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Document 32012R0354
Council Regulation (EU) No 354/2012 of 23 April 2012 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Regolamento (UE) n. 354/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Regolamento (UE) n. 354/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
GU L 113 del 25.4.2012, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
25.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 354/2012 DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2012/212/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 (2) dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko, di determinati funzionari della Bielorussia, delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e delle persone e entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono. |
(2) |
Con la decisione 2012/212/PESC, il Consiglio ha disposto una deroga al congelamento delle attività per consentire la messa a disposizione di fondi o risorse economiche per scopi ufficiali di missioni diplomatiche, rappresentanze consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale. |
(3) |
Poiché questa misura rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (CE) n. 765/2006 è inserito il seguente articolo:
“Articolo 4 ter
In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche, rappresentanze consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 23 aprile 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) Cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.