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Document 32012R0466

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 466/2012 della Commissione, del 1 °giugno 2012 , che modifica, per quanto riguarda la sostanza clorsulone, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 143 del 2.6.2012, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/466/oj

    2.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 143/2


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 466/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 1o giugno 2012

    che modifica, per quanto riguarda la sostanza clorsulone, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17,

    visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno stabilire il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.

    (2)

    Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

    (3)

    Il clorsulone figura nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per i bovini in rapporto a muscoli, fegato e reni, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

    (4)

    L’Irlanda ha presentato all’Agenzia europea per i medicinali una richiesta di parere in merito all’estrapolazione della voce esistente per il clorsulone in rapporto al latte vaccino.

    (5)

    Il comitato per i medicinali veterinari (CVMP) ha raccomandato di istituire un LMR provvisorio per il clorsulone in rapporto al latte vaccino e di sopprimere la disposizione che ne proibisce l’utilizzo in animali che producono latte destinato al consumo umano.

    (6)

    Risulta pertanto necessario modificare la voce esistente per il clorsulone nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di includere l’LMR provvisorio raccomandato per il latte vaccino e di sopprimere la disposizione che ne proibisce l’utilizzo.

    (7)

    L’LMR provvisorio che figura in tale tabella per il clorsulone scade il 1o gennaio 2014. Il CVMP ha raccomandato un periodo di due anni per consentire il completamento degli studi scientifici richiesti per rispondere all’elenco di quesiti posti all’Irlanda dallo stesso CVMP.

    (8)

    È pertanto opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di prendere i provvedimenti del caso per conformarsi al nuovo LMR.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2012.

    Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

    (2)  GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.


    ALLEGATO

    La voce relativa al clorsulone nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animale

    LMR

    Tessuti campione

    Altre disposizioni

    [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

    Classificazione terapeutica

    «Clorsulone

    Clorsulone

    Bovini

    35 μg/kg

    Muscolo

     

    Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endoparassiti»

    100 μg/kg

    Fegato

    200 μg/kg

    Rene

    16 μg/kg

    Latte

    L’LMR provvisorio scade il 1o gennaio 2014


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