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Document 32012R0114
Council Regulation (EU) No 114/2012 of 10 February 2012 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Regolamento (UE) n. 114/2012 del Consiglio, del 10 febbraio 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Regolamento (UE) n. 114/2012 del Consiglio, del 10 febbraio 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
GU L 38 del 11.2.2012, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 114/2012 DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2012/36/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (1), che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio (2) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (3) dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia. |
(2) |
Con decisione 2012/36/PESC il Consiglio ha deciso che le restrizioni riguardanti il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovevano essere estese sia alle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, incluse in particolare le persone che detengono una posizione dominante, sia alle persone e alle entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, incluse in particolare le persone e le entità che forniscono sostegno finanziario o materiale al regime. |
(3) |
Questa misura rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la sua attuazione richiede un’azione a livello dell’Unione al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) |
È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006. |
(5) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1) |
l’articolo 2 è sostituito dall’articolo seguente: «Articolo 2 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati negli allegati I, IA e IB. 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati I, IA e IB o utilizzato a loro beneficio. 3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. Nell’allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (4), come responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 marzo 2006 e della repressione della società civile e dell’opposizione democratica o associati ai responsabili. 5. Nell’allegato IA sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/639/PESC, come responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 dicembre 2010 e della repressione della società civile e dell’opposizione democratica o associati ai responsabili. 6. Nell’allegato IB sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), della decisione 2010/639/PESC, come: i) responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia; o ii) persone o entità che ricevono benefici dal regime di Lukashenko o lo sostengono. |
2) |
all’articolo 2 ter, paragrafi 1 e 2, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 4 bis e all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 4, i riferimenti agli «allegati I e IA» sono sostituiti dai riferimenti agli «allegati I, IA e IB». |
Articolo 2
L’allegato del presente regolamento è inserito come allegato IB del regolamento (CE) n. 765/2006.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012
Per il Consiglio
La presidente
C. ANTORINI
(1) GU L 19 del 24.1.2012, pag. 31.
(2) Decisione del 25 ottobre 2010 (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18).
(3) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
(4) GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.»;
ALLEGATO
«ALLEGATO IB
Il presente allegato non contiene nessuna voce.»