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Document 32012D0489
2012/489/EU: Commission Implementing Decision of 24 August 2012 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Austria, Belgium, Brazil, Colombia, Croatia and Nicaragua (notified under document C(2012) 5860) Text with EEA relevance
2012/489/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 agosto 2012 , che modifica la decisione 2007/453/CE concernente la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Belgio, Austria, Brasile, Colombia, Croazia e Nicaragua [notificata con il numero C(2012) 5860] Testo rilevante ai fini del SEE
2012/489/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 agosto 2012 , che modifica la decisione 2007/453/CE concernente la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Belgio, Austria, Brasile, Colombia, Croazia e Nicaragua [notificata con il numero C(2012) 5860] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 231 del 28.8.2012, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
28.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 agosto 2012
che modifica la decisione 2007/453/CE concernente la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Belgio, Austria, Brasile, Colombia, Croazia e Nicaragua
[notificata con il numero C(2012) 5860]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/489/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. A tale scopo la qualifica sanitaria degli Stati membri, dei paesi terzi o delle loro regioni («paesi o regioni») in relazione all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è determinata in base alla classificazione in una delle tre categorie del rischio di BSE: trascurabile, controllato e indeterminato. |
(2) |
L’allegato alla decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (2), elenca i paesi o le regioni secondo il rischio di BSE. |
(3) |
L’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) svolge un ruolo fondamentale nel ripartire in categorie i paesi o le regioni in base al loro rischio di BSE. L’elenco contenuto nell’allegato alla decisione 2007/453/CE tiene conto della risoluzione n. 17 dell’OIE, adottata nel maggio 2011 (Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Members) e relativa al riconoscimento del livello di rischio degli Stati membri e dei paesi terzi riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina. |
(4) |
Nel maggio 2012 l’OIE ha adottato la risoluzione n. 16 relativa al riconoscimento del livello di rischio degli Stati membri riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina. Tale risoluzione ha individuato il Belgio, l’Austria, il Brasile e la Colombia tra i paesi con un rischio di BSE trascurabile, la Croazia e il Nicaragua tra i paesi con un rischio di BSE controllato. Occorre dunque modificare l’elenco nell’allegato della decisione 2007/453/CE al fine di adeguarlo alla risoluzione per quanto concerne gli Stati membri e i paesi terzi in questione. |
(5) |
La decisione 2007/453/CE va modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato alla decisione 2007/453/CE è sostituito dall’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2012
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84.
ALLEGATO
«ALLEGATO
ELENCO DI PAESI O REGIONI
A. Paesi o regioni con un rischio di BSE trascurabile
Stati membri
— |
Belgio |
— |
Danimarca |
— |
Austria |
— |
Finlandia |
— |
Svezia |
Paesi EFTA
— |
Islanda |
— |
Norvegia |
Paesi terzi
— |
Argentina |
— |
Australia |
— |
Brasile |
— |
Cile |
— |
Colombia |
— |
India |
— |
Nuova Zelanda |
— |
Panama |
— |
Paraguay |
— |
Perù |
— |
Singapore |
— |
Uruguay |
B. Paesi o regioni con un rischio di BSE controllato
Stati membri
— |
Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito |
Paesi EFTA
— |
Liechtenstein |
— |
Svizzera |
Paesi terzi
— |
Canada |
— |
Croazia |
— |
Giappone |
— |
Messico |
— |
Nicaragua |
— |
Corea del Sud |
— |
Taiwan |
— |
Stati Uniti |
C. Paesi o regioni con un rischio di BSE indeterminato
— |
Paesi o regioni non elencati ai punti A o B del presente allegato.» |