Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0114

    Regolamento (UE) n. 114/2012 del Consiglio, del 10 febbraio 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

    GU L 38 del 11.2.2012, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/114/oj

    11.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 38/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 114/2012 DEL CONSIGLIO

    del 10 febbraio 2012

    che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione 2012/36/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (1), che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio (2) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia,

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (3) dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.

    (2)

    Con decisione 2012/36/PESC il Consiglio ha deciso che le restrizioni riguardanti il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovevano essere estese sia alle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, incluse in particolare le persone che detengono una posizione dominante, sia alle persone e alle entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, incluse in particolare le persone e le entità che forniscono sostegno finanziario o materiale al regime.

    (3)

    Questa misura rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la sua attuazione richiede un’azione a livello dell’Unione al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (4)

    È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.

    (5)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

    1)

    l’articolo 2 è sostituito dall’articolo seguente:

    «Articolo 2

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati negli allegati I, IA e IB.

    2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati I, IA e IB o utilizzato a loro beneficio.

    3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

    4.   Nell’allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (4), come responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 marzo 2006 e della repressione della società civile e dell’opposizione democratica o associati ai responsabili.

    5.   Nell’allegato IA sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/639/PESC, come responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale durante le elezioni presidenziali tenutesi in Bielorussia il 19 dicembre 2010 e della repressione della società civile e dell’opposizione democratica o associati ai responsabili.

    6.   Nell’allegato IB sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), della decisione 2010/639/PESC, come: i) responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia; o ii) persone o entità che ricevono benefici dal regime di Lukashenko o lo sostengono.

    2)

    all’articolo 2 ter, paragrafi 1 e 2, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 4 bis e all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 4, i riferimenti agli «allegati I e IA» sono sostituiti dai riferimenti agli «allegati I, IA e IB».

    Articolo 2

    L’allegato del presente regolamento è inserito come allegato IB del regolamento (CE) n. 765/2006.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ANTORINI


    (1)  GU L 19 del 24.1.2012, pag. 31.

    (2)  Decisione del 25 ottobre 2010 (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18).

    (3)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

    (4)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 18.»;


    ALLEGATO

    «ALLEGATO IB

    Il presente allegato non contiene nessuna voce.»


    Top