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Document 32012R0122
Commission Implementing Regulation (EU) No 122/2012 of 13 February 2012 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance methylprednisolone Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 122/2012 della Commissione, del 13 febbraio 2012 , che modifica, relativamente alla sostanza metilprednisolone, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 122/2012 della Commissione, del 13 febbraio 2012 , che modifica, relativamente alla sostanza metilprednisolone, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 40 del 14.2.2012, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
14.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 122/2012 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2012
che modifica, relativamente alla sostanza metilprednisolone, l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17,
visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno che il limite massimo di residui per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico venga determinato conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 470/2009. |
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2). |
(3) |
Il metilprednisolone figura nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per i bovini per muscoli, grassi, fegato, reni e latte. Per il latte vaccino i limiti massimi di residui (qui di seguito «LMR») provvisori indicati nell’allegato per il metilprednisolone sono scaduti il 1o luglio 2011. |
(4) |
A seguito della presentazione e della valutazione di ulteriori dati il comitato per i medicinali veterinari raccomanda che i LMR provvisori per il metilprednisolone relativi al latte vaccino siano indicati come definitivi. |
(5) |
Occorre dunque modificare la voce riguardante la sostanza metilprednisolone nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) GU L 15 del 20.01.10, pag. 1.
ALLEGATO
La voce per il metilprednisolone nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dal testo seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Metilprednisolone |
Metilprednisolone |
Bovini |
10 μg/kg |
Muscolo |
|
Corticoidi/Glucocorticoidi» |
10 μg/kg |
Grassi |
|||||
10 μg/kg |
Fegato |
|||||
10 μg/kg |
Rene |
|||||
2 μg/kg |
Latte |