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Document 32011R1142

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1142/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011 , che stabilisce gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

    GU L 293 del 11.11.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1142/oj

    11.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 293/24


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1142/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 10 novembre 2011

    che stabilisce gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,

    visto il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1), in particolare l’articolo 73, paragrafi 1 e 2,

    visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (2), in particolare l’articolo 70,

    visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 deve contenere l’elenco delle autorità amministrative di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

    (2)

    La Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato alla Commissione le autorità amministrative da inserire nell’elenco di cui all’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009.

    (3)

    Le autorità amministrative comunicate dalla Finlandia, dalla Svezia e dal Regno Unito ed elencate nell’allegato I rispondono alle prescrizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009.

    (4)

    L’allegato XI del regolamento (CE) n. 4/2009 deve contenere l’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 47, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

    (5)

    La Finlandia ha comunicato alla Commissione l’autorità competente da inserire nell’elenco di cui all’allegato XI del regolamento (CE) n. 4/2009.

    (6)

    Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 4/2009 e partecipano quindi all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

    (7)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, fatta salva la possibilità per tale paese di attuarne il contenuto ai sensi dell’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4).

    (8)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la legge applicabile, la competenza e l’esecuzione in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari.

    (9)

    Occorre pertanto stabilire di conseguenza gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo degli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009 figura negli allegati I e II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.

    (3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    (4)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO X

    Le autorità amministrative alle quali è fatto riferimento all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono:

    in Finlandia: il dipartimento degli affari sociali (“Sosiaalilautakunta/Socialnämnd”),

    in Svezia: l’autorità di esecuzione (“Kronofogdemyndigheten”),

    nel Regno Unito:

    a)

    in Inghilterra, Galles e Scozia: la commissione per le prestazioni alimentari nei confronti dei figli e l’esecuzione (“Child Maintenance and Enforcement Commission” — CMEC);

    b)

    in Irlanda del Nord: il ministero dello sviluppo sociale dell’Irlanda del Nord (“Department for Social Development Northern Ireland” — DSDNI).»


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO XI

    Le autorità competenti alle quali è fatto riferimento all’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono:

    in Finlandia: l’ufficio per il patrocinio a spese dello Stato (“Oikeusaputoimisto/Rättshjälpsbyrå”).»


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