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Document 32012R0354

    Regolamento (UE) n. 354/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

    GU L 113 del 25.4.2012, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/354/oj

    25.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 113/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 354/2012 DEL CONSIGLIO

    del 23 aprile 2012

    che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione 2012/212/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 765/2006 (2) dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko, di determinati funzionari della Bielorussia, delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e delle persone e entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono.

    (2)

    Con la decisione 2012/212/PESC, il Consiglio ha disposto una deroga al congelamento delle attività per consentire la messa a disposizione di fondi o risorse economiche per scopi ufficiali di missioni diplomatiche, rappresentanze consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

    (3)

    Poiché questa misura rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CE) n. 765/2006 è inserito il seguente articolo:

    “Articolo 4 ter

    In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche, rappresentanze consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, il 23 aprile 2012

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ASHTON


    (1)  Cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.


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