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Document 32012D0635
Council Decision 2012/635/CFSP of 15 October 2012 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 282 del 16.10.2012, p. 58–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
16.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/58 |
DECISIONE 2012/635/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2012
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), che ha attuato la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1737 (2006). |
(2) |
Il 23 aprile 2007 la posizione comune 2007/140/PESC è stata modificata dalla posizione comune 2007/246/PESC (2) al fine di attuare l'UNSCR 1747 (2007). Il Consiglio ha in seguito modificato ulteriormente la posizione comune 2007/140/PESC mediante l'adozione, in data 7 agosto 2008, della posizione comune 2008/652/PESC (3) che ha attuato l'UNSCR 1803(2008). |
(3) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (4) che ha attuato l'UNSCR 1929 (2010) e abrogato la posizione comune 2007/140/PESC. |
(4) |
Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/35/PESC che ha modificato la decisione 2010/413/PESC rafforzando le misure restrittive nei confronti dell'Iran sulla base delle serie e crescenti preoccupazioni più volte espresse circa la natura del programma nucleare iraniano, in particolare per le scoperte riguardanti le attività dell'Iran relative allo sviluppo di tecnologia nucleare militare, come riportato nella relazione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Tali misure sono state ulteriormente rafforzate il 15 marzo 2012 con decisione 2012/152/PESC (5). |
(5) |
Data l'incapacità dell'Iran di avviare seri negoziati per affrontare le preoccupazioni internazionali relative al suo programma nucleare, il Consiglio ritiene necessario adottare misure restrittive aggiuntive nei confronti dell'Iran. |
(6) |
In questo contesto è opportuno rivedere il divieto di vendita, fornitura o trasferimento all'Iran di altri prodotti e tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (6), al fine di includervi prodotti che potrebbero essere di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che potrebbero essere di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, tenendo conto al contempo della necessità di evitare effetti indesiderati sulla popolazione civile iraniana. |
(7) |
Dovrebbero altresì essere vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto di gas naturale dall'Iran. |
(8) |
Dovrebbero, inoltre, essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran di grafite e metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, e software per integrare i processi industriali, che è di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che è di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano. |
(9) |
Dovrebbero essere vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran di attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, manutenzione o adattamento di navi. |
(10) |
Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero sottoscrivere nuovi impegni per fornire sostegno finanziario agli scambi con l'Iran. Questo non dovrebbe pregiudicare gli impegni esistenti e non dovrebbe riguardare gli scambi a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari. |
(11) |
Dovrebbe essere altresì vietato agli Stati membri costruire o partecipare alla costruzione di nuove petroliere per l'Iran. |
(12) |
Al fine di impedire il trasferimento di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, dovrebbero essere vietate le operazioni tra l'Unione e le banche e le istituzioni finanziarie iraniane, salvo previa autorizzazione dello Stato membro interessato. Questo non dovrebbe impedire la prosecuzione degli scambi che non sono vietati ai sensi della decisione 2010/413/PESC. |
(13) |
Dovrebbe essere inoltre vietata la fornitura alle petroliere e alle navi mercantili iraniane di servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione. |
(14) |
Dovrebbe essere vietata la fornitura di navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone ed entità iraniane o ad altre persone ed entità ai fini del trasporto o dello stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani. |
(15) |
Inoltre, è opportuno modificare le disposizioni relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche della Banca centrale dell'Iran. |
(16) |
Infine, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC, in particolare gli enti statali iraniani attivi nel settore del petrolio e del gas, dal momento che forniscono un'importante fonte di reddito al governo dell'Iran. Inoltre, talune persone ed entità dovrebbero essere cancellate da detto elenco e dovrebbe essere modificata la voce per un'entità. |
(17) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione. |
(18) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/413/PESC del Consiglio è così modificata:
1) |
è aggiunto l' articolo seguente: "Articolo 3 sexies 1. Sono vietati l’importazione, l’acquisto o il trasporto di gas naturale iraniano. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione e i servizi di intermediazione pertinenti all'assicurazione e alla riassicurazione, relativi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di gas naturale iraniano. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione dei contratti per la fornitura di gas naturale di uno Stato diverso dall'Iran a uno Stato membro dell'UE."; |
2) |
l'articolo 4 ter è sostituito dal seguente: "Articolo 4 ter 1. Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi relativi alla consegna di merci previsti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010 o del 16 ottobre 2012. 2. I divieti di cui all'articolo 4 non pregiudicano l’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 26 luglio 2010 o del 16 ottobre 2012 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima di tali date da imprese stabilite negli Stati membri. 3. Il divieto di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, non pregiudica l'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi relativi alla consegna di merci previsti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o del 16 ottobre 2012. 4. I divieti di cui all'articolo 4 bis non pregiudicano l’esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o del 16 ottobre 2012 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima di tali date da imprese stabilite negli Stati membri. 5. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione e a condizione che l'esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione. 6. I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, a condizione che tali obblighi sorgano da contratti di servizio o da contratti accessori necessari per la loro esecuzione e a condizione che l'esecuzione di tali obblighi sia stata preventivamente autorizzata dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione."; |
3) |
sono aggiunti gli articoli seguenti: "Articolo 4 sexies 1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di grafite e metalli grezzi o semilavorati, quali l'alluminio e l'acciaio, che sono di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che sono di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, siano essi originari o meno di detto territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2. Sono altresì vietate:
3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti stabiliti ai paragrafi 1 e 2. Articolo 4 septies I divieti di cui all'articolo 4 sexies non pregiudicano l'esecuzione, fino al 15 aprile 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 4 octies 1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran o ad imprese iraniane o di proprietà iraniana operanti in tale settore, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie navali fondamentali per la costruzione, manutenzione o adattamento di navi, siano esse originarie o meno di detto territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica la fornitura di attrezzature e tecnologie navali fondamentali a una nave non posseduta né controllata dall'Iran che sia stata costretta a ormeggiare in un porto iraniano o nelle acque territoriali iraniane per causa di forza maggiore. 3. Sono altresì vietate:
4. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti stabiliti ai paragrafi 1 e 3. Articolo 4 nonies I divieti di cui all'articolo 4 octies non pregiudicano l'esecuzione, fino al 15 febbraio 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 4 decies 1. Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento all'Iran, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di software per integrare i processi industriali, che è di interesse per le industrie controllate direttamente o indirettamente dal Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica o che è di interesse per il programma nucleare, militare e riguardante i missili balistici iraniano, sia esso originario o meno di detto territorio. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2. Sono altresì vietate:
3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 4 undecies I divieti di cui all'articolo 4 decies non pregiudicano l'esecuzione, fino al 15 gennaio 2013, di contratti conclusi prima del 16 ottobre 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti."; |
4) |
all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni a breve, medio o lungo termine a fornire sostegno finanziario per gli scambi con l'Iran, tra cui la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, né gli Stati membri garantiscono o riassicurano tali impegni."; |
5) |
è aggiunto l'articolo seguente: "COSTRUZIONE DI PETROLIERE Articolo 8 bis 1. Fatto salvo l'articolo 4 octies, è vietata la costruzione o la partecipazione alla costruzione di nuove petroliere per l'Iran o per persone e entità iraniane. 2. È vietato fornire assistenza tecnica o finanziamenti o assistenza finanziaria alla costruzione di nuove petroliere per l'Iran o per persone e entità iraniane."; |
6) |
l'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Articolo 10 1. Al fine di impedire il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o il trasferimento a favore o da parte di cittadini degli Stati membri, di entità disciplinate dal loro diritto interno (incluse le succursali all'estero) o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, le istituzioni finanziarie sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano o continuano a partecipare ad operazioni con:
salvo previa autorizzazione di tali operazioni da parte dello Stato membro interessato in conformità dei paragrafi 2 e 3. 2. Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare le seguenti operazioni:
Per operazioni di cui alle lettere da a) ad e) di importo inferiore a 10 000 EUR non è necessaria alcuna autorizzazione o notifica. 3 I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran attraverso banche e istituzioni finanziarie iraniane per le operazioni di cui al paragrafo 2 sono trattati come segue:
4. I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 3 sono trattati come segue:
5. Alle succursali e filiali delle banche domiciliate in Iran rientranti nella giurisdizione degli Stati membri è altresì richiesto di notificare, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, tutti i trasferimenti di fondi che hanno effettuato o ricevuto, entro i cinque giorni lavorativi dall'effettuazione o dalla ricezione del trasferimento di fondi in questione. Fatte salve le disposizioni sullo scambio di informazioni, le autorità competenti notificate trasmettono senza indugio tali informazioni sulle notifiche, ove opportuno, alle autorità competenti di altri Stati membri nei quali sono stabilite le controparti di tali operazioni."; |
7) |
sono aggiunti gli articoli seguenti: "Articolo 18 bis A decorrere dal 15 gennaio 2013 è vietata la fornitura alle petroliere e alle navi mercantili iraniane da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, di servizi di attribuzione di bandiera e di classificazione, incluso qualsiasi tipo di numero di registrazione e di identificazione. Articolo 18 ter 1 È vietato fornire navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità o organismi iraniani. 2. È vietato fornire navi destinate al trasporto o allo stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici a persone, entità o organismi ai fini del trasporto o dello stoccaggio di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani. 3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2."; |
8) |
l'articolo 20 è così modificato:
|
Articolo 2
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2012
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 49.
(2) GU L 106 del 24.4.2007, pag. 67.
(3) GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 58.
(4) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(5) GU L 77 del 16.3.2012, pag. 18.
(6) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
ALLEGATO
I. |
Il titolo della sezione I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente: "Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran" |
II. |
Le persone ed entità di seguito elencate sono aggiunte all'elenco riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC: A. Persone
B. Entità
|
III. |
La voce relativa all'entità riportata nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC di seguito elencata è sostituita dalla seguente: B. Entità
|
IV. |
Le persone ed entità di seguito elencate sono cancellate dall'elenco riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
|