This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012R0571
Commission Implementing Regulation (EU) No 571/2012 of 28 June 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium silicate, hydrolysed proteins and 1,4-diaminobutane (putrescine) Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 169 del 29.6.2012, p. 46–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
29.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 169/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 571/2012 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2012
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Le sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina) sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (2) del Consiglio in forza della direttiva 2008/127/CE (3) della Commissione conformemente alla procedura prevista dall'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione del 3 dicembre 2004, che stabilisce ulteriori modalità di attuazione per la quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (4) del Consiglio. Dopo che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 dette sostanze sono considerate approvate in base a tale regolamento e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (5). |
(2) |
A norma dell' articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito "l'Autorità", ha presentato alla Commissione le sue opinioni in merito ai progetti di rapporti di riesame per il silicato di alluminio (6), le proteine idrolizzate (7) e l'1,4-diamminobutano (putrescina) (8) il 16 dicembre 2011. I progetti di rapporti di riesame e le opinioni dell'Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate il 1o giugno 2012 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul silicato di alluminio, le proteine idrolizzate e l'1,4-diamminobutano (putrescina). |
(3) |
L'Autorità ha trasmesso le proprie opinioni sul silicato di alluminio, le proteine idrolizzate e l'1,4-diamminobutano (putrescina) ai notificanti, che sono stati invitati dalla Commissione a presentare osservazioni sui rapporti di riesame. |
(4) |
Si conferma che le sostanze attive silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina) devono considerarsi approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(5) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche occorre modificare le condizioni di approvazione delle sostanze silicato di alluminio, proteine idrolizzate e 1,4-diamminobutano (putrescina). In particolare è opportuno esigere ulteriori informazioni di conferma per quanto riguarda il silicato di alluminio e le proteine idrolizzate. Allo stesso tempo occorre operare determinati adeguamenti tecnici, in particolare sostituendo il nome della sostanza attiva "putrescina (1,4-diamminobutano)" con "1,4-diamminobutano (putrescina)". Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011. |
(6) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell'applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, ai notificanti e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(3) GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.
(4) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.
(5) GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.
(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Aluminium silicate. The EFSA Journal 2012; 10(1):2517. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.
(7) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance hydrolysed proteins. The EFSA Journal 2012; 10(2):2545. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.
(8) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1,4-diaminobutane (putrescine) (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva 1,4-diamminobutano (putrescina)). The EFSA Journal 2012; 10(1):2516. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.
ALLEGATO
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:
(1) |
La riga 220 relativa alla sostanza attiva silicato di alluminio è sostituita dalla seguente:
|
(2) |
La riga 234 relativa alla sostanza attiva proteine idrolizzate è sostituita dalla seguente:
|
(3) |
La riga 245 relativa alla sostanza attiva 1,4-diamminobutano (putrescina) è sostituita dalla seguente:
|
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.
(2) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.
(3) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(4) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.»
(5) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.