

informazioni riguardanti la misura di regolamentazione definitiva:

i)

sintesi della misura di regolamentazione definitiva;

ii)

riferimento al documento di regolamentazione;

iii)

data di entrata in vigore della misura di regolamentazione definitiva;

iv)

indicazione se la misura di regolamentazione definitiva è stata adottata in base a una valutazione del rischio o della pericolosità e, in tal caso, informazioni su tale valutazione, con il riferimento alla pertinente documentazione;

v)

motivazione della misura di regolamentazione definitiva con riferimento alla salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori, nonché all’ambiente;

vi)

descrizione sintetica dei pericoli e dei rischi che la sostanza chimica presenta per la salute umana, in particolare dei consumatori e dei lavoratori, o per l’ambiente ed effetti previsti della misura di regolamentazione definitiva;

b)

categoria o categorie per le quali è stata adottata la misura di regolamentazione definitiva, specificando per ciascuna categoria:

i)

l’impiego o gli impieghi vietati dalla misura di regolamentazione definitiva;

ii)

l’impiego o gli impieghi che continuano a essere autorizzati;

iii)

stima dei quantitativi di sostanze chimiche fabbricate, importate, esportate e utilizzate, ove possibile;

c)

indicazione, nei limiti del possibile, degli effetti previsti della misura di regolamentazione definitiva sugli altri Stati e sulle altre regioni;

d)

altre informazioni concernenti:

i)

la valutazione degli effetti socioeconomici della la misura di regolamentazione definitiva;

ii)

ove disponibili, le informazioni sulle alternative e sui relativi rischi, come:

le strategie di gestione integrata dei parassiti,

le prassi e le procedure industriali, comprese tecnologie più pulite.


ALLEGATO V

Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione

(di cui all’articolo 15)

PARTE 1

Inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia (1), ai sensi delle disposizioni ivi contenute.

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni (ad esempio denominazione, numero CE, numero CAS ecc.)

 

Aldrin

N. CE 206-215-8,

N. CAS 309-00-2,

codice NC 2903 52 00

 

Bifenili policlorurati (PCB)

CE 215-648-1 e altri,

N. CAS 1336-36-3 e altri,

codice NC 2903 69 90

 

Clordano

N. CE 200-349-0,

N. CAS 57-74-9,

codice NC 2903 52 00

 

Clordecone

N. CE 205-601-3,

N. CAS 143-50-0,

codice NC 2914 70 00

 

Dieldrin

N. CE 200-484-5,

N. CAS 60-57-1,

codice NC 2910 40 00

 

DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil) etano]

N. CE 200-024-3,

N. CAS 50-29-3,

codice NC 2903 62 00

 

Endrin

N. CE 200-775-7,

N. CAS 72-20-8,

codice NC 2910 90 00

 

Esabromodifeniletere C12H4Br6O

N. CE 253-058-6

N. CAS 36483-60-0 e altri

Codice NC 2909 30 38

 

Eptacloro

N. CE 200-962-3,

N. CAS 76-44-8,

Codice NC 2903 52 00

 

Esabromobifenile

N. CE 252-994-2,

N. CAS 36355-01-8,

Codice NC 2903 69 90

 

Esabromodifeniletere C12H4Br6O

N. CE 253-058-6

N. CAS 36483-60-0 e altri

Codice NC 2909 30 38

 

Esaclorobenzene

N. CE 200-273-9,

N. CAS 118-74-1,

Codice NC 2903 62 00

 

Esaclorocicloesani, compreso il lindano

N. CE 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

N. CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

Codice NC 2903 51 00

 

Mirex

N. CE 219-196-6,

N. CAS 2385-85-5,

codice NC 2903 59 80

 

Pentabromodifeniletere C12H5Br5O

N. CE 251-084-2 e altri,

N. CAS 32534-81-9 e altri,

codice NC 2909 30 31

 

Pentaclorobenzene

N. CE 210-172-5,

N. CAS 608-93-5,

codice NC 2903 69 90

 

Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O

N. CE 254-787-2 e altri,

N. CAS 40088-47-9 e altri,

codice NC 2909 30 38

 

Toxafene (Camfeclor)

EC No 232-283-3,

CAS 8001-35-2,

codice NC 3808 50 00

PARTE 2

Sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni (ad esempio denominazione, numero CE, numero CAS ecc.)

Saponi cosmetici contenenti mercurio

Codici NC 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00

Composti del mercurio eccetto i composti esportati a fini di ricerca e sviluppo, medici o di analisi

Cinabro, (I) cloruro di mercurio (Hg2Cl2, Numero CAS 10112-91-1), (II) ossido di mercurio (HgO, Numero CAS 21908-53-2); Codice NC 2852 00 00

Mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % peso per peso

N. CAS 7439-97-6

Codice NC 2805 40


(1)  GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.


ALLEGATO VI

Elenco delle parti della convenzione che richiedono informazioni sui movimenti di transito delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

(di cui all’articolo 16)

Paese

Informazioni richieste

 

 

 

 


ALLEGATO VII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 689/2008

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 8

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 9

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 11, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 11, paragrafo 8

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 14

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 7

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 13, paragrafo 8

Articolo 14, paragrafo 8

Articolo 13, paragrafo 9

Articolo 14, paragrafo 9

Articolo 13, paragrafo 10

Articolo 14, paragrafo 10

Articolo 13, paragrafo 11

Articolo 14, paragrafo 11

Articolo 15

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 17

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 18

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 20

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 23

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 24

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 5

Articolo 27

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 25

Articolo 30

Articolo 26

Articolo 31

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI


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