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Document 32012R0107
Commission Implementing Regulation (EU) No 107/2012 of 8 February 2012 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance octenidine dihydrochloride Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 107/2012 della Commissione, dell' 8 febbraio 2012 , che modifica, relativamente alla sostanza octenidina dicloridrato, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 107/2012 della Commissione, dell' 8 febbraio 2012 , che modifica, relativamente alla sostanza octenidina dicloridrato, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 36 del 9.2.2012, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
9.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 107/2012 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2012
che modifica, relativamente alla sostanza octenidina dicloridrato, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce le procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal Comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
È prescritto che il limite massimo di residui per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione europea in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico sia determinato a norma del regolamento (CE) n. 470/2009. |
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2). |
(3) |
L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una richiesta di determinare i limiti massimi di residui (qui di seguito «LMR») per la sostanza octenidina dicloridrato per uso cutaneo in tutti i mammiferi da produzione alimentare. |
(4) |
Limitatamente al solo impiego per via cutanea, in base alle raccomandazione del Comitato per i medicinali veterinari non occorre stabilire i LMR per la sostanza octenidina dicloridrato in tutti i mammiferi da produzione alimentare per il solo uso cutaneo. |
(5) |
È dunque opportuno modificare la tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per includere la sostanza octenidina dicloridrato per uso cutaneo in tutti i mammiferi da produzione alimentare. |
(6) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) GU L 15 del 20.01.2010, pag. 1.
ALLEGATO
La seguente sostanza è inserita in ordine alfabetico nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Octenidina dicloridrato |
Non applicabile |
Tutti i mammiferi da produzione alimentare |
LMR non richiesto |
Non applicabile |
Esclusivamente per uso cutaneo |
Agenti antinfettivi/Antisettici» |